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lunedì 23 giugno 2014

PERMESSI RIDUZIONE ORARIO (ROL): ACCORDI DATORE DI LAVORO E LAVORATORI LIBERI?

Quesito:
Datore di Lavoro e Dipendenti part time (CCNL Studi Prof.) possono decidere di corrispondere i permessi per riduzione orario (ROL: art. 97 CCNL Studi Prof.) direttamente in busta paga, senza aspettare che la monetizzazione avvenga con le tempistiche obbligate del CCNL (31/07 per i permessi arretrati e non goduti l'anno precedente)?

Risposta:
Non abbiamo motivi normativi o giurisprudenziali per ritenere detta prassi illegittima.
Specie considerando che la materia dei "permessi per riduzione d'orario" non rientra tra i diritti definiti "indisponibili" (a favore del lavoratore), come da parere espresso dal Ministero del Lavoro con Lett. Circ. 8489/2007; pertanto, tale materia deve ritenersi "negoziabile".
E' evidente, poi, che, nel caso di specie, occorre valutare tutte le circostanze incidenti per un accordo equilibrato ed esente da riserve mentali o equivoci.

LAVORO AUTONOMO E IRAP: UN CASO DUBBIO

Quesito:
Lavoratore autonomo, ex-Contribuente minimo, impegnato nel settore del Web Marketing, mi trovo davanti al dilemma di pagare l'IRAP. Il Commercialista mi invita a pagarla, per stare tranquillo e di valutare successivamente un' eventuale istanza di rimborso. Non so cosa fare.
Come mi devo comportare? Grazie.

Risposta:
Nel Suo caso, per ritenere l'esclusione dell'IRAP ci sono due possibili argomenti su cui far leva:
-L'attivita' di socialnetworing, cosi di campagne pubblicitarie web etc.  puo' svolgersi da qualunque PC, quindi con assoluta irrilevanza dei mezzi utilizzati: questo per il carattere non solo prettamente intellettuale, ma anche "immateriale" del Tuo lavoro;
-L'apporto minimo di beni strumentali, facilmente documentabile con le fatture in contabilita', in modo da poter escludere spese per locali etc. (Circ. 45/2008 fissa tale "soglia minima" in E. 15.000 nel triennio, come per i "contribuenti minimi");
-Considerare le Sue concrete modalita' di lavoro principali Commesse: se il Suo lavoro si svolge in larga parte con Uffici e organizzazione altrui, la Sua posizione, ai fini IRAP, e' comparabile con quella di un cococo (autonomo, ma senza organizzazione), espressamente escluso da Circolari e Risoluzioni risalenti, da IRAP (vedi Circ. Min. Fin. 141/1998 e Ris. Ag. Entr. 32/2002).
Naturalmente, queste circostanze, per escludere l'IRAP, devono davvero ricorrere in via di fatto.
Cosa che evidentemente lascio valutate a Lei e al Suo Commercialista.



CANONE SPECIALE RAI E PERSONAL COMPUTER: QUANDO IMPRESE E PROFESSIONISTI DEVONO PAGARE

Quesito:
Sono un Consulente Assicurativo, in Partita IVA, e mi sono visto recapitare dalla RAI-TV la richiesta di "canone speciale" in forza del possesso del PC. Effettivamente, ci sono siti che consentono la visione di video anche in streaming ... Ma basta questo per obbligarmi a pagare il canone RAI "speciale"?
Grazie.

Risposta:
Il quesito non è immediatamente attinente al ns solito ambito giuslavoristico, ma la circostanza che molti lavoratori autonomi, anche molto piccoli, siano stati investiti con forza forse senza precedenti da richieste di pagamento RAI, merita qualche specificazione.
Come prima nota informativa, si può segnalare, come ben fatta e completa, quella di cui al link di seguito riportato: http://www.soldiblog.it/post/77589/canone-rai-computer-pc-chi-lo-deve-pagare
Qui basterà riportare alcune note.
L'art. 01 RDL 246/1938 disciplina il pagamento del canone a queste condizioni:

“Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente.”.

In merito all'evoluzione tecnologica degli ultimi anni, che ha visto l'evoluzione dei servizi radio televisivi via Internet e via PC, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso la nota 12991/2012, con la quale ha chiarito i termini del'applicazione del RDL del 1938 alle nuove tecnologie.
Ai sensi della succitata Nota, rientra nell'obbligo del canone RAI (anche speciale, quindi, deducibile dal reddito) non il possesso in capo all'Azienda/Studio di qualunque dispositivo atto a riprodurre immagini video o musica (tipo il PC che capta Youtube e simili) ma il possesso di apparecchi dotati di "sintonizzatore" delle radio frequenze, ossia capace di catturare frequenze gestite entro il PNRF (Piano Nazionale Radio Frequenze).
Questo elemento è ritenuto discriminante: pertanto, il canone RAI riguarda qualunque dispositivo tecnologico (penna USB, etc.) fosse dotato di tale sintonizzatore (es. scheda tv), anche se privo (come gli apparecchi veri e propri, Radio e TV) di "decodificatori" ovvero di "trasduttori audio/video" (per far scattare l'obbligo del canone RAI speciale, infatti, è necessario che l'apparecchio non sia solo "atto" ma anche "adattabile" a ricevere radiofrequenze).
Ricorrendo le condizioni di cui sopra, il lavoratore sarà tenuta tenuta a pagare l'abbonamento RAI; altrimenti no.

RISARCIBILE L'ERNIA AL DISCO DEL LAVORATORE DIPENDENTE

Ha diritto al risarcimento il Dipendente afflitto da ernia al disco determinata a causa di manovre pesanti impostegli dal lavoro.
La Cassazione, con una sentenza ... ha riconosciuto la possibilità ...
VUOI PROSEGUIRE CON LA LETTURA DELL'ARTICOLO? VAI AL LINK: http://www.laleggepertutti.it/52347_risarcibile-lernia-del-disco-sul-lavoro

JOBS ACT NON APPLICABILE AL PUBBLICO IMPIEGO (PER ORA...)

Quesito:
Contratti a termine e somministrazione nella Pubblica Amministrazione. La riforma Poletti si applica al Pubblico Impiego? Grazie.

Risposta: L'articolo di riferimento è l'art. 36 D.lgs. 165/2001 Testo Unico del Pubblico Impiego, variamente ritoccato in relazione alle varie leggi finanziarie.
Questa disposizione garantisce il classico regime di "specialità" che caratterizza le regole del lavoro pubblico, le quali non sono assimilabili automaticamente (salva espressa disposizione contraria) alle regole del "lavoro privato" (da ultimo modificate con il DL Poletti).
Al momento, l'interpretazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, offerta con la Circolare 05/2013 esaspera, in chiave anti-precariato, l'interpretazione più restrittiva dell'art. 36 D.lgs. cit. I contratti "flessibili" sono sì ammessi, ma strettamente in funzione di ragioni "eccezionali" e temporanee. Ciò è manifestamente incompatibile con la riforma del Jobs Act (che al contrario ha introdotto la regola della a-causalità nel rapporto a termine) e ciò pare condizionare l'uso della somministrazione.
E' importante precisare che la Circ. 05/2013 enuncia una chiara regola di "sfavore" per i "rapporti flessibili acausali" come principio generale che gli Uffici Personale devono seguire ...
Leggere il link, per rendersene conto http://www.nidil.cgil.it/files/circolare_n_5%20b%202013.pdf
Se il Dipartimento della Funzione Pubblica non muterà orientamento, i margini per estendere il Jobs Act a rapporti a termine e somministrazione alla PA sono inesistenti.
Spero di non aver fatto confusione.
Buona giornata 


Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr 




venerdì 20 giugno 2014

JOBS ACT E RAPPORTO A TERMINE: SE IL DATORE DI LAVORO NON INDICA IN CONTRATTO IL DIRITTO DI PRECEDENZA:CONTRATTO NULLO?

Quesito:
Il Jobs Act impone al Datore di Lavoro di indicare nei contratti a termine in essere da marzo/maggio 2014 la previsione del diritto di precedenza. Cosa succede se il Datore omette questa circostanza nell'assunzione? Il contratto si considera nullo?
Risposta:
L'art. 05.04sexies (ultimo cpv) D.lgs. 368/2001 nel prevedere che il diritto di precedenza del lavoratore a termine deve risultare "espressamente" da atto scritto (cioè dal contratto) non individua alcuna sanzione in caso di inosservanza.
Siamo fortemente a dubitare che tale carenza possa determinare la nullità del contratto a termine e la sua trasformazione ope legis in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Innanzitutto, l'art. 1418 Codice Civile collega la sanzione della nullità ad un "vizio essenziale", tale da impedire al contratto di realizzare ogni suo scopo giuridico-economico.
E tale non pare proprio la situazione del contratto a termine privo di informativa sul diritto di precedenza.
Nè la mancata informativa pare ledere i diritti di precedenza del Lavoratore: dato che, se l'assunzione ha adempiuto agli obblighi informativi scritti ex D.lgs. 152/1997 mediante rinvio e menzione del CCNL, il Dipendente dispone già (grazie alla "menzione" del CCNL) di una base informativa adeguata per far valere il proprio diritto di precedenza.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr 

JOBS ACT E RAPPORTO A TERMINE: SE IL DATORE DI LAVORO NON INDICA IN CONTRATTO IL DIRITTO DI PRECEDENZA: POSSIBILE LA RIAMMISSIONE IN TERMINI?

Quesito:
Il Jobs Act impone al Datore di Lavoro di indicare nei contratti a termine in essere da marzo/maggio 2014 la previsione del diritto di precedenza. Cosa succede se il Datore omette questa circostanza nell'assunzione? In particolare, può il lavoratore cesato opporsi alla nuova assunzione, obbligando così il Datore al licenziamento del lavoratore frattanto assunto? Grazie.
Risposta:
La previsione di quest'obbligo di specificazione contrattuale del diritto di precedenza da parte del Jobs Act non è accompagnata da nessuna previsione di sanzione, per i casi di inosservanza. Tale omissione, informativa, ad esempio, non è assimilata agli obblighi di informazione ex. D.lgs. 152/97 che devono essere adempiuti entro 30 gg. dall'assunzione, pena l'applicazione di sanzioni amministrative (art. 04 D.lgs. 152/97).
La conclusione più logica che viene da fare è che il Lavoratore, che non sia stato informato dei diritti di precedenza a lui spettanti tramite apposita previsione contrattuale, possa esigere dall'Azienda di essere "rimesso in termini" per esercitare tale diritto (questa è l'interpretazione che, sia pure con molta cautela, avanza FALASCA nell'articolo Diritto di precedenza per iscritto ne Il Sole 24 Ore nr. 165 del 18/06 us.).
Questo interrogativo diventa assai rilevante davanti a chi ragiona, per i casi specifici, di possibilità di "rimessione in termini", dato che la "rimessione in termini" (interpretata secondo logica e "buona fede") è concepita per aiutare quei Lavoratori, che non abbiano potuto compiere certi atti a loro favorevoli nelle tempistiche necessarie, a causa di una ignoranza non "colpevole", nè superabile oggettivamente.
Ed è proprio su questo terreno che la tesi di FALASCA suscita dubbi e perplessità molto rilevanti: cosa ci assicura che il Lavoratore a termine, che non è stato appositamente informato dal Datore al momento dell'assunzione sui diritti di precedenza, non potrebbe (in assenza dell'informativa all'atto dell'assunzione) avere avuto modo di informarsi diversamente?
Si consideri, tra l'altro, che questa informativa non aggiunge praticamente nulla al complesso dei doveri informativi in forma scritta che già gravano sul Datore di Lavoro in forza del D.lgs. 152/1997.
Nella misura, infatti, in cui l'art. 01.04°comma D.lgs. 152/1997 permette al Datore di assolvrere agli oneri informativi relativi al D.lgs. 152 cit. (art. 01.01°comma: ferie, orario di lavoro, retribuzione etc.) mediante rinvio al contratto collettivo applicabile, si fatica a comprendere cosa possa aggiungere di giuridicamente e praticamente rilevante l'ultimo onere di informativa contrattuale sul diritto di precedenza: se, infatti, la ratio del Jobs Act era, in parte qua, quella di garantire al lavoratore a termine di essere informato sui propri diritti di precedenza discendenti da CCNL, tale funzione informativa era già assolta dal D.lgs. 152 e non si capisce cosa possa aver aggiunto di nuovo e diverso il DL 34/2014 (conv. in l. 78/2014).
Ma, anche ammessa astrattamente tale possibilità di "rimessione in termini", resta la circostanza che nulla di particolare la legge specifica in caso di conflitto tra il diritto di precedenza del lavoratore cessato (che non ha potuto esercitare il diritto) e il lavoratore neo-assunto: su questo, l'assetto della normativa uscita dal Jobs Act è del tutto identico all'assetto del diritto previgente.
In questo senso, è giocoforza ritenere che, in caso di conflitto tra lavoratore a termine scaduto ma "in precedenza" e lavoratore a termine neoassunto, competa, in capo al Datore di Lavoro, un semplice obbligo di risarcimento del danno per le mensilità di lavoro a termine perdute e che si sarebbero teoricamente potute svolgere. Siamo fortemente convinti che, in questi casi, non si possa "imporre" la riassunzione, dato che questa sanzione presenterebbe tratti "reintegratori" e le "sanzioni reintegratorie" nelle assunzioni (come specifica l'art. 01 l. 604/1966) non sono applicabili in difetto di previsione di legge.
Restano sanzioni risarcitorie, ricalcate sulla previsione risarcitoria prevista dall'art. 08.03°comma D.lgs. 61/2000 (il risarcimento potrebbe essere parametrato sulle mensilità di lavoro mancate, quale "occasione perduta di lavoro").
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr