Nella Gazzetta Ufficiale 54 del 6/3/2015 è stato pubblicato il D.lgs. 4 marzo 2014 nr. 23 contenente ...
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Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
AVVERTENZA
AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.
IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.
NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.
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giovedì 12 marzo 2015
LE SOMME DI DENARO PERCEPITE DAL PRATICANTE AVVOCATO, PROBLEMI DI QUALIFICAZIONE FISCALE
Quesito:
Sono un Avvocato. Ogni mese passo alla mia praticante una piccola somma di denaro, per compensare l'impegno che mette nella pratica. Posso considerare questa spesa come un costo deducibile? E come posso qualificarla ai fini fiscali? Grazie.
Risposta:
dal tenore della stessa arguiamo che la somma da Lei corrisposta sia versata con continuatività. Questa circostanza concorre a qualificare fiscalmente la pur modesta somma percepita dal praticante quale “sussidio correlato ad addestramento professionale”,
Sono un Avvocato. Ogni mese passo alla mia praticante una piccola somma di denaro, per compensare l'impegno che mette nella pratica. Posso considerare questa spesa come un costo deducibile? E come posso qualificarla ai fini fiscali? Grazie.
Risposta:
dal tenore della stessa arguiamo che la somma da Lei corrisposta sia versata con continuatività. Questa circostanza concorre a qualificare fiscalmente la pur modesta somma percepita dal praticante quale “sussidio correlato ad addestramento professionale”,
“assimilato” a lavoro dipendente ex. art. 50 lett. c) TUIR.
Una
precisazione. L’assimilazione vale solo ai fini fiscali, e non
determina automatismi a livello giuslavoristico e previdenziale: questo,
per la semplice ragione che l’attività legale, anche a livello di
praticantato, per l’attività di studio che comporta e per la spendita di
“competenze teoriche di grado elevato”, gode di una “presunzione di
lavoro autonomo”, in forza dello status dell’attività legale
medesima (attività istituzionalmente indipendente, e, in questo,
fortemente garantita nel quadro deontologico: vedi art. 10 Codice Dentologico).
Compete, in questo caso, al Praticante l’inversione dell’onere della
prova, e dimostrare di essere stato adibito ad attività esecutiva,
ripetitiva, che nulla avrebbe a che fare con il lavoro professionale.
Va
da se che, con i numeri che ci ha esposto, non dovrebbero determinarsi
margini per una effettiva tassazione, in capo al Praticante.
L’assimilazione a lavoro dipendente comporta, comunque, ai fini fiscali,
l’applicazione delle detrazioni ex. art. 12 e 16 TUIR.
E’
comunque indispensabile per lo Studio (ai fini della documentazione e
della deduzione del costo) che il compenso sia gestito con tutte le
regole fiscali del caso: in questo caso, infatti, lo Studio rivestirebbe
la qualità di Sostituto d’imposta. Anche evitando di compilare ogni
mese un “prospetto paga” (ipotesi macchinosa e antieconomica per importi
così minimi), competerebbe comunque allo Studio procedere alle
necessarie certificazioni dei compensi/ritenute (CU) entro il 28/2 di
ogni anno e compilare il Modello 770 (Dichiarazione dei Sostituti
d’Imposta).
E’ comunque consigliabile rubricare tali somme quali “rimborsi spese”, anche forfettari.
Per
quanto riguarda l’assicurazione INAIL, la Circolare 14/2014
dell’Istituto ha precisato che il praticante non rientra nei soggetti
assicurabili. Tale esclusione è stata correlata alla natura naturalmente
“gratuita” del rapporto di praticantato. La situazione non cambierebbe,
ove il praticante percepisse somme a titolo di rimborso spese.
Per
quanto riguarda l’iscrizione alla Cassa Forense, l’iscrizione è
facoltativa per i Praticanti Avvocati iscritti nel Registro. Con la
riforma forense del 2012, però, per i neo-Avvocati l’obbligo di
iscrizione alla Cassa Forense è automatica. Per approfondimenti,
comunque, si veda l’allegato approfondimento proveniente
dall’Ordine degli Avvocati di Trieste; http://www.ordineavvocati.ts.it/UserFiles//File/Vademecum_in_materia_di_Previdenza_Forense.pdf.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
martedì 10 marzo 2015
TFR IN BUSTA PAGA EX L. 190/2014 E ANTICIPAZIONE TFR: QUALE DIFFERENZA?
Quesito:
Che differenza c'è tra la previsione di anticipazione del TFR ex. Art. 2120 "Codice Civile" e la nuova previsione della legge di stabilità che consente l'erogazione del TFR in busta paga? Grazie.
Che differenza c'è tra la previsione di anticipazione del TFR ex. Art. 2120 "Codice Civile" e la nuova previsione della legge di stabilità che consente l'erogazione del TFR in busta paga? Grazie.
Risposta:
Al momento, in relazione alle informazioni disponibili, possiamo dire che la nuova previsione di “corresponsione in busta paga” del TFR è cosa ben diversa dalla “anticipazione” classica, per come siamo abituati a conoscerla (prevista dalla l. 297/1982, dall’art. 2120 del Codice Civile e dai CCNL di settore). Nell’ “anticipazione”, abbiamo questa situazione: -L’Azienda liquida (anche parzialmente) un TFR accantonato per le annualità precedenti; -Il TFR, però, continua ad essere accantonato per le annualità non anticipate e correnti successive all’anticipazione. Il Dipendente riceve un “salario differito” e una somma oggetto di risparmio, in chiave previdenziale (in vista, cioè, del licenziamento): in quest’ottica, si comprende la ratio della “tassazione separata”, su aliquota media delle annualità fiscali di lavoro, concepita per rendere certi gli effetti della tassazione; cosa, invece, non garantita, se il TFR fosse tassato ad aliquota corrente nell’anno di risoluzione del rapporto (in questo caso, la tassazione potrebbe rivelarsi o troppo generosa o troppo penalizzante; un’ imprevedibilità, che il legislatore ha voluto evitare per il TFR, tipica forma di “risparmio previdenziale”, sia pure totalmente a carico delle Aziende). La legge di stabilità 2015 pare, al contrario, configurare una fattispecie ben diversa. Ad essere corrisposto in busta paga non sarebbe, cioè, il TFR accantonato negli anni passati, ma quello maturando. In quest’ottica, il TFR perde la natura di “retribuzione differita/risparmio previdenziale” e diventa componente corrente di retribuzione; appare logica la tassazione ordinaria.
Al momento, in relazione alle informazioni disponibili, possiamo dire che la nuova previsione di “corresponsione in busta paga” del TFR è cosa ben diversa dalla “anticipazione” classica, per come siamo abituati a conoscerla (prevista dalla l. 297/1982, dall’art. 2120 del Codice Civile e dai CCNL di settore). Nell’ “anticipazione”, abbiamo questa situazione: -L’Azienda liquida (anche parzialmente) un TFR accantonato per le annualità precedenti; -Il TFR, però, continua ad essere accantonato per le annualità non anticipate e correnti successive all’anticipazione. Il Dipendente riceve un “salario differito” e una somma oggetto di risparmio, in chiave previdenziale (in vista, cioè, del licenziamento): in quest’ottica, si comprende la ratio della “tassazione separata”, su aliquota media delle annualità fiscali di lavoro, concepita per rendere certi gli effetti della tassazione; cosa, invece, non garantita, se il TFR fosse tassato ad aliquota corrente nell’anno di risoluzione del rapporto (in questo caso, la tassazione potrebbe rivelarsi o troppo generosa o troppo penalizzante; un’ imprevedibilità, che il legislatore ha voluto evitare per il TFR, tipica forma di “risparmio previdenziale”, sia pure totalmente a carico delle Aziende). La legge di stabilità 2015 pare, al contrario, configurare una fattispecie ben diversa. Ad essere corrisposto in busta paga non sarebbe, cioè, il TFR accantonato negli anni passati, ma quello maturando. In quest’ottica, il TFR perde la natura di “retribuzione differita/risparmio previdenziale” e diventa componente corrente di retribuzione; appare logica la tassazione ordinaria.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
STUDIO LANDI-FERRARA
RETRIBUZIONE ORE DI VIAGGIO, UN ESEMPIO
Caso (estratto da Guida alle Paghe nr. 3/2015): Nel corso del mese di ottobre 2014, un Dipendente di un’Azienda con meno di 15 Dipendenti, assunto al 4° Livello Operaio CCNL Metalmeccanici Industria, ed assegnato presso lo stabilimento di Cinisello Balsamo, con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18.00, è stato comandato a prestare la propria attività nello stabilimento di Torino, il giorno 15, con partenza dalla propria abitazione alle ore 7,00 e rientro alla propria abitazione alle ore 20,00 della stessa abitazione. Come vengono valorizzate, dal punto di vista economico, le ore del viaggio?
Risoluzione: Si deve applicare l’art.7 CCNL Metalmeccanica Industria che riconosce al Lavoratore comandato in trasferta (oltre all’indennità di trasferta e all’indennità per ciascun pasto e il pernottamento) spetta un compenso per il tempo di viaggio, in base ai mezzi di trasporto autorizzati dall’Azienda per raggiungere la località di destinazione e, viceversa, nelle seguenti misure: - Normale retribuzione per tutto il tempo coincidente con il normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento; - Corresponsione di un importo pari all’85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al precedente punto, con esclusione di qualsiasi maggiorazione per lavoro straordinario notturno e festivo. Il tempo di viaggio deve essere comunicato all’Azienda per le opportune verifiche agli effetti del compenso. ESEMPIO CALCOLO: Retribuzione lorda: € 1.657, 28 Premio: € 250, 14 TOTALE: € 1.907,424 DIVISORE 173 H Paga oraria: € 1.907,424/173 = € 11, 03 Siccome, nel caso si evidenziano 4 ore eccedenti l’orario normale di lavoro, si applica la percentuale dell’85%: 85%--- Retribuzione oraria = € 9,37174 Per retribuire le ore di viaggio, allora, bisognerà operare la seguente moltiplicazione: € 9,37174*4h = € 37.48* *Importo lordo
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
STUDIO LANDI-FERRARA
venerdì 6 marzo 2015
JOBS ACT, IL CONDONO SULLE FINTE COCOCO E SUL FINTO LAVORO AUTONOMO-FLASH
In data 20/2 us., il Consiglio dei Ministri, unitamente al D.lgs. sul
cd “contratto di lavoro a tutele crescenti”, ha provveduto ad
approvare, in via preliminare, il D.lgs. di riordino delle tipologie
contrattuali flessibili che, tra le altre cose, contiene l’attesa norma
di “abrogazione/superamento” delle cococo.
Il “superamento” sarà definitivo dal ...
(...)
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Il “superamento” sarà definitivo dal ...
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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI INAIL: COSA SUCCEDE SE IL TERMINE SCADE DI SABATO O IN GIORNO FESTIVO
Caso:
Per un adempimento INAIL, in capo ad un'Azienda, è prevista una scadenza in
giorno di sabato. Lo Studio di Consulenza del Lavoro provvede lunedì.
L'Azienda è in sanzione?
Risposta:
Una premessa: non esiste una norma generalmente valida che, come per i
termini di "diritto civile" (art. 1187 Codice Civile), determini
l'automatica proroga delle scadenze al lunedì successivo, se queste cadono
in giorno festivo. Per conoscere le regole vigenti, occorre far riferimento
alle regolazioni dello specifico settore.
Per quanto concerne l'INAIL, è recentissimamente intervenuta la Nota
1550/2015 (2 marzo), che ha ritenuto applicabile, per gli adempimenti che
scadano in giorno festivo, l'art. 52.3°comma D.lgs. 104/2010. In forza del
rinvio a tale norma, la scadenza in giorno festivo, si intende prorogata
fino al lunedì immediatamente successivo.
Lo stesso dicasi se la scadenza cade in giorno di sabato.
In questo caso, pertanto, non si applica alcuna sanzione; eventuali sanzioni
applicate dall'INAIL dovranno essere sgravate.
Per un adempimento INAIL, in capo ad un'Azienda, è prevista una scadenza in
giorno di sabato. Lo Studio di Consulenza del Lavoro provvede lunedì.
L'Azienda è in sanzione?
Risposta:
Una premessa: non esiste una norma generalmente valida che, come per i
termini di "diritto civile" (art. 1187 Codice Civile), determini
l'automatica proroga delle scadenze al lunedì successivo, se queste cadono
in giorno festivo. Per conoscere le regole vigenti, occorre far riferimento
alle regolazioni dello specifico settore.
Per quanto concerne l'INAIL, è recentissimamente intervenuta la Nota
1550/2015 (2 marzo), che ha ritenuto applicabile, per gli adempimenti che
scadano in giorno festivo, l'art. 52.3°comma D.lgs. 104/2010. In forza del
rinvio a tale norma, la scadenza in giorno festivo, si intende prorogata
fino al lunedì immediatamente successivo.
Lo stesso dicasi se la scadenza cade in giorno di sabato.
In questo caso, pertanto, non si applica alcuna sanzione; eventuali sanzioni
applicate dall'INAIL dovranno essere sgravate.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
giovedì 5 marzo 2015
TFR IN BUSTA PAGA, PRIMI APPROFONDIMENTI
AVVARTENZA: In vista dell'imminente pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio, che darà il via all'attesa e discussa previsione della corresponsione nella busta paga corrente del TFR, propoiamo alcuni iniziali approfondimenti della fattispecie, in relazione allo stato delle informazioni disponibili.
TFR IN BUSTA PAGA
PRINCIPALI QUESTIONI
Allo stato attuale delle informazioni, la destinazione a busta paga del TFR (detta QUIR, Quota Integrativa di Retribuzione)
pare riguardare le quote di TFR maturande del periodo 2015. Viceversa,
il TFR maturato precedentemente, resta accantonato in Azienda e soggetto
alle ordinarie procedure di anticipazione.
Su questo specifico punto ci riserviamo ulteriori chiarimenti e approfondimenti.TFR IN BUSTA PAGA
PRINCIPALI QUESTIONI
1) Come viene classificata, in busta paga, la
voce di TFR disposta secondo le previsioni della legge di stabilità 2015?
Il TFR verrà classificato in busta
paga come QUIR (Quota Integrativa di Retribuzione), per un importo pari al TFR
che matura ogni mese a favore del Lavoratore, al netto del contributo dello
0.50% (vale a dire l’aliquota contributiva posta a carico del Lavoratore dalla
legge 297/1982, versata mensilmente dal Datore all’INPS e versata in rivalsa,
al momento dell’accantonamento del TFR).
2) Chi può chiedere il TFR in busta paga
(QUIR)?
Possono chiedere la QUIR i
Dipendenti del settore privato che vantino un’anzianità di almeno 6 mesi.
3) Chi sono i soggetti esclusi dalla
possibilità di corresponsione del TFR in busta paga (QUIR)?
Sono esclusi:
-
Lavoratori Agricoli;
-
Colf;
-
Dipendenti da Aziende in procedure concorsuali;
-
Dipendenti da Datori che hanno sottoscritto
accordi di ristrutturazione dei debiti;
-
Dipendenti da Aziende in CIGS e/o Cassa in
deroga, in prosecuzione della CIGS: divieto operante per la sola unità
produttiva interessata all’integrazione salariale;
-
Dipendenti che hanno ricevuto un finanziamento
dando in garanzia il TFR.
4) Quali sono i periodi di paga interessati
alla corresponsione della QUIR?
I periodi di paga interessati sono
quelli da marzo 2015 a giugno 2018, compresi. N.B.: Si deve ritenere, allo stato attuale delle
informazioni, che il TFR maturato precedentemente, resti accantonato in Azienda
e soggetto alle ordinarie procedure di anticipazione.
5) Come deve fare il Lavoratore per farsi
corrispondere il TFR in busta paga?
Il Lavoratore deve formulare
apposita richiesta al Datore di Lavoro su apposito modello il cui standard verrà elaborato con l’entrata
in vigore del Dpcm.
6) Il Lavoratore può revocare la destinazione
in busta paga del TFR?
No. L’opzione rimane ferma fino a
giugno 2018.
7) Quali sono le tempistiche di pagamento
della QUIR (TFR in busta paga)?
La QUIR entra nella busta paga del
mese seguente a quello della richiesta, oppure 4 mesi dopo, in caso di
intervento della Banca finanziatrice del Datore di Lavoro. Per esempio, se il
Lavoratore presenta la domanda ad aprile e l’Azienda eroga direttamente, il
primo pagamento avverrà a maggio. Se, al contrario, l’Azienda –avendone i
requisiti- chiede l’intervento della Banca, la QUIR confluirà per la prima
volta nella busta paga di agosto.
8) Se il TFR, prima della destinazione in
busta paga, era destinato al Fondo di Tesoreria INPS, cosa succede?
Per i periodi di paga cui si
riferisce il TFR maturando, evidentemente, non si realizzerà il trasferimento
del TFR al Fondo di Tesoreria INPS. Al Fondo di Tesoreria INPS resteranno, se
non anticipati, le quote di TFR maturate precedentemente all’entrata in vigore
di questa previsione della legge di stabilità.
9) La QUIR è imponibile ai fini di imposte e
contributi?
Alla pari del TFR, la QUIR non è imponibile
ai fini contributivi. E’ imponibile IRPEF a tassazione ordinaria, e non separata
come il TFR.
10) La QUIR concorre al reddito utile per il
godimento del bonus di € 80? E delle
altre prestazioni sociali (es. ANF)?
La QUIR non pare concorrere (allo stato
attuale delle informazioni disponibili) al reddito utile per la maturazione del
bonus degli € 80. Per tutti gli altri
istituti, occorrerà coordinare le norme della QUIR (che saranno emanate con il
prossimo DPCM) con le disposizioni che regolano l’imponibilità fiscale dei
singoli istituti. Al momento, sembra, ad esempio, doversi concludere che la
corresponsione della QUIR influisca sul reddito familiare
ANF riducendo la portata della relativa prestazione.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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