Pur nelle fisiologiche incertezze derivanti dalla recentissima entrata in vigore dell’esonero “Renzi” INPS-Edizione 2016, un caso appare di certa e immediata soluzione. E’ certamente precluso l’accesso allo “sgravio INPS Renzi”-Edizione 2016 (art.1.178 ss. comma l. 208/2015) al Datore di Lavoro che “stabilizzi” il Dipendente, a seguito di “regolarizzazione” imposta da Verbale DTL, INPS etc. con il quale sia stato accertato e contestato il “lavoro sommerso”.
Sul punto, si è espresso in modo chiaro ed inequivoco il Ministero del Lavoro con Circolare 26/2015 (richiamata, parzialmente, nell’Interpello 2/2016).
Ecco il passaggio di interesse:
Va subito chiarito che la stipulazione di tali contratti è sottratta, evidentemente, alle eventuali connesse agevolazioni già previste dalla vigente disciplina (prima fra tutte quella di cui all'art. 1, commi 118 e 119, della L. n. 190/2014), attesa peraltro la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che subordina l'accesso ad eventuali benefici "normativi e contributivi" anche al rispetto degli "altri obblighi di legge".
Il richiamo alla norma ex. art. 1.1175°comma l. 296/06 vale certamente anche nel vigore della nuova legge di stabilità. A disposizione per aggiornamenti
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