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giovedì 19 aprile 2012

IL NUOVO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NEL CCNL TURISMO


A far data dal 17/04 us, è stata data attuazione, per il settore Turismo, alla nuova disciplina dell'apprendistato secondo le disposizioni del Testo Unico di settembre.
Dando atto dei possibili mutamenti che possono sopravvenire a causa della riforma Monti-Fornero (ma vedremo che non è nell'apprendistato in sè che possono sorgere le principali fonti di criticità nella subiecta materia), questi sono i lineamenti essenziali della disciplina:

a) Numero di apprendisti da assumere: Il numero degli apprendisti che l'Azienda del Turismo può assumere non può essere in proporzione superiore a un apprendista per ogni lavoratore qualificato (sul punto, la riforma Monti-Fornero introduce il rapporto di tre apprendisti per ogni due lavoratori qualificati). In ogni caso, se il Datore di Lavoro non ha lavoratori qualificati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in misura non superiore a 03 (disposizione confermata nel Ddl Monti-Fornero). Nessuna limitazione numerico-dimensionale per le imprese artigiane ex. l. 443/85;
b) Percentuale di conferma in servizio: Nella disposizione del Turismo, la possibilità di assumere apprendisti è subordinata alla "stabilizzazione" del 70% degli apprendisti scaduti nei 24 mesi precedenti la chisura del rapporto (il Ddl Monti-Fornero lo eleva a 50%). Una disposizione, riconosciuta in sede sindacale, ma di cui finora si era negata l'efficacia preclusiva alla contrattualistica di apprendistato: con il DDL, parrebbe, invece, sorgere un vero e proprio divieto a contrarre (l'apprendistato), in difetto di tali presupposti. La disposizione, però, perentoria e secca in apparenza, è assai nebulosa quanto agli effetti pratici. Si consideri che la "trasformazione" non è accompagnata da specifici impegni alla stabilizzazione da parte del Datore, con rinuncia di recesso (quindi,  potrebbero favorirsi anche "trasformazioni" puramente strumentali!). E si giustifica poco all'indomani dell'introduzione del canone del "tempo indeterminato" (come base dell'apprendistato) e della maggiore flessibilità in uscita.
c) Formazione:
Ricchissime sono le specifiche del CCNL in punto di formazione: su questo piano, la disciplina del TU e del CCNL arricchisce e consolida molte disposizioni già emerse, a titolo di "buona prassi contrattuale", nel canone dell'apprendistato professionalizzante:
- La formazione va "verbalizzata" periodicamente (06 mesi dice il CCNL, senza definire il termine "perentorio") dal Datore, quanto a "risultati" in termini di competenze acquisite;
-La formazioen può essere formale e "informale" (termine su cui gli organi competenti dovranno fornire lumi);
-Dovrà svolgersi secondo un Piano Formativo Individuale (da redigersi, pena sanzioni amministrative, fino a 30 gg. successivi all'assunzione dell'apprendista): atto necessario ai fini di prova, per attestare che il rapporto è "speciale" e non di "diritto comune";
-I profili formativi che costituiranno il cannovaccio dell'apprendistato sono definiti dall'accordo, fino ad approvazione da parte della Regione, dell' offerta formativa ai sensi del TU dell'apprendistato;
- Questo il monte ore di formazione: 80 ore (livelli 2 e 3), 60 ore (livelli 4,5,6S), 40 ore (livello 6), riproporzionati ai mesi di lavoro per gli apprendistati stagionali, ridotti di 1/4 per le Aziende che si avvalgano dell'Ente Bilaterale (per consulenza sul PFI), ovvero impieghino l'apprendista in mansioni oggetto di competenza scolastica;
- E' facoltà dell'Azienda anticipare in tutto o in parte la formazione per gli anni successivi;
- Si possono cumulare i periodi di apprendistato svolti presso altro Datore di Lavoro se afferiscono alla stessa mansione e non sia trascorso un periodo di interruzione superiore ai 12 mesi;
-La formazione deve avere un termine finale certo: 30 gg. prima della "scadenza naturale" del contratto, durante i quali l'Azienda potrà liberamente recedere, dando congruo preavviso (ma attenzione che il regime retributivo di quest'ultimo scorcio, in assenza di chiarimenti ministeriali, è controverso nel regime del TU);
- Il parere degli Enti Bilaterali al PFI non può valere come "condizione sospensiva" per la stipulazione del contratto di apprendistato (si confermano disposizioni della Circ. Min. Lav. 40/2004), ma tale prassi gode di diversi incentivi.
N.B.: Questa è la parte da cui sorgono i principali obblighi di revisione del PFI attualmente in uso presso le Aziende del Turismo.
d) Part time: A differenza del settore Commercio, non ci sono limiti minimi al part time nell'apprendistato. Restano fermi i limiti minimi generali per i contratti di lavoro subordinato nel settore Turismo.
e) Apprendistato Stagionale: Era la novità del TU, che, dopo anni di controversie, lo assimilava ai contratti a tempo determinato, appare oggi, complice il ddl Monti-Fornero, l'istituto dalla sorte più incerta. Dal punto di vista tecnico-giuridico, il problema sorge perchè il TU ha descritto l'apprendistato stagionale con rinvio al D.lgs. 368/2001, proprio quello in corso di pesanti e non chiare modifiche da parte del Ddl governativo. Evidentemente, su questa contrattualistica, possono ricadere i maggiori contraccolpi dei notevoli irrigidimenti che il ddl sta imponendo ai rapporti a termine (in termini di maggiorazioni, di tempistica di stipula etc.). Nell'immediato, l'unico modo che è dato all'Azienda per cautelarsi è quello di riassumere l'apprendista stagionale oggi, secondo la nuova normativa, e riassumerlo domani ex novo sforando i termini di interruzione previsti per la "riassunzione" dell'apprendistato. Oppure, ricorrere all'apprendistato semplice (a tempo indeterminato) con la formula del part time verticale, articolato per i periodi di stagione (es. week end 25 aprile-01 maggio, giugno-settembre, dicembre e così via). Il punto va, quindi, attentamente monitorato.
f) Durata dell'apprendistato: 36 mesi (livelli 2, 3, 4, 5, 6S); 24 mesi (livelli 6);
g) Retribuzione e Inquadramento: La retribuzione degli apprendisti è quella corrispondente alla Qualifica di destinazione, ma con le seguenti percentuali: 80% (primo anno), 85% (secondo anno), 90% (terzo anno), 95% (quarto anno). La retribuzione resta "percentualizzata" fino al termine "naturale" del rapporto anche in caso di "qualificazione anticipata" dell'apprendista.
Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda 

1 commento:

  1. Ad integrazione della precedente mail, si ricorda che speciali disposizioni intorno alla durata dell'apprendistato sono previste per le mansioni del CCNL Turismo sovrapponibili al settore artigiano.
    Tali figure (Gastronomo, Gelatiere etc.) sono compendiate nell'Allegato 4 dell'intesa sull'apprendistato-Turismo.

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