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mercoledì 24 febbraio 2016

INFORTUNIO INAIL IN ITINERE: L'USO DELLA BICICLETTA E' INCLUSO NELLA TUTELA-UNA NORMA A FORTE RISCHIO DI INCOSTITUZIONALITA'

Il Testo Unico sugli infortuni in itinere INAIL (DPR 1124/65) è stato modificato dall’art. 5.4°-5°commi l. 221/2015. Ad essere modificati sono gli artt. 2.3°comma e 210.5°comma DPR 1124/65.
Come noto, nell’istruttoria dell’infortunio in itinere, per aversi infortunio indennizzato INAIL, occorre provare che:

A) L’infortunio è avvenuto nel “normale percorso” Ufficio-Lavoro (Cass. 24/9/2010 nr. 20221; Cass. 17/6/2014 nr. 13733);
B) Il “normale percorso” non deve subire interruzioni e deviazioni, non “necessarie” (ossia dovuta a “causa di forza maggiore”, “esigenze essenziali e improrogabili”, “adempimento di obblighi penalmente rilevanti”: Cass. 22/1/2013 nr. 1458);
C) L’uso del “mezzo” proprio sia necessitato (per assenza di mezzi pubblici o se i mezzi non consentano la puntuale presenza al lavoro o siano eccessivamente disagevoli: Cass. 6/10/2004 nr. 19940; Cass. 7/3/2008 nr. 6210).

Ora, ad un primo esame, la legge parrebbe introdurre una presunzione legale di “uso necessitato” del velocipede; ricorrendo tale uso, cioè, il velocipede dovrebbe ritenersi “sempre” provato il punto C).
Da tempo, era avvertita a livello sociale e politico l’opportunità che l’INAIL rivedesse le proprie determinazioni sugli infortuni in itinere occorsi ai ciclisti (Circ. 7/11/2011 nr. prot. 60002.07/11/2011.0008476). Determinazioni ritenute troppo restrittive e penalizzanti per i ciclisti, i quali fino ad ora sono stati tutelati dall’INAIL solo per percorrenze in piste ciclabili e strade comunque protette.
In un paese ad alta emergenza ambientale, come l’Italia, si faceva notare l’incongruenza di una tutela infortunistica che veniva in soccorso per lo più all’automobilista, ad un soggetto che si avvaleva di un mezzo altamente inquinante, e non, a parità di infortunio, al ciclista, utilizzatore di un mezzo molto meno inquinante.
La legge 221/2015 cerca di ovviare a questa incongruenza; l’impressione, però, è che abbia determinato un assetto di regole altrettanto incongruente e passibile di eccezioni di illegittimità costituzionale.
La legge, infatti, dichiara l’uso del velocipede “sempre necessitato”, con ciò facilitando l’istruttoria dell’infortunio in itinere. Ma, complice l’avverbio “sempre”, la presunzione così configurata dal legislatore parrebbe “assoluta” e non vincibile da prova contraria. Questa è la fonte delle principali incongruenze e fragilità della norma.
Di questa norma, infatti, potrebbe essere contestata, in un eventuale giudizio incidentale di incostituzionalità quanto segue:
I) L’arbitraria compressione dei diritti di prova ex. art. 24 Cost. dell’INAIL;
II) L’irragionevolezza ex. art. 3 Cost. della presunzione assoluta. L’irragionevolezza pare motivabile in relazione alla circostanza che l’applicazione della presunzione assoluta non dipenderebbe da una ratio intrinseca all’ accertamento dell’evento infortunistico (da una ratio comunque riconducibile all’art. 2 DPR 1124/65), ma, al contrario, da un intento “promozionale” del legislatore (incentivare un uso dei mezzi “ad impatto zero”). Una ratio legis del tutto estranea all’art. 2 DPR 1124. In altre parole, se l’uso della bicicletta non è valutabile come “necessario” in forza dell’art. 2 DPR 1124/65, perchè il ciclista dovrebbe ottenere la tutela INAIL? Magari il percorso casa-lavoro è irrisorio e nulla vietava all’infortunato di recarsi al lavoro a piedi …
Così facendo, tra l’altro, si finisce per distorcere gravemente la tutela INAIL che da tutela anti-infortunistica finisce per operare un “premio”, un “incentivo” per chi usa mezzi di trasporto non inquinanti come la bici. Un modus operandi che appare del tutto estraneo e abnorme alla sua natura e finalità dell’assicurazione INAIL ex DPR 1124/65.
Tutte eccezioni, queste, che l’INAIL (soggetto cui incombe il principale onere di spesa per queste vicende) avrebbe tutto l’interesse a sollevare in giudizio e a far valere, e che ipotecano pesantemente il futuro di questa disposizione.
In ogni modo, questa disposizione, salvo sorprese dell’ultim’ora, è entrata in vigore il 2 febbraio prossimo.
A disposizione per aggiornamenti e approfondimenti

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