*NOTA A IPSOA QUOTIDIANO DEL 22/5/16 CONGEDO MATRIMONIALE ANCHE PER LE UNIONI CIVILI: QUALI ADEMPIMENTI? Di DEBORAH DI ROSA
Il cd “congedo matrimoniale” compete anche alle Unioni Civili.
Circa gli istituti riconosciuti ai matrimoni “tradizionali” estensibili anche alle Unioni Civili, si applica l’art.1.20°comma della legge 76/2016 che dispone:
Al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. (...)
Ciò posto, l'istituto del congedo matrimoniale è estensibile alle Unioni Civili, in quanto regolato da una legge speciale (il RDL 1334/37) e dalla contrattazione collettiva derivata.
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