La legge di stabilità mira a reintrodurre (dopo lo stop degli ultimi anni) la tassazione al 10% dei premi di risultato, ritoccando gli importi reddituali e imponibili, e introduce un’importante detassazione totale a fronte della fruizione da parte del Dipendente di alcune fondamentali prestazioni di Welfare Aziendale (come istruzione, contributi a Casse Assistenziali, previdenza complementare che diventano benefit non più imponibili).
L’imposta sostitutiva IRPEF (e relative addizionali comunali e regionali) si applica entro il limite di € 2.000 lordi (€ 2.500 lordi per imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
Il Datore applica la detassazione immediatamente, senza necessaria istanza del Dipendente, salvo comunque rinuncia da parte di questi, che deve essere redatta per iscritto.
La detassazione potrà essere applicata entro i € 50.000 lordi di reddito di lavoro dipendente nell’anno precedente. La detassazione si applica solo per il settore privato.
Per il momento, è prematuro andare oltre questo annuncio, dato che il comma 188 dell’art. 1 della legge di stabilità, rimette ad un apposito decreto ministeriale del Ministero del Lavoro (emanato di concerto con il Ministero dell’Economia), l’attuazione di dette misure entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge (più o meno verso il 1/3/169, ma, si sa, i termini di attuazione delle norme di legge sono sempre … ordinatori!). Ecco cosa dispone la norma di interesse:
188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191 [nero e corsivo nostro], compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.
La norma è formulata in modo tale da investire nel raggio dei decreti attuativi ogni aspetto della disciplina sulla detassazione (vedi inciso in grassetto e in corsivo): se non interverrà diversa interpretazione ministeriale, non si vede quali margini ci siano per ritenere tali disposizioni immediatamente applicative.
Su questa valutazione, pare assestata anche la Fondazione Studi CDL nella Circolare 1/2016, a commento della legge di Stabilità 2016 (pag. 30).
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