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mercoledì 20 gennaio 2016

NUOVI LIMITE CONTANTE DDL STABILITA’ 2016 (ART. 1.898°COMMA LEGGE 208/2015)  

 D.LGS. 231/2007 (TESTO COORDINATO)

Art. 49  
1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille.                
1-bis. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di euro tremila.  
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro mille devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a euro mille può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. 9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro mille.
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro mille, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A. istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.  

COMMENTO
  *L’art. 1.898°comma l. 208/15 (legge Stabilità 2016) rettifica la portata del divieto di utilizzo del contante. Dal 1/1/2016 (data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016) il divieto concerne operazioni pari o superiori a € 3.000 e non più € 1.000. Di conseguenza, risultano liberalizzate le operazioni tramite contante fino a € 2.999, 99 e non più (come dal 2011 in avanti) fino a € 999, 99. Nel corpo del comma 1, però, è inserito un comma 1-bis che introduce una rilevante eccezione: per le operazioni di “rimessa di denaro” (rimesse estere, per lo più) resta fermo il limite di € 1.000.                                                                       ASSEGNI: CLAUSOLA DI “NON TRASFERIBILITA’”: In questa sezione del D.lgs., il DDL di Stabilità ha mantenuto i vecchi limiti di € 1.000. Non siamo in presenza di una dimenticanza. Questa parte della norma, come si può agevolmente comprendere ad una prima lettura, investe solo la procedura di emissione dell’assegno circolare. A questi fini, pertanto, la soglia di € 1.000 non può più valere come soglia in cui è comunque obbligata l’emissione di assegno (lo impedisce il nuovo comma 1, come visto), ma rileva solo per la fissazione di taluni vincoli procedurali (“non trasferibilità”). Conseguenze pratiche:
Di qui, la sostanziale differenza con l’assetto di regole scaturite dal 2011:  
ANTE LEGGE DI STABILITA’ 2016: -Per importi pari o superiori a € 1.000 era contemporaneamente obbligatorio emettere assegni ed emetterli secondo certe modalità, certi vincoli (“non trasferibilità”);
POST LEGGE DI STABILITA’ 2016: -L’emissione di assegni, per importi pari o superiori a € 1.000, costituisce una mera facoltà. Ove, però, sia opzionata tale modalità di pagamento, l’assegno deve avvenire obbligatoriamente con le procedure di emissione fissate dai commi 5-6-7.                                  

LIBRETTI DI DEPOSITO (POSTALE O BANCARIO):
Nulla cambia rispetto all’assetto di regole previgente. Per i libretti di deposito bancari o postali al portatore, il saldo non può essere superiore a € 1.000.  

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