Come valorizzare ai fini retributivi le ore di trasferta come orario di lavoro? Soccorrono al riguardo le indicazioni dell'Interpello 15/2010 del Ministero del Lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha avuto modo di precisare che, ai sensi dell'art. 02 lett. a) D.lgs. 66/2003, si considera "orario di lavoro" il tempo durante il quale il prestatore di lavoro subordinato è a disposizione del Datore, in funzione delle sue esigenze. Con questo, il Ministero ha confermato (come criterio di massima) la non computabilità delle ore di viaggio nell'orario di lavoro (in continuità, per altro, con quanto disposto dall'art. 05 RD 1955/1923 e dall'art. 04 RD 1956/1923), salvo che:
a) Sussista una diversa e spefica disposizione del CCNL di settore;
b) Risulti che, in concreto, il tempo di viaggio sia effettivamente funzionale alla prestazione lavorativa.
A margine, precisiamo che da Ns. autonome valutazioni, riteniamo prudenzialmente che debbano in ogni caso computarsi come orario di lavoro le ore di viaggio nel seguente caso: quando, cioè, il Lavoratore disponga di telefono cellulare aziendale con auricolare/bluetuth, che permettono al Lavoratore di parlare direttamente al telefono, senza interrompere il percorso di trasferimento.
La presenza di questi congegni (non importa se di proprietà aziendale o personale) determina un quadro organizzativo tale per cui il Lavoratore è in grado di assumere le consegne del Datore anche durante il viaggio: il possesso di auricolare e bluetuth, quindi, concorre ad individuare un rapporto di reale funzionalità del "tempo di viaggio" al "tempo della subordinazione", perchè è evidente che tali congegni tecnici consentono al Datore di lavoro di impartire al Lavoratore le necessarie istruzioni funzionali all'esecuzione della prestazione.
Sul punto, soccorre l'analogia con la situazione dei cd "lavoratori mobili" (tipicamente l'autotrasporto) che comunicano attraverso la Radio CB.
Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro in Ferrara
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