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martedì 22 luglio 2014

AGRICOLTURA: I NUOVI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI

*LE NOTE QUI RIFERITE PRESUPPONGONO IL DECRETO-LEGGE VIGENTE. IL TESTO E' SUSCETTIBILE DI ASSESTAMENTI IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE E NE DAREMO CONTO.

Per le assunzioni (a tempo determinato o indeterminato) di lavoratori dipendenti agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni, il DL 91/2014 (5 cc 1-12°commi) ha introdotto una specifica ipotesi di assunzione agevolata per gli Imprenditori Agricoli (dotati dei requisiti ex. art. 2135 Codice Civile).
Qui di seguto, i presupposti oggettivi e soggettivi dell'agevolazione.
 Le assunzioni a tempo determinato, effettuate tra il 01/07/2014 e il 30/06/2015, devono:
a) Avere durata almeno triennale;
b) Garantire al Lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;
c) Essere redatte in forma scritta.
Quanto a presupposti soggettivi, le assuzioni devono riguardare:
a) Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) Giovani di impiego regolarmente retribuito da almeno 06 mesi;
c) Giovani privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Le assunzioni, nel citato periodo, devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione, e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione.
L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in Società controllate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
I Lavoratori Dipendenti part time sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
Quantum dell'incentivo:
L'incentivo è pari ad 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al Datore di Lavoro, unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le seguenti modalità:
a) Assunzioni a tempo determinato:
    - 06 mensilità, a decorrere dal completamento del 01° anno di assunzione;
    - 06 mensilità, a decorrere dal completamento del 02° anno di assunzione;
    - 06 mensilità, a decorrere dal completamento del 03° anno di assunzione.
b) Assunzioni a tempo indeterminato:
    - 18 mensilità, a decorrere dal completamento del 01° anno di assunzione.

lunedì 21 luglio 2014

LA PARTICOLARE "RESISTENZA PASSIVA" DELLE COCOPRO DEI PENSIONATI DI VECCHIAIA ...

Quesito:
Una Ex-Dipendente pensionata di 66 anni è stata assunta cinque anni "a progetto". L'Ispettorato del Lavoro contesta la collaborazione sulla base della mancanza di specificità del progetto, coincidente con l'oggetto sociale e pretende l'applicazione delle norme di lavoro dipendente. Come possiamo difenderci?
 
Risposta:
L'art. 61 D.lgs. 276/03, come riformato dalla legge 92/2012, ha implementato la disciplina del rapporto di collaborazione "a progetto", ancorando il "progetto" a specifici canoni di "obbligazione di risultato", di "specificità", confermando l'esigenza che il "progetto" non coincida con l'oggetto sociale.
Per i "progetti" difformi da questi parametri, si applica l'art. 69 D.lgs. 276/2003 con conversione immediata del rapporto "a progetto" in lavoro subordinato.
Va anche detto, però, che se la pensionata è di vecchiaia, l'Azienda in questo caso può opporsi alla conversione, invocando l'esclusione della "pensionata" dai vincoli del "lavoro a progetto" ex. art. 61 D.lgs. 276/03. In questo caso, non applicandosi l'art. 61, non si applicherebbe nemmeno il meccanismo "sanzionatorio" ex. art. 69 e si avrebbe una legittima collaborazione coordinata e continuativa, senza progetto (come tale rilevante per i riflessi fiscali e previdenziali).
Con il pensionato di vecchiaia, quindi, la cococo (anche se non legittima, quanto a "progetto") diviene particolarmente "resistente" ... Salvi i casi, naturalmente, che l'Ispettorato provi che il rapporto si sia sviluppato con tutti i crismi del lavoro subordinato (eterodirezione dell'Azienda, subordinazione al potere disciplinare etc.).
 
 

L'AZIENDA PUO' CHIEDERE (E IMPORRE) DI NON ESSERE MENZIONATA NEL PROFILO LINKEDIN DEL DIPENDENTE?

Quesito:
Viene ordinato ad un Dipendente di cancellare dal suo Profilo Linkedin ogni riferimento all'Azienda in cui attualmente lavora, invocando una policy interna che a questo cospira, in nome di "principi di riservatezza". E' legittimo questo richiamo aziendale?

Risposta:
Da quanto postato, ci viene da dire quanto segue.
La "riservatezza" può discendere da due norme fondamentali: l'art. 2105 Codice Civile (dovere di fedeltà), l'art. 2125 Codice Civile (patto di non concorrenza).
Ex. art. 2105 Codice Civile, il dovere di "riservatezza" riguarda i procedimenti, le metodiche di lavoro etc. sviluppate. Queste eventualmente, se citate sul web, possono essere oggetto di "riservatezza" (come "consegna" discendente direttamente dalle obbligazioni di lavoro subordinato). Non la menzione sul link dell'Azienda, chè questo fa parte del diritto del lavoratore di referenziarsi sul mercato del lavoro.
IN QUESTO SENSO, ANCHE L'INGIUNZIONE DELL'AZIENDA ALLA "NON MENZIONE SU WEB" DEVE CONSIDERARSI ILLEGITTIMA, PERCHE' LESIVA DEL DIRITTO AL LAVORO.
Per comprimere questa ulteriore facoltà del Dipendente, occorra uno specifico "patto di non concorrenza" ex. art. 2125 Codice Civile, o comunque una specifica clausola contrattuale, debitamente indennizzata.



LA COCOPRO ILLEGITTIMA (E SCADUTA) SI TRASFORMA IN RAPPORTO A TERMINE LEGITTIMO (E SCADUTO)

Quesito:
A seguito della cessazione di un rapporto di collaborazione a progetto, l'ex-Collaboratore ha chiesto in sede ispettiva la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato.
Ha, altresì, contestato la comunicazione con la quale l'Azienda gli comunicava la cessazione del rapporto per scadenza del termine, assumendo l'invalidità del licenziamento e la prosecuzione di fatto del rapporto con le retribuzioni dovute.
Ma il rapporto era scaduto ...
Come ci si può difendere in queste condizioni?
 
Risposta:
La trasformazione della collaborazione "nulla" in valido rapporto di lavoro subordinato (in forza dei principi civilistici di "conversione" del contratto nullo ex. art. 1424 Codice Civile), determina l'immediata applicazione in capo al rapporto che già fu cocopro di ogni disposizione inerente il regolamento contrattuale del rapporto di lavoro subordinato, compresa la disciplina limitativa dei licenziamenti.
In forza di detto principio, il licenziamento deve considerarsi "invalido", se non sorretto da "giusta causa" o da "giustificato motivo" (art. 01 l. 604/66).
Per "giustificato motivo" si intendono quel complesso di "ragioni  inerenti l'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa".
L'apposizione di un termine alla collaborazione, però, rivolta in capo al Collaboratore l'onere della prova dell'illegittimità del licenziamento: la fissazione di un termine, infatti, anche attualmente che vige la regola della "acausalità" di cui al DL 34/2014, individuando una "fascia temporale" in cui il Lavoratore è a disposizione di un'Azienda o altro Datore/Committente, ingloba una specifica "programmazione negoziale" in sè stessa lecita e vincolante (comunque si assume l'apposizione del termine, sia in senso "di preventiva causale organizzativa di avvio/chiusura del rapporto" ex D.lgs. 368 ante DL 34, ovvero in senso "acausale" post DL 34/2014).
Per contestare detta clausola, il Collaboratore/Dipendente dovrà dimostrare concretamente che è stata estorta; ovvero che la scadenza del rapporto di collaborazione è avvenuta contraddicendo la programmazione temporale del rapporto contrattualmente programmata.
Solo in questo caso, potrà fruire dell'indennità spettante ai lavoratori a termine "trasformati" di diritto: l'indennità risarcitoria tra 2.5 e 12 mensilità.
 

sabato 19 luglio 2014

FISIOTERAPISTI FUORI DALLA DISCIPLINA RESTRITTIVA SULLE FINTE PARTITE IVA


Il Ministero del Lavoro, con Interpello nr. 16/2014, ha precisato che, nel sistema di "presunzioni" codificato dalla legge 92/2012 (Monti-Fornero) per le cd "finte Partite IVA", il Fisioterapista gode della "presunzione" più favorevole per il lavoratore autonomo, quella, cioè, codificata dal comma 03 dell'art. 69bis D.lgs. 276/03 (introdotto dalla legge cit.) per le "Professioni ordinistiche".Il Ministero del Lavoro, infatti, ha riconosciuto che il "fisioterapista" in Partita IVA ...
(...)
VUOI LEGGERE LA VERSIONE INTEGRALE DELLA NOTA FB? VAI ALLA PAGINA FB DELLO STUDIO LANDI AL LINK: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/fisioterapisti-fuori-dalla-disciplina-restrittiva-sulle-finte-partite-iva/727054940688750

giovedì 17 luglio 2014

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PREVIDENZIALE DEL COCOPRO IN TRANSAZIONE PRECLUDE ALL'INPS L'ISPEZIONE CONTRIBUTIVA?

Quesito:
Un collaboratore "a progetto" ha impugnato il contratto e richiesto le spettanze retributive. Per quanto riguarda le spettanze contributive, l'Azienda intende pervenire ad uno "stralcio": riconoscimento parziale del danno previdenziale, con rinuncia dell'ìex cocopro ad esigere la differenza (rinuncia ovviamente formalizzata in sede di DTL). Questa "rinuncia" in materia contributiva può precludere ulteriori eventuali accessi ispettivi INPS?
 
Risposta:
Occorre distinguere il "danno previdenziale" (che è materia di ambito civilistico, rilevante ex. art. 2043 Codice Civile e "negoziabile" come ogni spettanza rilevante a questo titolo) e l'inadempimento da obbligazioni contributive INPS, discendenti ex lege, in forza di un rapporto contributivo, indisponibili e, quindi, non passibili di "rinunce/transazioni" in sede privata.
Virtualmente, quindi, la "rinuncia" del Lavoratore non vale a "tombare" il problema dell'effettiva base imponibile INPS, e, quindi, a precludere, in capo all'INPS eventuali accertamenti.
Certo, la "rinuncia" sortisce il rilevante effetto di accorciare la prescrizione entro la quale l'INPS può fare valere la propria pretesa contributiva.
La "rinuncia" del Lavoratore, nell'atto in esame, può lecitamente interpretarsi, infatti, come rinuncia del Dipendente a "denunciare" il Datore di Lavoro: tale atto, come noto, se compiuto nel quinquennio di prescrizione della contribuzione INPS vale ad allungare fino a 10 anni complessivi massimi la prescrizione. Rinunciando alla denuncia, invece, resta fissa la prescrizione a 05 anni; ma è evidente che in tali 05 anni, l'INPS potrà agire, per chiedere il differenziale di contributi, sanzioni civili e interessi, senza che sia opponibile all'INPS l'eventuale (anche se parziale) riconoscimento della contribuzione mancata al Lavoratore (vedi art.2116 Codice Civile).
 

LA COCOPRO TRASFORMATA: COME IMPUTARE 13MA, 14MA ED ALTRE ...

Quesito:
Ad un'Azienda viene disposta, in sede ispettiva, la trasformazione della collaborazione "a progetto" in rapporto di lavoro subordinato. L'Ex-Collaboratore ora intende agire per ottenere le spettanze retributive.
Ora, si da il caso che il compenso lordo del cocopro sia sensibilmente superiore al minimo di CCNL che sarebbe spettato al lavoratore dipendente. Spettano comunque al collaboratore per intero 13ma, 14ma, scatti di anzianità etc. o no? E comunque, questo conteggio, si deve effettuare sul lordo o sul netto?
 
Risposta:
E' opinione corrente che il maggior compenso percepito dal collaboratore assorba qualsiasi trattamento indiretto ed ulteriore rispetto ai minimi retributivi di CCNL: stiamo parlando di 13ma, 14ma, scatti di anzianità, indennità per ferie non godute, permessi non goduti etc., salvo il TFR, che è regolato da criteri di maturazione e spettanza diversi da quelli correnti in busta paga.
A questa conclusione, si giunge in forza dei principi civilistici discendenti, da un lato, dall'art. 1424 del Codice Civile (sulla conversione del contratto nullo: in questo caso, la cocopro), in forza del quale la cocopro è da ritenersi automaticamente "novata" in rapporto di lavoro subordinato, con diretta applicazione delle disposizioni contrattuali inerenti la corrente gestione del rapporto; dall'altro, dell'art. 2099 del Codice Civile, che codifica la spettanza in capo al lavoratore dipendente della "retribuzione".
Per quanto riguarda la questione se l'imputazione delle voci di retribuzione indiretta debba effettuarsi al netto o al lordo, è opportuno rifarsi a elementari canoni di interpretazione del contratto "secondo buona fede" che, in mancanza di accordi "nettizzanti" tra Datore e Dipendente, assumono le voci retributive al lordo; quindi, 13ma, etc., comunque spettanti, in quanto spettanze correnti, devono considerarsi conglobate nelle quote differenziale di compenso del cocopro.