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sabato 21 aprile 2012

INTEGRAZIONI SALARIALI E COMPENSI REVERSIBILI


Mes INPS 2769/2012:
In merito ai quesiti pervenuti sulla cumulabilità dei trattamenti di integrazione salariale e i compensi reversibili, ad integrazione della Circolare n. 130/2010, si specifica quanto di seguito indicato.
La lettera e), comma 2, dell'art.51 del D.P.R. n. 917/1986, prevede specificamente che: "non concorrono a formare il reddito i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'art. 47 ".
L'art. 47, nel testo novellato dal D.Lgs 12/12/2003 n. 344, corrisponde attualmente all'art. 50 del TUIR.
Al riguardo la lettera b) del predetto art. 50, qualifica reddito assimilato a quello di lavoro dipendente le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità e precisa espressamente che sono esclusi quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.
La citata lettera f) dell'art. 50, qualifica reddito assimilato a quello di lavoro dipendentele indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, escludendo esplicitamente quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.
Attesa la formulazione del combinato disposto della lettera e) dell'art. 51 e delle lettere a) e b) dell'art. 50 del TUIR, appare evidente dal tenore letterale delle diposizioni in esame che i compensi reversibili, ivi richiamati, non costituiscono reddito assimilato a quello dipendente, né sono assoggettabili a tassazione, in quanto sono imputati direttamente al soggetto al quale, per legge o clausola contrattuale (lettera b), o soltanto per legge (lettera f), devono essere riversati.
In tali fattispecie, dunque, viene meno il presupposto impositivo stabilito dall'art. 1 del TUIR costituito dal possesso di redditi in danaro o in natura rientrante nelle categorie di redditi indicati nell'art. 6 del TUIR.
Ne consegue che i compensi reversibili previsti dalle lettere b) e f) dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) non concorrono a formare reddito ai fini della corresponsione del trattamento integrativo salariale.
Analogamente, nel caso di gettoni di presenza riversati direttamente dal percipiente alle Associazioni Sindacali di appartenenza, in presenza di specifiche e accertate clausole contrattuali di adesione che stabiliscano la reversibilità del compenso dall'associato all' Associazione Sindacale, può ragionevolmente configurarsi l'ipotesi di compensi reversibili in quanto, anche in tale fattispecie, manca il presupposto impositivo e l'imputazione del compenso è riversato direttamente sul soggetto indicato nella clausola contrattuale.
Conseguentemente, ai fini delle erogazioni dei trattamenti di integrazione salariale anche i compensi reversibili alle Associazioni Sindacali, solo previa esibizione della prova documentale della reversibilità, non danno luogo a ipotesi di cumulabilità con le prestazioni integrative salariali.
Coerentemente, nel caso in cui lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale svolga un'attività lavorativa, la cui remunerazione derivi esclusivamente dai predetti compensi reversibili, previa esibizione della prova documentale suindicata, può ritenersi esonerato dalla comunicazione preventiva prevista dal comma 5, dell'art. 8, Legge n. 160/1988.

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