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giovedì 12 marzo 2015

JOBS ACT: CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI, IN VIGORE DAL 7 MARZO 2015

Nella Gazzetta Ufficiale 54 del 6/3/2015 è stato pubblicato il D.lgs. 4 marzo 2014 nr. 23 contenente ...
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LE SOMME DI DENARO PERCEPITE DAL PRATICANTE AVVOCATO, PROBLEMI DI QUALIFICAZIONE FISCALE

Quesito:
Sono un Avvocato. Ogni mese passo alla mia praticante una piccola somma di denaro, per compensare l'impegno che mette nella pratica. Posso considerare questa spesa come un costo deducibile? E come posso qualificarla ai fini fiscali? Grazie.

Risposta:
dal tenore della stessa arguiamo che la somma da Lei corrisposta sia versata con continuatività. Questa circostanza concorre a qualificare fiscalmente la pur modesta somma percepita dal praticante quale “sussidio correlato ad addestramento professionale”,
“assimilato” a lavoro dipendente ex. art. 50 lett. c) TUIR.
Una precisazione. L’assimilazione vale solo ai fini fiscali, e non determina automatismi a livello giuslavoristico e previdenziale: questo, per la semplice ragione che l’attività legale, anche a livello di praticantato, per l’attività di studio che comporta e per la spendita di “competenze teoriche di grado elevato”, gode di una “presunzione di lavoro autonomo”, in forza dello status dell’attività legale medesima (attività istituzionalmente indipendente, e, in questo, fortemente garantita nel quadro deontologico: vedi art. 10 Codice Dentologico). Compete, in questo caso, al Praticante l’inversione dell’onere della prova, e dimostrare di essere stato adibito ad attività esecutiva, ripetitiva, che nulla avrebbe a che fare con il lavoro professionale.
Va da se che, con i numeri che ci ha esposto, non dovrebbero determinarsi margini per una effettiva tassazione, in capo al Praticante. L’assimilazione a lavoro dipendente comporta, comunque, ai fini fiscali, l’applicazione delle detrazioni ex. art. 12 e 16 TUIR.
E’ comunque indispensabile per lo Studio (ai fini della documentazione e della deduzione del costo) che il compenso sia gestito con tutte le regole fiscali del caso: in questo caso, infatti, lo Studio rivestirebbe la qualità di Sostituto d’imposta. Anche evitando di compilare ogni mese un “prospetto paga” (ipotesi macchinosa e antieconomica per importi così minimi), competerebbe comunque allo Studio procedere alle necessarie certificazioni dei compensi/ritenute (CU) entro il 28/2 di ogni anno e compilare il Modello 770 (Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta).
E’ comunque consigliabile rubricare tali somme quali “rimborsi spese”, anche forfettari.
Per quanto riguarda l’assicurazione INAIL, la Circolare 14/2014 dell’Istituto ha precisato che il praticante non rientra nei soggetti assicurabili. Tale esclusione è stata correlata alla natura naturalmente “gratuita” del rapporto di praticantato. La situazione non cambierebbe, ove il praticante percepisse somme a titolo di rimborso spese.
Per quanto riguarda l’iscrizione alla Cassa Forense, l’iscrizione è facoltativa per i Praticanti Avvocati iscritti nel Registro. Con la riforma forense del 2012, però, per i neo-Avvocati l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense è automatica. Per approfondimenti, comunque, si veda l’allegato approfondimento proveniente dall’Ordine degli Avvocati di Trieste; http://www.ordineavvocati.ts.it/UserFiles//File/Vademecum_in_materia_di_Previdenza_Forense.pdf.  

martedì 10 marzo 2015

TFR IN BUSTA PAGA EX L. 190/2014 E ANTICIPAZIONE TFR: QUALE DIFFERENZA?

Quesito:
Che differenza c'è tra la previsione di anticipazione del TFR ex. Art. 2120 "Codice Civile" e la nuova previsione della legge di stabilità che consente l'erogazione del TFR in busta paga? Grazie. 

Risposta:
Al momento, in relazione alle informazioni disponibili, possiamo dire che la nuova previsione di “corresponsione in busta paga” del TFR è cosa ben diversa dalla “anticipazione” classica, per come siamo abituati a conoscerla (prevista dalla l. 297/1982, dall’art. 2120 del Codice Civile e dai CCNL di settore). Nell’ “anticipazione”, abbiamo questa situazione: -L’Azienda liquida (anche parzialmente) un TFR accantonato per le annualità precedenti; -Il TFR, però, continua ad essere accantonato per le annualità non anticipate e correnti successive all’anticipazione. Il Dipendente riceve un “salario differito” e una somma oggetto di risparmio, in chiave previdenziale (in vista, cioè, del licenziamento): in quest’ottica, si comprende la ratio della “tassazione separata”, su aliquota media delle annualità fiscali di lavoro, concepita per rendere certi gli effetti della tassazione; cosa, invece, non garantita, se il TFR fosse tassato ad aliquota corrente nell’anno di risoluzione del rapporto (in questo caso, la tassazione potrebbe rivelarsi o troppo generosa o troppo penalizzante; un’ imprevedibilità, che il legislatore ha voluto evitare per il TFR, tipica forma di “risparmio previdenziale”, sia pure totalmente a carico delle Aziende). La legge di stabilità 2015 pare, al contrario, configurare una fattispecie ben diversa. Ad essere corrisposto in busta paga non sarebbe, cioè, il TFR accantonato negli anni passati, ma quello maturando. In quest’ottica, il TFR perde la natura di “retribuzione differita/risparmio previdenziale” e diventa componente corrente di retribuzione; appare logica la tassazione ordinaria.

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

RETRIBUZIONE ORE DI VIAGGIO, UN ESEMPIO

Caso (estratto da Guida alle Paghe nr. 3/2015): Nel corso del mese di ottobre 2014, un Dipendente di un’Azienda con meno di 15 Dipendenti, assunto al 4° Livello Operaio CCNL Metalmeccanici Industria, ed assegnato presso lo stabilimento di Cinisello Balsamo, con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18.00, è stato comandato a prestare la propria attività nello stabilimento di Torino, il giorno 15, con partenza dalla propria abitazione alle ore 7,00 e rientro alla propria abitazione alle ore 20,00 della stessa abitazione. Come vengono valorizzate, dal punto di vista economico, le ore del viaggio? 

Risoluzione: Si deve applicare l’art.7 CCNL Metalmeccanica Industria che riconosce al Lavoratore comandato in trasferta (oltre all’indennità di trasferta e all’indennità per ciascun pasto e il pernottamento) spetta un compenso per il tempo di viaggio, in base ai mezzi di trasporto autorizzati dall’Azienda per raggiungere la località di destinazione e, viceversa, nelle seguenti misure: - Normale retribuzione per tutto il tempo coincidente con il normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento; - Corresponsione di un importo pari all’85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al precedente punto, con esclusione di qualsiasi maggiorazione per lavoro straordinario notturno e festivo. Il tempo di viaggio deve essere comunicato all’Azienda per le opportune verifiche agli effetti del compenso. ESEMPIO CALCOLO: Retribuzione lorda: € 1.657, 28 Premio: € 250, 14 TOTALE: € 1.907,424 DIVISORE 173 H Paga oraria: € 1.907,424/173 = € 11, 03 Siccome, nel caso si evidenziano 4 ore eccedenti l’orario normale di lavoro, si applica la percentuale dell’85%: 85%--- Retribuzione oraria = € 9,37174 Per retribuire le ore di viaggio, allora, bisognerà operare la seguente moltiplicazione: € 9,37174*4h = € 37.48* *Importo lordo

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

venerdì 6 marzo 2015

JOBS ACT, IL CONDONO SULLE FINTE COCOCO E SUL FINTO LAVORO AUTONOMO-FLASH

In data 20/2 us., il Consiglio dei Ministri, unitamente al D.lgs. sul cd “contratto di lavoro a tutele crescenti”, ha provveduto ad approvare, in via preliminare, il D.lgs. di riordino delle tipologie contrattuali flessibili che, tra le altre cose, contiene l’attesa norma di “abrogazione/superamento” delle cococo.
Il “superamento” sarà definitivo dal ...
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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI INAIL: COSA SUCCEDE SE IL TERMINE SCADE DI SABATO O IN GIORNO FESTIVO

Caso:

Per un adempimento INAIL, in capo ad un'Azienda, è prevista una scadenza in
giorno di sabato. Lo Studio di Consulenza del Lavoro provvede lunedì.
L'Azienda è in sanzione?



Risposta:

Una premessa: non esiste una norma generalmente valida che, come per i
termini di "diritto civile" (art. 1187 Codice Civile), determini
l'automatica proroga delle scadenze al lunedì successivo, se queste cadono
in giorno festivo. Per conoscere le regole vigenti, occorre far riferimento
alle regolazioni dello specifico settore.

Per quanto concerne l'INAIL, è recentissimamente intervenuta la Nota
1550/2015 (2 marzo), che ha ritenuto applicabile, per gli adempimenti che
scadano in giorno festivo, l'art. 52.3°comma D.lgs. 104/2010. In forza del
rinvio a tale norma, la scadenza in giorno festivo, si intende prorogata
fino al lunedì immediatamente successivo.

Lo stesso dicasi se la scadenza cade in giorno di sabato.

In questo caso, pertanto, non si applica alcuna sanzione; eventuali sanzioni
applicate dall'INAIL dovranno essere sgravate.


giovedì 5 marzo 2015

TFR IN BUSTA PAGA, PRIMI APPROFONDIMENTI

AVVARTENZA: In vista dell'imminente pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio, che darà il via all'attesa e discussa previsione della corresponsione nella busta paga corrente del TFR, propoiamo alcuni iniziali approfondimenti della fattispecie, in relazione allo stato delle informazioni disponibili.
Allo stato attuale delle informazioni, la destinazione a busta paga del TFR (detta QUIR, Quota Integrativa di Retribuzione) pare riguardare le quote di TFR maturande del periodo 2015. Viceversa, il TFR maturato precedentemente, resta accantonato in Azienda e soggetto alle ordinarie procedure di anticipazione.
Su questo specifico punto ci riserviamo ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

TFR IN BUSTA PAGA
PRINCIPALI QUESTIONI



1)      Come viene classificata, in busta paga, la voce di TFR disposta secondo le previsioni della legge di stabilità 2015?

Il TFR verrà classificato in busta paga come QUIR (Quota Integrativa di Retribuzione), per un importo pari al TFR che matura ogni mese a favore del Lavoratore, al netto del contributo dello 0.50% (vale a dire l’aliquota contributiva posta a carico del Lavoratore dalla legge 297/1982, versata mensilmente dal Datore all’INPS e versata in rivalsa, al momento dell’accantonamento del TFR).

2)      Chi può chiedere il TFR in busta paga (QUIR)?
Possono chiedere la QUIR i Dipendenti del settore privato che vantino un’anzianità di almeno 6 mesi.

3)      Chi sono i soggetti esclusi dalla possibilità di corresponsione del TFR in busta paga (QUIR)?
Sono esclusi:
-          Lavoratori Agricoli;
-          Colf;
-          Dipendenti da Aziende in procedure concorsuali;
-          Dipendenti da Datori che hanno sottoscritto accordi di ristrutturazione dei debiti;
-          Dipendenti da Aziende in CIGS e/o Cassa in deroga, in prosecuzione della CIGS: divieto operante per la sola unità produttiva interessata all’integrazione salariale;
-          Dipendenti che hanno ricevuto un finanziamento dando in garanzia il TFR.

4)      Quali sono i periodi di paga interessati alla corresponsione della QUIR?
I periodi di paga interessati sono quelli da marzo 2015 a giugno 2018, compresi. N.B.: Si deve ritenere, allo stato attuale delle informazioni, che il TFR maturato precedentemente, resti accantonato in Azienda e soggetto alle ordinarie procedure di anticipazione.

5)      Come deve fare il Lavoratore per farsi corrispondere il TFR in busta paga?
Il Lavoratore deve formulare apposita richiesta al Datore di Lavoro su apposito modello il cui standard verrà elaborato con l’entrata in vigore del Dpcm.

6)      Il Lavoratore può revocare la destinazione in busta paga del TFR?
No. L’opzione rimane ferma fino a giugno 2018.

7)      Quali sono le tempistiche di pagamento della QUIR (TFR in busta paga)?
La QUIR entra nella busta paga del mese seguente a quello della richiesta, oppure 4 mesi dopo, in caso di intervento della Banca finanziatrice del Datore di Lavoro. Per esempio, se il Lavoratore presenta la domanda ad aprile e l’Azienda eroga direttamente, il primo pagamento avverrà a maggio. Se, al contrario, l’Azienda –avendone i requisiti- chiede l’intervento della Banca, la QUIR confluirà per la prima volta nella busta paga di agosto.

8)      Se il TFR, prima della destinazione in busta paga, era destinato al Fondo di Tesoreria INPS, cosa succede?
Per i periodi di paga cui si riferisce il TFR maturando, evidentemente, non si realizzerà il trasferimento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS. Al Fondo di Tesoreria INPS resteranno, se non anticipati, le quote di TFR maturate precedentemente all’entrata in vigore di questa previsione della legge di stabilità.

9)      La QUIR è imponibile ai fini di imposte e contributi?
Alla pari del TFR, la QUIR non è imponibile ai fini contributivi. E’ imponibile IRPEF a tassazione ordinaria, e non separata come il TFR.

10)   La QUIR concorre al reddito utile per il godimento del bonus di € 80? E delle altre prestazioni sociali (es. ANF)?
La QUIR non pare concorrere (allo stato attuale delle informazioni disponibili) al reddito utile per la maturazione del bonus degli € 80. Per tutti gli altri istituti, occorrerà coordinare le norme della QUIR (che saranno emanate con il prossimo DPCM) con le disposizioni che regolano l’imponibilità fiscale dei singoli istituti. Al momento, sembra, ad esempio, doversi concludere che la corresponsione della QUIR influisca sul reddito familiare ANF riducendo la portata della relativa prestazione.