Il Jobs Act, come noto, ha messo mano (tra molte polemiche e discussioni) alla riforma dell’inquadramento del personale dipendente ex. art. 2103 Codice Civile (vedi art. 3 D.lgs. 81/2015), ampliando le ipotesi di “demansionamento” del personale dipendente.
A tali principi di “liberalizzazione”, però, non pare ispirata la regolamentazione del caso in cui il Lavoratore a termine eserciti il diritto di precedenza.
L’art. 24.1°comma D.lgs. 81/2015, infatti, a questo proposito, dispone:
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Secondo l’interpretazione offerta da EUFRANIO MASSI (sia pure incidentalmente al link: http://www.generazionevincente.it/?p=9325), il riferimento alle “mansioni già svolte” non va inteso alla lettera, ma in armonia con le nuove regole scaturenti dall’art. 2103 Codice Civile riformato.
Ecco, il parere dell’Ex-Direttore della DPL Modena:
(…) il riferimento alle mansioni svolte è da intendersi alla luce della previsione contenuta nell’art. 3 che consente la utilizzazione del lavoratore in mansioni riferibili allo stesso livello di inquadramento contrattuale all’interno della categoria legale (operaio, impiegato ed intermedio).
La posizione del dr. MASSI ha, dalla sua parte, il buon senso, ma non si può trascurare che essa sia (almeno in apparenza) contraddetta in un altro punto del D.lgs. 81/15.
Non può non colpire, a questo riguardo, il netto contrasto tra l’ art. 24.1°comma D.lgs. 81/2015 e l’art. 8.6°comma D.lgs. 81/15, che disciplina un analogo “diritto di precedenza” per i lavoratori part time. In questo caso, il diritto di precedenza è disegnato con riguardo alla “trasformazione del rapporto da part time in full time”; in questo caso, per quanto concerne l’inquadramento, la norma di legge precisa:
Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il contrasto, su questo aspetto, con l’art. 24.1°comma D.lgs. 81 non potrebbe essere più evidente: la norma sul part time recepisce il nuovo “sistema di inquadramento” disegnato dal Jobs Act, non così per il contratto a termine.
Refusi? Errori formali superabili in via di interpretazione?
Le differenze tra gli articoli di legge sembrano troppo nette per essere compatibili con l’ipotesi che vi siano refusi (almeno in modo pacifico!). E’ necessario, pertanto, attendere il parere del Ministero del Lavoro. Fino ad allora, stando così le cose, e come indicazione più prudente in attesa di prese di posizione ministeriali, è consigli attenersi alle indicazioni emergenti dalla Circolare Min. lav. 13/2008: a questo fine, pertanto, per “mansioni già espletate”, ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza del lavoro a termine, devono intendersi “mansioni equivalenti”.
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