AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




mercoledì 16 maggio 2012

COMPLESSITA' NELL'APPRENDISTATO DEL COMPARTO ARTIGIANO, MANTENERE ALTA L'ATTENZIONE


La nuova disciplina dell'apprendistato secondo l'accordo interconfederale dell'Artigianato (26/04/2012) generi complessità e criticità applicative, in quanto la disciplina applicabile deriva da un complesso "taglia e cuci" tra disposizione e varia CCNL di settore (Edili, Artigiani etc.).
Una simile tecnica genererà notevoli problematiche di adeguamento/coordinamento in caso di modificazione del CCNL di settore, specie se questo non riuscisse a sovrapporsi del tutto alla disciplina dell'intesa, ma lasciasse lacune e buchi vuoti.
Attendiamo gli sviluppi. Siccome l'intesa è "provvisoria" (fattispecie singolare, perchè il TU apprendistato D.lgs. 167/2011 non contempla una simile forma di recepimento delle disposizioni di contrattualistica) e "scade" il 31/12/2012 prossimi, è auspicabile che in quella sede le parti sociali provvedano a correggere una normativa così piena di insidie e di lacune.

Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro in Ferrara
(Collaborazione Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara)

ATTENZIONE: COMPLESSITA' IN VISTA PER IL NUOVO APPRENDISTATO ARTIGIANO


La nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante (o "contratto di mestiere" a partire dal 25/04/2012) è stata recepita nel settore Artigiano, in forza dell'accordo confederale dedicato del 26/04.
Con questo contributo, si intende cogliere l'occasione per segnalare significativi margini di complessità applicativa in punto di contrattualistica, a causa del complesso sistema di "ritaglio" e di "taglia e cuci" tra vecchia e nuova disciplina realizzato dall'intesa del 26/04.
Durata e retribuzione, per esempio, sono esplicitamente regolati, almeno per il settore più rappresentativo, il settore Metalmeccanico, con riferimento al previgente CCNL 16/06/2011, la cui efficacia, limitatamente all'apprendistato, è cessata al 25/04 us.
Problematica è l'individuazione dei "profili formativi": non essendo più dirimente il riferimento al Sistema Regionale delle Qualifiche (per l'intervenuta abrogazione della l.r. 17/2005), e non essendo chiarissima la disciplina dell'intesa che richiama (ma in modo molto sciatto e generico) la disciplina su non ben precisati "profili formativi" del CCNL.
Stando all'interpretazione letterale più attendibile dell'art. 07.07°comma del TU, per i profili formativi, occorre fare riferimento al medesimo CCNL 16/06/2011.
In forza dell'intesa, gli apprendistati aventi le durate superiori sono tutte allineate alla durata massima dei 05 anni.
Altra criticità è costituita dal part time.
Nel settore Metalmeccanica Artigianato non si dichiara alcun orario minimo contrattuale per la stipula dell'apprendistato. Ma se l'intesa tace, la stessa ma ne permette comunque l'individuazione in via trasversale. E' previsto, infatti, l'obbligo di un minimo di 80 ore di formazione totale, comprensive della formazione nella normativa della Sicurezza; è quindi credibile che ciò obblighi alla programmazione di un orario compatibile, ad esempio 24 h minime settimanali. Si noti, però, che la medesima intesa nulla dice (a differenza dell'apprendistato negli Studi Prof.) circa la sussistenza di eventuali step intermedi di documentazione della formazione (obblighi di verifica periodica, anticipazioni, posticipazioni di formazione), limitandosi a permettere che della formazione il Datore possa dare attestazione  tramite apposita auto-dichiarazione.
Prima che siano gli organi ispettivi a entrare nel merito e a dare disposizione ai sensi del nuovo potere ex. art. 14 D.lgs. 124/2004 (con conseguenze imprevedibili), è bene che questi step si affermino come "buona prassi negoziale", per incrementare ulteriormente la solidità e la credibilità del rapporto di apprendistato.
Assai fumosa è l'identità del Tutor.
Non si possono comunque nutrire dubbi sulla circostanza che l'accordo interconfederale sul punto adotti un atteggiamento dilatorio e interlocutorio, nulla disponendo e attendendo la disciplina del CCNL. Con la copertura comunque dell'art. 07.07°comma seconda parte, è possibile ritenere traslate nel nuovo rapporto di apprendistato (almeno per il settore Metalmeccanica Artigiani) le disposizioni del Dm 28/02/2000 (nella versione vigente al 25/04/2012), permettendo così nelle imprese con meno di 15 Dipendenti che tutor possa essere anche il Titolare o un familiare coadiuvante: circostanza comunque evidenziata nella bozza di PFI allegata all'intesa.
L'accordo sull'apprendistato si applica anche alle imprese artigiane dei settori privi di specifica copertura contrattuale.
A margine, si ricorda che la disciplina dell'apprendistato prevista dall'intesa perderà di efficacia al 31/12/2012, se frattanto non sarà stata recepita nei CCNL di settore.


Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro in Ferrara
(con la collaborazione del Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara)

giovedì 10 maggio 2012

ASSICURAZIONI PER AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DI AZIENDA: OMBRE SULLA FONDAZIONE STUDI CDL


Il Parere nr. 14/2012 della Fondazione Studi CDL relativamente al trattamento fiscale delle Assicurazioni stipulate "in occasione" del rapporto di lavoro dipendente è una diligente ricapitolazione della normativa fiscale applicabile, ma non risolve alcune casistiche di assicurazione di speciale frequenza nelle prassi aziendali, specie per le figure apicali dell'Alta Dirigenza e degli Amministratori.

a) Il caso in cui l'Amministratore, Dipendente sia condannato al pagamento per dolo e colpa grave e l'Azienda integri comunque la perdita economica subita da costoro per effetto della condanna;
b) Il caso in cui l'Assicurazione, a prescindere da dolo e colpa grave, preveda una franchigia nel premio/pagamento integrabile dall' Amministratore, Dipendente, pur in un contratto avente identico schema e causa assicurativa, con reintegro economico successivo del Datore.

Ora, la Ris. Agenzia delle Entrate 178/2003 (pure menzionato dalla Fondazione Studi) tratta come "costo aziendale" interamente deducibile (e non fringe benefit, ossia reddito di lavoro dipendente) il rimborso versato dal Datore di Lavoro (per il tramite dell'assicurazione) all' Amministratore, Dipendente per la reintegrazione patrimoniale derivante da addebito di responsabilità civile verso terzi (ossia per errore professionale e simili). La Fondazione si allinea su questo parere, ma non considera i due casi sopra citati.
Con riguardo al caso sub-a), la risposta è abbastanza agevole: l'erogazione pecuniaria de qua costituisce senza possibilità di equivoci fringe benefit, proprio perchè determina un "arricchimento" a favore del Dipendente/Amministratore, non diversamente motivato.
Molto più complesso e sfuggente, invece, il caso sub-b), il quale presuppone un approfondito riesame della materia, anche eventualmente nella sede dell'Interpello.
Ad esempio, se il Datore reintegra il premio/somma versato dal Dipendente "in franchigia" (a prescindere da dolo e colpa grave) questa somma costituisce "arricchimento" (quindi benefit imponibile) in capo al Dipendente? E come imputare il costo fiscalmente deducibile: al costo contrattualmente dovuto (esclusa la franchigia) o a quello effettivamente versato (comprendente l'importo in franchigia)?
Le soluzioni in parte qua possono cambiare, a seconda di dove si metta l'accento: se si mette, infatti, l'accento (ai fini interpretativi) sulla "funzione" del contratto assicurativo, dovremmo concludere (in ipotesi) per la neutralità fiscale sia in capo al Datore sia in capo al Lavoratore. Ma la bilancia può agevolmente pendere dalla parte della imponibilità, solo che si pensi che un simile "pagamento in franchigia" attiene al "netto" del Dipendente, ossia ad una sfera patrimoniale di per sè slegata da ogni attinenza aziendale o lavorativa. Quindi, il rimborso datorile, a queste condizioni, sarebbe "reintegrazione sul netto" e sarebbe difficile (se non impossibile) negarne la valenza di "arricchimento" e, quindi, di benefit imponibile.
Come ognuno può capire, c'è molta più varietà nel mondo assicurativo di quanto sia stato compendiato dalla Fondazione Studi.
Ecco perchè occorre che la Fondazione Studi chiarisca questi aspetti con specifico responso.


Studio CDL Francesco Landi, Ferrara
Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara

giovedì 3 maggio 2012

CAMPAGNA 730/2012, LE DETRAZIONI DEL 36% E DEL 55%, LE NOVITA'E DEL 55%, LE NOVITA'

Questo il quadro della disciplina delle ricercate detrazioni fiscali per ristrutturazione degli immobili (36%) e per risparmio energetico (55%), come risultanti dal lavorìo legislativo dello scorso anno.



a) Eliminazione dell’obbligo di inviare tramite Raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia;
b) In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella Dichiarazione dei Redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
c) E’ prorogata la detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.

Nel corso del 2011, si sono succeduti i seguenti interventi legislativi che riguardano il 36% e in parte il 55%, trattandosi di un onere simile per alcuni aspetti al 36% (manodopera in fattura, ritenuta da parte dell’istituto di credito, passaggio delle quote residue a seguito di cessione dell’immobile).

Queste le principali modifiche nel corso del 2011:

a) La ritenuta applicata dall’Istituto di Credito è stata ridotta dal 10% al 04%: non ha effetti per il contribuente (DL 98/2011: decorrenza 06/07/2011);
b) La comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara è sostituita dall’indicazione dei dati in Dichiarazione dei Redditi (DL 70/2011 art. 07.02°comma lett. q) e r),decorrenza 14/05/2011);
c) Abolito l’obbligo di indicare la manodopera in fattura (DL 70/2011 art. 07.02°comma lett. q) e r),decorrenza 14/05/2011);
d) Viene individuata la documentazione che deve essere obbligatoriamente conservata dal Contribuente ed esibita in caso di richiesta da parte dell’Ufficio (Provvedimento 02/11/2011: decorrenza 17/09/2011. N.B. Le regole previdenti restano valide fino al 31/12/2011).
e) Riscritta la disciplina che regolamenta l’attribuzione delle quote residue di detrazione in caso di cessione/donazione (DL 138/2011 art. 12-bis e art. 12-ter);
f) Ulteriori modifiche alla disciplina che regolamenta l’attribuzione delle quote residue di detrazione, in caso di cessione/donazione (DL 201/2011, decorrenza 01/01/2012).

ATTENZIONE: Dal 01/01/2012, la detrazione è stata riscritta ed inserita nel TUIR (art. 16 bis). La detrazione, quindi, ora è a regime e non più soggetta a proroghe annuali.

Nell’ambito delle modifiche normative descritte, di particolare rilevanza è il fatto che il DL 201/2011 prevede che dal 01/01/2013 le spese per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti rientrano nell’ambito del 36%.
Quindi, la detrazione del 55% (limiti di spesa, adempimenti, percentuale di detrazione etc.) rimane in vigore per le spese effettuate fino alla fine del 2012.
Dal 01/01/2013, anche per la riqualificazione energetica varranno le regole del 36% a regime, cioè di quanto previsto dall’art. 16-bis del TUIR, in termini di limiti, adempimenti, percentuale di detrazione etc.

DETRAZIONE 36%, IN DICHIARAZIONE:
Per le spese sostenute nel 2011, come visto, a seguito di lavori iniziati in data successiva al 13/05/2011 (quindi, al 14/05/2011), è stato abolito l’obbligo della comunicazione del Centro Operativo di Pescara, le istruzioni alla Dichiarazione dei Redditi e i modelli di Dichiarazione, prevedono campi aggiunti nei quali riportare i dati necessari i dati necessari (dati che prima erano indicati nella Dichiarazione del C.O.). e cioè:

a) Dati catastali dell’immobile oggetto di lavori di ristrutturazione rilevati da visura catastale, ovvero dal contratto di locazione, se i lavori sono eseguiti dal detentore;
b) Estremi della domanda di accatastamento, in presenza di immobili non accatastati;
c) Estremi del contratto (di locazione o di comodato) in caso di lavori eseguiti dal detentore.

Documentazione 36%:
Ai sensi del Provvedimento del 02/11/2011, il Contribuente che detrae le spese dovrà essere in possesso dei seguenti documenti:

a) Abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione, in relazione alla tipologia dei lavori, ovvero Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, qualora non sia richiesta abilitazione amministrativa per la tipologia del lavoro effettuato;
b) Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
c) Ricevute dei bonifici di pagamento;
d) Ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
e) Per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
f) Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
g) In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione del consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
h) Comunicazione preventiva indicante la data di inizio lavori all’Azienda Sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di Sicurezza dei cantieri.

La documentazione appena elencata va conservata ed esibita a richiesta degli Uffici Finanziari.
Siccome l’agevolazione si fruisce in dieci rate, quindi in 10 anni, si consiglia di conservare la documentazione per i 15 anni successivi all’anno di sostenimento della spesa (in questo arco temporale sono inclusi i termini per l’accertamento).
In caso di inosservanza delle disposizioni elencate, ai sensi della norma e del Decreto Interministeriale 41/98, il Contribuente decade dal diritto di fruire della detrazione.

A cura del Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara

CAMPAGNA 730/2012, LA NOVITA' DELLA CEDOLARE SECCA



La “cedolare secca” è un’imposta sostitutiva del 21% o del 19% (secondo la tipologia di contratto in essere tra le Parti) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull’intero territorio nazionale e conseguente modifica della modalità di compilazione del Quadro B del 730 e RB di UnicoPF.
A questo fine, per le Dichiarazioni dei Redditi, è stato previsto uno specifico codice di utilizzo degli immobili di interesse storico-artistico concessi in locazione, da indicare nel quadro relativo ai redditi dei fabbricati (Codice 16).

Il reddito fondiario assoggettato a “cedolare secca” va aggiunto al reddito complessivo del locatore:

- per determinare la condizione familiare fiscalmente a carico;
- per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia;
- per calcolare le altre detrazioni d’imposta previste dall’art. 13 del TUIR;
- per calcolare le detrazioni per canoni di locazione;
- in generale, per stabilire la spettanza o la misura dei benefici fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (art. 03.07°comma D.lgs. 23/2011).

A tal fine, è stato previsto un apposito campo nella parte della Dichiarazione dei Redditi dedicata alla liquidazione delle imposte.
Quindi, al fine della determinazione delle agevolazioni fiscali appena elencate, e per la fruizione di tutti i benefici legati al reddito (ad esempio ISEE, assegni al nucleo, fasce per definire i ticket sanitari etc.) occorre fare riferimento:

a) Al rigo 137 del Modello 730/3;
b) Al Rigo RN1-Colonna 01 di UnicoPF.

Codice 16 per i fabbricati storico/artistici locati:
Il nuovo Codice istituito nella compilazione della Dichiarazione dei Redditi ha uno scopo di “monitoraggio” onde definire l’entità del gettito derivante dalle agevolazioni spettanti per legge ai fabbricati locati e riconosciuti storico/artistici, ai sensi del D.lgs. 42/2004.
L’agevolazione prevede che, in caso di locazione di un fabbricato storico-artistico, le imposte vanno calcolate non sul canone di locazione, ma sulla rendita catastale (non effettiva, ma applicando gli estimi più bassi rispetto alla zona censuaria in cui è collocato l’immobile): indicando il Codice 16, l’Erario sarà in grado di sapere il mancato gettito derivante da questa “non tassazione del reddito derivante dal canone”.
L’agevolazione in esame è molto più vantaggiosa della “cedolare secca” e da questo deriva che i Proprietari di immobili storico-artistico locati non hanno convenienza alcuna alla cedolare.

A cura del dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara

CAMPAGNA 730/2012: LE MANOVRE FINANZIARIE 2011, PER ORIENTARSI NELLA GIUNGLA DEGLI ADEMPIMENTI

Un  vero e proprio labirinto: non potrebbe esserci definizione migliore per definire la complessa e tormentata legislazione fiscale che ha caratterizzato il 2011, l'annus horribilis della "bolla dello spread" sul Debito Pubblico Italiano e della rincorsa da parte dello Stato dell'affannoso traguardo del pareggio di bilancio. Una tumultuosa legislazione che si scarica sulle spalle degli operatori, CAF, Commercialisti e Consulenti chiamati a gestire il Modello 730, fronte per eccellenza "caldo" di questa annata fiscale 2012.
Qui di seguito, un rapido riepilogo, anche per far fronte alle complesse questioni di diritto intertemporale che tale successione convulsa di norme inevitabilmente pone.



Nel 2011 si sono succedute le seguenti manovre:

01) Decreto sviluppo (DL 70/2011 conv. in l. 106/2011);
02) Manovra Economica (DL 98/2011 conv. in l. 111/2011);
03) Manovra di Ferragosto (DL 138/2011 conv. in l. 149/2011);
04) Manovra “Salva Italia” (DL 201/2011 conv. in l. 284/2011).

Nella Dichiarazione 2012 (Redditi 2011) occorre comunque far riferimento anche ad altri testi:

01) D.lgs. 231/2011, che introduce la “cedolare secca” sui redditi derivanti dalla locazione di immobili e possibilità di adottare l’addizionale comunale entro il 07/06/2011 nei Comuni, ove non prevista;
02) D.lgs. 68/2011, che aumenta l’addizionale regionale dal 2013 (decorrenza anticipata e ulteriormente aumentata con le successive manovre).

DECRETO SVILUPPO (DL 70/2011 conv. in l. 106/2011)

Queste le principali disposizioni:

a) Abolizione per i lavoratori dipendenti e pensionati dell’obbligo di comunicare ogni anno i dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L’obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;
b) Abolizione dell’obbligo di comunicare preventivamente al Centro Operativo di Pescara l’inizio dei lavori in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36% (dal 14 maggio 2011). In luogo della comunicazione, i dati vanno riportati nella Dichiarazione dei Redditi;
c) Abolizione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura per fruire della detrazione del 36% (dal 14/05/2011);
d) Riapertura della possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni, aree e partecipazioni posseduti al 01/07/2011;
e) Proroga generalizzata dei termini (anche se solo telematici) che scadono di sabato o giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo.

MANOVRA ECONOMICA (DL 98/2011 conv. in l. 111/2011)

a) Proroga per l’anno 2012 della detassazione delle somme erogate correlate a incrementi di produttività, qualità, innovazione etc. a seguito di contrattazione e accordi sindacali;
b) Diminuzione delle sanzioni applicabili in caso di ritardi lievi nei versamenti delle imposte (dal 01° giorno fino al 14° successivi alla scadenza in misura crescente) e conseguente riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso;
c) Contributo pensionati: A decorrere dal 01/08/2011 e fino al 31/12/2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria i cui importi siano superiori a € 90.000 lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino ad € 150.000, nonché del 10% per la parte eccedente il predetto importo fino ad € 150.000. Il DL Salva Italia ha introdotto il prelievo del 15% sulla quota superiore ad € 200.000.

MANOVRA DI FERRAGOSTO (DL 138/2011 conv. in l. 149/2011)

a) Contributo di solidarietà: A decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 sul reddito complessivo di cui all’art. 08 TUIR, di importo superiore a € 300.000 lordi annui,è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il predetto importo;
b) Aumento della base imponibile su cui applicare la maggiore tassazione sugli emolumenti erogati sotto forma di bonus e stock optino, corrisposti ai Dirigenti e Collaboratori di Imprese che operano nel settore finanziario (Banche, Enti Finanziari, Holding) da assoggettare ad un’addizionale del 10% aggiuntiva all’imposizione normale. La base imponibile ora è pari all’ammontare della retribuzione variabile che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione (prima doveva eccedere il triplo della parte fissa delle retribuzioni).
c) Anticipo al 2012 della possibilità di rimodulare l’aliquota di base dell’addizionale regionale dell’IRPEF;
d) Dal 2012, sblocco della possibilità di introdurre/rimodulare l’addizionale comunale (limite massimo 0.8%);
e) Dal 2012, i Comuni possono introdurre aliquote di addizionale comunale dell’IRPEF differenziate, ma devono seguire gli scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF (successivamente, il DL Salva Italia ha chiarito che, in caso di aliquote differenziate, gli scaglioni sono un obbligo, non una facoltà per i Comuni);
f) Aumento del prelievo sulle rendite finanziarie (dal 12.5% al 20%);
g) Aumento IVA dal 20% al 21% dal 17/09/2011.


MANOVRA SALVA ITALIA (DL 201/2011 conv. in l. 284/2011)

a) L’IMU (Imposta Municipale Unica), già prevista in attuazione del Federalismo Fiscale con decorrenza 2014, è anticipata al 2012 in forma sperimentale;
b) L’IMU originaria non prevedeva la tassazione della casa di abitazione, mentre il DL Salva Italia la prevede;
c) La detrazione per le ristrutturazioni edilizie (36%) è portata a regime includendo questo onere nel TUIR con decorrenza 2012;
d) La detrazione per la riqualificazione energetica (55%) rimane in vigore con l’attuale formulazione fino al 31/12/2012 e, dal 01/01/2013, è inclusa nella detrazione per le ristrutturazioni edilizie (con gli stessi limiti detraibili pari ad € 48.000 e di sconto fiscale quindi dal 55% al 36%).
e) E’ prevista una rimodulazione dell’ISEE sia in termini di redditi da indicare sia della situazione in cui è necessaria ai fini della fruizione di un beneficio;
f) Per la prima volta (2011), sono assoggettati a tassazione in Italia gli immobili situati all’estero;
g) Saranno tassati gli strumenti finanziari (ivi compresi i conti correnti) situati all’estero;
h) Previsto l’aumento dell’IVA dal 01/10/2012, se non si procederà ad attuare la riforma fiscale ed assistenziale;
i) Addizionale regionale, aumento dell’aliquota minima: era pari allo 0.9 per cento, ora diventa pari al 1.23 per cento. Tale modifica si applica a decorrere dall’anno di imposta 2011.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:


DL SALVA ITALIA

A decorrere dal 01/10/2012 e fino al 31/12/2012, le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento, sono incrementate di 2 punti percentuali.
A decorrere dal 01/01/2013, continua ad applicarsi il predetto aumento.
A decorrere dal 01/01/2014, le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0.5 punti percentuali.
Tale disposizione non si applica qualora entro il 30/09/2012 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale, aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l’eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongano alle prestazioni assistenziali, tali da determinare, effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a € 13.119 milioni per l’anno 2012 ed a € 16.400 milioni a decorrere dall’anno 2014.

A cura del Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara

CAMPAGNA 730/2012: DIFFERIMENTO TERMINI 730, PARLA L'AGENZIA DELLE ENTRATE


Chi presenta il modello 730 per dichiarare i redditi 2011, ha tempo fino al prossimo 16 maggio, se lo consegna al sostituto d’imposta, oppure fino al 20 giugno, se lo presenta a un Caf o a un professionista abilitato.
Lo stabilisce un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato oggi, che ha, inoltre, previsto la proroga dei termini per inviare la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e sugli accessori incassati nel periodo d’imposta precedente, che slitta dal 31 maggio al 2 luglio.
Lo scadenzario per i Caf e i sostituti d’imposta – Entro il 15 giugno i sostituti d’imposta devono consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione, mentre i Caf o i professionisti abilitati hanno tempo fino al 2 luglio. Per comunicare, invece, il risultato finale delle dichiarazioni ed effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate, i Caf e i professionisti abilitati hanno tempo fino al 12 luglio.
Comunicato stampa Agenzia delle Entrate, 26/04/2012