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venerdì 19 maggio 2017

PATTO DI PROVA NELL'ASSUNZIONE DEL DISABILE? SI PUO' FARE SE...

Ammissibile il patto di prova nel contratto di lavoro subordinato che provveda all’assunzione del disabile (oggetto di obbligo legale), ma ad una condizione: che siano indicate chiaramente mansioni e profili professionali.
Ove mansioni e profili professionali siano indicate in modo vago, il patto di prova non può considerarsi valido e l’assunzione, di conseguenza, deve ritenersi definitiva. E’ quanto precisa la Corte di Cassazione con sentenza nr. 9597/2017, sulla scia della risalente sentenza nr. 225/89 della Corte Costituzionale.
Nella specie, è stato ritenuto legittimo il patto di prova per l’assunzione di uno Spazzino disabile, anche se, nel contratto, la mansione veniva descritta con mero rinvio al CCNL. Ma il rinvio al CCNL era stato ritenuto sufficientemente preciso e dettagliato, in quanto comprendeva:

… l'inquadramento del personale in un sistema di classificazione unica per Aree operativo-funzionali : Area spazzamento, raccolta, attività accessorie e complementari; Area conduzione; Area impianti e officine; Area servizi generali; Area tecnicoamministrativa….

… Al successivo comma 13, la citata disposizione prevedeva che nell'ambito del proprio livello professionale, i lavoratori possono essere di norma impiegati, anche nell'arco del turno giornaliero di lavoro, con variazioni di utilizzo per l'esecuzione di mansioni professionalmente equivalenti, e che al comma 14 si puntualizzava che le declaratorie, profili ed esemplificazioni non esaurivano le mansioni che potevano essere assegnate in diretta connessione a quelle espressamente indicate in relazione ai diversi livelli di inquadramento.

Quanto ai livelli dell'area spazzamento, raccolta, attività accessorie e complementari, ha osservato che era comprensiva dei "lavoratori che eseguono operazioni semplici che non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica anche utilizzando strumenti e macchinari anche a motore nonché veicoli per la guida dei quali non è prescritta alcuna patente"; quanto alle esemplificazioni, ha richiamato le figure di "addetto alla attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari; addetto alla preselezione manuale; addetto alle pubbliche affissioni, deaffissioni e cancellazione scritte ecc...". Inoltre, nella medesima area, si prevedeva l'inclusione dei "lavoratori che in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando macchinari e/o apparecchiature nonché veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria A" con le seguenti esemplificazioni: "addetto alle attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari, per la quale è previsto anche l'uso del motocarro; alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico senza preparazione dei relativi composti; addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali".
Evidentemente, a questa sentenza dovrà conformarsi la prassi di Studio relativamente alle assunzioni (specie, obbligatorie) di personale disabile. Il testo della sentenza è al link: http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?settings=eE45dmh0MG1VZmg5KzRQS25NYmRBYVQyMVZpZ3RTbS9XYThlR3cvcjRYTGJYYXJkL0pmRzg5ZFk3SXMvL0pqanY0dmFnUXA2ci9lVitOeUZZeDd0UDFCMkZDbjRFU291Z2h0RW5VeGJ5TmR5dFU3U3VIdzcyVzc5WFUwNGxid1dXUVdDamVXTE4zS1dJazZXMGdldlNBPT0=

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