E’ legge
la Riforma del Telelavoro. O meglio, il vecchio “Telelavoro”, edizione anni
’90, va in pensione per lasciare posto allo Smart Working.
Quale la
differenza? Il “Telelavoro” integra forme di lavoro estranee all’azienda, ma
pur sempre in postazione fissa (sia pure domiciliare); lo Smart Working
presuppone una postazione mobile (non necessariamente a casa), tanto che
nella pubblicistica si inizia a parlare di Mobile Working, forma di
lavoro resa possibile dalla tecnologia tablet, smartphone (in una
parola mobile). Il che, come vedremo, pone problemi applicativi nuovi,
particolarmente in punto di individuazione dell’infortunistica (teoricamente,
uno potrebbe lavorare in viaggio per il mondo: ma come comportarsi in caso di
infortunio? Sia le tradizionali categorie della trasferta, sia la
tradizionale categoria dell’infortunio in itinere sono insufficienti!), sia
in punto di accesso ispettivo (l’Ispettore del Lavoro dove andrà ad
ispezionare il domicilio del Lavoratore Agile? Le norme che ne autorizzavano
l’accesso sono state abrogate….).
E’
importante precisare che il nuovo smart working non contempla una
regolamentazione compiuta di tutti i casi (assai innovativi) di applicazione
di dispositivi “intelligenti” (web e mobile) collegati alla
prestazione di lavoro.
In
allegato, un primo compendio della nuova contrattualistica di “Lavoro agile”,
con evidenza delle differenze dal vecchio “Telelavoro”.
Lo schema che segue tiene conto dei primi commenti usciti nella stampa specializzata.
DIFFERENZE SMART WORKING-TELELAVORO
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SMART WORKING
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TELELAVORO
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Caratteristiche generali
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Prestazione svolta in parte all’interno e in parte all’esterno dei
locali aziendali.
Assenza di una postazione fissa all’esterno dei locali aziendali.
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Prestazione svolta
regolarmente all’esterno dei locali aziendali.
Postazione di lavoro fissa (di norma, coincidente con il domicilio
del telelavoratore).
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Forma
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Accordo tra le parti in forma scritta ai fini della regolarità
amministrativa e della prova
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Accordo tra le parti senza obbligo di forma scritta.
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Durata
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Durata a tempo determinato o indeterminato.
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Recesso
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Se l’accordo è a tempo indeterminato, preavviso di recesso non
inferiore a 30 gg. (90 gg., se esercitato dal Datore di Lavoro, in caso di
lavoratori disabili).
Recesso con effetto immediato, se si verifica un giustificato motivo.
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Nessuna previsione specifica,
Accordo sul
Telelavoro è sempre reversibile.
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Parità di trattamento
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Il trattamento economico e normativo dei lavoratori agili non può
essere inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei
contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, nei confronti dei
Lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno
dell’Azienda.
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Il Telelavoratore ha gli stessi medesimi diritti previsti dalla legge
e dalla contrattazione collettiva per un lavoratore comparabile che svolge
attività nei locali dell’impresa.
Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore
devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono
attività nei locali dell’impresa.
Il Datore di Lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a
prevenire l’isolamento del telelavoratore.
I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla
formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che
svolgono attività nei locali dell’impresa e sono sottoposti ai medesimi
criteri di valutazione di tali lavoratori.
I telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli
strumenti tecnici e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del
lavoro.
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Potere di controllo e
disciplinare
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L’Accordo individuale può definire le modalità di esercizio del
potere di controllo e tipizzare le condotte passibili di sanzioni
disciplinari, nel rispetto dell’art. 7 della legge 300/70.
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Nessuna previsione specifica
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Protezione dati
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Non sono previste specifiche disposizioni.
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Il Datore di Lavoro ha la responsabilità di adottare misure
appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed
elaborati dal telelavoratore per fini professionali.
Il Datore di Lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine
a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla
protezione dei dati.
Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.
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Strumenti di lavoro
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Il Datore di Lavoro è responsabile della Sicurezza e del buon
funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al Lavoratore per lo
svolgimento dell’attività lavorativa.
L’accordo di Smart Working
disciplina anche le modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro.
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Ogni questione in materia di strumenti di lavoro, responsabilità e
costi deve essere definita prima dell’inizio del telelavoro ma, di regola, il
Datore di Lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della
manutenzione degli strumenti di lavoro (a meno che il telelavoratore faccia
uso di strumenti propria).
Il Datore di Lavoro fornisce i supporti tecnici necessari e, salve
diverse previsioni individuali o collettive, di norma si fa carico dei costi
derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro e dei dati
utilizzati dal Telelavoratore.
Il Telelavoratore deve avere cura degli strumenti di lavoro
affidatigli e non può raccogliere né diffondere materiale illegale via Internet attraverso tali strumenti.
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Sicurezza del Lavoro
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Il Datore di Lavoro garantisce la salute e la sicurezza del
Lavoratore Agile e, a tal fine, deve anche consegnare al Lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale
sono individuati i rischi connessi alla
particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Lo Smart Worker è tenuto a
cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal Datore
di Lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione
all’esterno dei locali aziendali.
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Il Datore di Lavoro è responsabile della tutela della Salute e della
Sicurezza professionale del Telelavoratore, informa il Telelavoratore delle
relative politiche aziendali, in particolare per quanto riguarda
l’esposizione al videoterminale.
Per verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile
in materia di Salute e Sicurezza, il Datore di Lavoro, le Rappresentanze dei
Lavoratori, le Autorità competenti hanno un diritto di accesso al luogo in
cui viene svolto il telelavoro.
Il Telelavoratore è tenuto a rispettare le direttive aziendali in
materia di Sicurezza e può chiedere ispezioni da parte degli Enti preposti.
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Adempimenti amministrativi e
aspetti assicurativi
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L’Accordo di Smart Working
e le modificazioni dello stesso sono oggetto di comunicazioni obbligatorie.
Il Lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla
prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. La tutela è
estesa agli infortuni occorsi nel percorso di andata e ritorno
dall’abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione (a
condizione che la scelta del luogo sia dettata da esigenze connesse alla
prestazione stessa o dalla necessità del Lavoratore di conciliare le esigenze
di vita con quelle lavorative).
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In caso di trasformazione del rapporto in telelavoro, è previsto un
obbligo di comunicare agli Enti tale modifica, oltre all’ubicazione del luogo
ove l’attività è svolta, e alla descrizione analitica degli ambienti di
lavoro e delle modalità di svolgimento dell’attività, con particolare
riguardo alle giornate in cui il Lavoratore presta la sua attività presso il
proprio domicilio.
Sotto il profilo assicurativo, la creazione di una postazione di
telelavoro non implica la necessità dell’apertura di un’apposita posizione
assicurativa territoriale, mentre per quanto riguarda la denuncia degli eventi
di infortunio in danno ai Lavoratori, la compilazione della denuncia di
infortuni o di malattia professionale
deve indicare l’attività inerente il rapporto di lavoro, l’orario di lavoro,
gli ambienti destinati alla postazione di lavoro.
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RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
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Non sono previste specifiche disposizioni.
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La contrattazione collettiva di livello nazionale e/o territoriale
può contenere previsioni volte ad integrare la disciplina dell’Accordo
Interconfederale del 2004.
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