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sabato 21 settembre 2013

AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE DISOCCUPATI UNDER 30: INCREMENTO OCCUPAZIONALE- CIRCOLARE INPS 111/2013

L'agevolazione cd "disoccupati under 30" ex. art. 01 DL 76/2013 è subordinata ad un requisito di "incremento occupazionale netto" modellato in conformità al similare meccanismo ex DL 70/2011.
 
1. Generalità:
Un requisito, modellato sulla disciplina-quadro UE sugli aiuti di Stato (Reg. 800/2008) In altre parole, l’incentivo spetta a condizione che l’assunzione ...
(...)
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AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI UNDER 30 (ART. 01 DL 76/2013): MUTAMENTO DI ETA' ANAGRAFICA NEL CORSO DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO

Quesito:
Ho un rapporto a termine in scadenza al prossimo 31/12/2013. Siccome compio 30 anni il prossimo 26/11, mi chiedo se posso rientrare tra i beneficiari dell'agevolazione per i casi di stabilizzazione. Grazie.
 
Risposta:
Premesso che, per accedere ai benefici per la stabilizzazione degli under 30, occorre che Lei sia disoccupato ovvero "non regolarmente retribuito da almeno sei mesi" e che non possieda diploma di scuola media superiore o professionale, si cogli l'occasione di ribadire (cosa confermata dall'INPS con la Circolare 131/2013, ma già compresa in via interpretativa) che il riferimento della legge a "29 anni" deve intendersi "29 anni, 11 mesi e 364 giorni". Pertanto, Lei, sotto questo versante, è agevolabile fino al 25/11 pv.
Dopo no.
Pertanto, sotto questo versante, potrà essere beneficiario dell'agevolazione, ricorrendone gli altri presupposti di legge, solo se il Suo Datore provvederà a stabilizzarla al 25/11 pv., ultimo giorno utile.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI UNDER 30: COME SI CONTEGGIA IL PERIODO DI "NON REGOLARE RETRIBUZIONE"

Quesito:
L'agevolazione per l'assunzione di under 30 è ammissibile, anche in caso di trasformazione di lavoratore a termine? In tal caso, i 06 mesi (minimi) di insussistenza di regola retribuzione devono sussistere al momento dell'assunzione a termine o al momento della trasformazione? Grazie.
 
Risposta:
L'incentivo è concepito per le "stabilizzazioni" del personale dipendente: evidentemente, la "trasformazione a tempo indeterminato" rientra in questa ipotesi di "stabilizzazione" ed è in questo momento che devono sussistere i requisiti di età e di non regolare retribuzione del lavoratore.
Sul punto, si ritrova la posizione della Circolare INPS nr. 131/2013, la quale introduce questa eloquente esemplificazione: rapporto a termine per il periodo 01.07.2013 – 31.01.2014: la trasformazione deve intervenire al più tardi entro il 31.12.2013.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

venerdì 20 settembre 2013

ATI: DEVE ACQUISIRE IL DURC SOLO LA MANDATARIA O TUTTE LE IMPRESE?

Quesito:
In caso di Associazione Temporanea di Impresa, il DURC deve essere acquisito per la sola mandataria o anche per le mandanti?

Risposta:
Per rispondere al quesito, si deve partire dall'art. 37.17°comma D.lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti Pubblici) che, ai fini della "gestione", degli "adempimenti fiscali" e degli "oneri sociali", stabilisce la piena autonomia e responsabilità della singola impresa. Che è come dire: ai fini lavoristici, contributivi e assicurativi ogni impresa risponde per sè, senza poter beneficiare dell'effetto di "sostituzione" dell'Impresa mandataria di cui all'art. 13.16°comma D.lgs. cit. stabilita ai fini della cd "rappresentanza processuale".
Pertanto, ogni impresa partecipante al Cantiere deve acquisire il DURC e risponde per sè stessa delle carenze e inadempienze.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

OBBLIGO DI FORMA SCRITTA PER I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE: QUALI RIFLESSI SULLA PARTITA IVA MONOCOMMITTENTE?

Quesito:
L'obbligo di forma scritta previsto dal DL Lavoro per le cocopro riguarda anche le collaborazioni autonome a Partiva IVA?

Risposta:
E' essenziale chiarire in via preliminare che le recenti disposizioni restrittive introdotte dalla legge 92/2012 per le cd "Partite IVA monocommittenti" non determinano in modo automatico e immediato l'assimilazione della citata contrattualistica alle cocopro. Questi contratti restano ab origine disciplinati dalla loro fonte originaria, l'art. 2222 del Codice Civile, che non prevede oneri di forma scritta per questa tipologia di rapporti.
La riconduzione alla cocopro avviene solo al ricorrere degli "indici" di legge (corrispettivo, tempistica di lavoro etc.) per cui si rinvia alla Circolare Min. Lav. 32/2012: http://www.dplmodena.it/MLcir32-2012_PIVA.pdf. Al ricorrere di questi indici di "collaborazione senza progetto", opera la trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
Teoricamente, però, la forma scritta è un'utile "scudo" che consente all'Azienda di giocarsi l'esclusione della presunzione del lavoro subordinato: nella migliore delle ipotesi per motivare la sussistenza degli "indici" che giustificano l'autonomia (es. competenze teoriche di grado elevato), ovvero giustificano un'agevole conversione del rapporto autonomo "viziato" in valido "rapporto a progetto".
Quindi, per le Partite IVA, la forma scritta, se non vincola ad substantiam, di fatto vincola ad probationem.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

COCOPRO SENZA FORMA SCRITTA, MA COMUNICATA REGOLARMENTE AL CENTRO PER L'IMPIEGO: COSA SUCCEDE?

Quesito:
Un'Azienda non ha prodotto contratto scritto di collaborazione "a progetto", ma ha provveduto regolarmente ad instaurare il rapporto mediante comunicazione al Centro per l'Impiego. E' questa una valida forma di instaurazione del rapporto a progetto, anche senza forma scritta?

Risposta:
Di per sè, la Comunicazione al Centro per l'Impiego è una forma di pubblicità del rapporto del lavoro priva di effetti "costitutivi". Se ai fini della valida instaurazione del rapporto è prevista una forma scritta ad substantiam, il rapporto è validamente instaurato in presenza di forma scritta contrattuale e a nulla rileva la comunicazione UNILAV, salvo diversa disposizione legislativa (che qui manca).

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

CON IL DL LAVORO, COCOPRO SOLO PER ISCRITTO

Quesito:
Ho letto su un inserto di Italia Oggi che con il DL Lavoro è obbligatoria la forma scritta per le collaborazioni a progetto. Ma non era così anche prima?

Risposta:
Con l'emanazione del DL Lavoro, si è fatto più stringente l'obbligo per il Committente di collaborazioni "a progetto" di fissare per iscritto i termini della collaborazione.
Il requisito della forma scritta non è più concepito ad probationem (ossia ai fini di prova), ma ad substantiam, tale da incidere cioè sulla valida costituzione del rapporto.
L'assenza del "progetto" non ammette costituisce più "presunzione relativa" di illegittimità della cocopro, ma presunzione assoluta, con conversione automatica in lavoro subordinato ex. art. 69 D.lgs. 276/2003.  

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara