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lunedì 26 agosto 2013

CONDONO ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE NON IN REGOLA: SI APPLICANO LE AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO?

Quesito:
Se stabilizzo un associato in partecipazione non in regola posso beneficiare delle agevolazioni nell'assunzione per disoccupati (l. 407/1990)? Grazie.

Risposta:
Un'articolata risposta al Suo quesito deve essere articolata in due parti.
In primo luogo, si deve constatare come l'art. 07-bis al comma 02 prevede che gli Associati "stabilizzati" possano godere delle stesse agevolazioni spettanti per i lavoratori a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda, l'applicazione nel caso di specie del beneficio ex. l. 407/1990 (disoccupati di 24 mesi), allo stato attuale, si deve far riferimento alle disposizioni del D.lgs. 181/2000 (novellato dal DL Lavoro) che riconoscono la permanenza dello stato di disoccupato in capo anche al lavoratore autonomo (nella specie "associato in partecipazione") che non abbia realizzato un reddito minimo personale (escluso da imposizione) pari a €. 4.800.
Ma sul punto, è opportuno attendere delucidazioni dal Ministero.

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CONDONO ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE NON IN REGOLA: SE C'E' UNA SENTENZA, CHE FARE?

Quesito:
Ho subìto un'ispezione della DTL locale che è culminata con un Verbale contro cui ho spiegato ricorso. Il mese scorso, il Tribunale mi ha notificato una sentenza di primo grado che mi da torto. Posso ricorrere al nuovo "condono" previsto dalla legge? Grazie.

Risposta:
Allo stato delle (poche) informazioni attualmente disponibili, l'art. 07-bis DL Lavoro, inserito in sede di conversione, ammette alla "sanatoria" i Datori che abbiano in corso provvedimenti giurisdizionali non definitivi. Nel Suo caso, pertanto, non dovrebbe essersi consolidata la sentenza per rinuncia all'impugnazione o acquiescenza. Ma (lo ricordiamo) il Ministero ancora non ha specificato nulla in proposito.

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domenica 25 agosto 2013

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONI TRA FAMILIARI: ANCHE IN QUESTO CASO CONVALIDA DELLE DIMISSIONI?

Quesito:
Ho concluso un rapporto di Associazione in partecipazione con mia figlia, come Barista nello stabilimento balneare di mia figlia. Questa al 15 settembre si dimetterà. Devo effettuare la convalida in questo caso, anche se l'Associata è mia figlia?

Risposta:
Al momento, la risposta affermativa è la più coerente e la più prudente.
La disposizione comunque è tutt'altro che chiara.
L'art. 07.05°comma DL Lavoro, nel descrivere la tipologia di contratti di associazione utili agli effetti di cui alla norma, richiama l'art. 2549.02°comma del Codice Civile. Questo articolo è stato modificato dalla l. 92/2012 e contiene una disciplina relativa al numero degli Associati utile per la trasformazione ope legis del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a questo esclusivo fine esenta le Associazioni dei familiari.
Riteniamo che, non essendo stata richiamata ex. art. 07 DL lavoro, la speciale casistica delle "associazioni in partecipazione dei familiari" questa non possa avere alcuna rilevanza ai fini della disciplina della convalida delle dimissioni.
Il rinvio all'art. 2549.02°comma Codice Civile, allora, deve intendersi alle "associazioni con partecipazione di lavoro" con l'effetto di radicare la disciplina della convalida a tutti i casi di partecipazione (anche minoritaria) di lavoro; e di escludere tale disciplina in tutti gli altri casi di partecipazione ... non lavorativa.
Ma sul punto occorre attendere le disposizioni del Ministero.

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LAVORO A CHIAMATA OLTRE LE 400 GIORNATE: DISPOSIZIONI RETROATTIVE?

Quesito:
Sono un Consulente del lavoro che assiste molte Aziende, che si sono avvalse del contratto di lavoro intermittente con notevole disinvoltura e che, al momento in cui scrivo, potrebbero aver superato le 400 giornate in 03 anni solari. Volevo chiedere se il computo di queste giornate parte dal vigore del DL Lavoro o è retroattivo.

Risposta:
Al momento, nulla autorizza a ritenere applicabili retroattivamente le nuove disposizioni del DL Lavoro al lavoro intermittente; tale disposizione sicuramente si applica alle prestazioni di lavoro successive, non a quelle precedenti, anche per un elementare canone di "non retroattività" delle leggi, codificato dall'art. 15 Disp.Prel. Codice Civile.
Resta, però, che la DTL può sempre accertare, sulla scorta delle comunicazioni ricevute in via amministrativa, anomalie rilevanti, tali da far ritenere il rapporto a chiamato costituito "in frode alla legge" ex. art. 1344 del Codice Civile.

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ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CAPITALE-LAVORO, I NUOVI VINCOLI PER LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI

Quesito:
Il mio Associato in partecipazione ha manifestato l'intenzione di dimettersi dopo il 01/09 pv. Lui non è un Associato di solo lavoro, avendo conferito anche capitale. Devo procedere alla convalida delle sue dimissioni? Grazie.

Risposta:
L'attuale assetto del diritto positivo uscito dal DL Lavoro Letta-Giovannini prevede (art. 07.05°comma lett. c) DL Lavoro) collega gli oneri di convalida delle dimissioni ex. art. 04.16°comma e ss. l. 92/2012 alla sussistenza di "partecipazione di lavoro" nell'ambito di contratti di associazione in partecipazione. Se si presta fede all'interpretazione letterale di tale disposto, si deve dedurre che, ove vi sia lavoro, in qualunque forma di partecipazione (anche minoritaria, con capitale prevalente, ad esempio), l'Associato, in caso di dimissioni, debba procedere alla convalida delle dimissioni stesse. Ma è prematuro pronunciarsi, prima che il Ministero del Lavoro abbia assunto una posizione ufficiale.

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sabato 24 agosto 2013

SICUREZZA DEL LAVORO: LE ULTIME NOVITA' SULLE SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE


L'articolo 32 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, prevede semplificazioni su adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro.

Settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali
Viene previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (a cui partecipano i rappresentanti delle organizzazione sindacali, datoriali e delle Regioni), dovranno essere individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL. Tale decreto sarà adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
I datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali potranno effettuare la valutazione del rischio, utilizzando un modello semplificato che sarà allegato al decreto. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste.

Duvri
Per quanto concerne il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese, viene previsto che, nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro possa, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese.
In questo caso, la misura ha l’obiettivo di spostare l’attenzione dall’adempimento formale a quello sostanziale attraverso l’individuazione di una figura qualificata, che conosce ed è presente sul luogo di lavoro ed è, quindi, in grado di intervenire più efficacemente (rispetto ad un documento) per evitare i rischi da interferenze.
Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Ovviamente, questa misura non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Notifiche preliminari per l’avvio di nuove attività
È previsto l’invio della notifica preliminare attraverso lo Sportello unico (insieme all’istanza o alla segnalazione relativa all’avvio delle attività produttive), che provvederà a trasmetterla all’organo di vigilanza.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono approvati modelli uniformi per la presentazione della notifica.

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
I termini per effettuare la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro sono ridotti da 60 a 45 giorni.
Viene, inoltre, introdotto l’obbligo per i soggetti pubblici di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni, l’impossibilità di effettuare la verifica di propria competenza.
In caso di comunicazione negativa o comunque dopo 45 giorni, il datore di lavoro si potrà rivolgere, a propria scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.
Le verifiche successive sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro da soggetti pubblici o privati abilitati. In tal modo, sono semplificate le procedure delle verifiche, che attualmente sono estremamente complesse e non agevolano le imprese nell’adempimento di un obbligo che è nel loro interesse assolvere.

Semplificazione dei cantieri temporanei e mobili
Per i cantieri temporanei e mobili, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono adottati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera.

Formazione e aggiornamento
Vengono eliminate le duplicazioni nella formazione attraverso il riconoscimento dei crediti formativi per la durata e i contenuti già erogati. Le modalità per il riconoscimento di questi crediti sono stabilite dalla conferenza Stato-Regioni

Semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche
È prevista la telematizzazione di numerosi obblighi di comunicazione e notifica contenuti nel testo unico della sicurezza sul lavoro.

Le esclusioni dalla predisposizione del DUVRI
Le esclusioni relative al DUVRI riguardano i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
Semplificazione dei modelli per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo
Nei contratti relativi ai lavori pubblici, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono adottati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS).

Denuncia infortuni
Attualmente la denuncia degli infortuni è effettuata (obbligatoriamente per via telematica dal 1 luglio) dal datore di lavoro all’Inail, mentre all’autorità di PS, che la trasmette alle ASL, viene generalmente inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno. La nuova disposizione prevede che l’INAIL trasmetta le denunce per via telematica all’autorità di pubblica sicurezza, all’ASL e le altre autorità competenti. In questo modo, si garantisce maggiore celerità a denunce fino ad oggi effettuate per posta e si ottempera al principio dell’unificazione delle comunicazioni nei confronti della PA in capo a cittadini e imprese.
La disposizione diventerà operativa sei mesi dopo l’entrata in vigore del decreto che prevede le modalità tecniche di funzionamento del sistema informativo per la prevenzione.

COMMESSA DI BANCO, LEGITTIMA LA COCOPRO?

Quesito:
Nel Supermercato di cui sono Titolare, le Commesse al banco della Macelleria attivano un congegno digitale che chiama i Clienti da servire in base alla numerazione. Sono state assunte come cocopro. L'inquadramento mi è stato negato dagli Ispettori del Lavoro, che hanno trasformato le Commesse in Operaie Dipendenti. Visto che sono le Dipendenti che di fatto determinano essere stesse il tempo della produzione, ho ritenuto coerente inquadrarle come cocopro. Posso fare valere quest'argomento in sede di ricorso? Grazie.

Risposta:
Messe le cose come Le ha spiegate Lei, direi che non ci sono argomenti per legittimare la cocopro, dato il carattere "meramente ripetitivo" della mansione, che vale senz'altro a ritenere provata la cocopro. Nel caso di specie, difetta un orientamento del rapporto alla produzione di speciali e specifiche "opere", coerenti con lo schema tipico della cocopro della "obbligazione di risultato".

Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
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