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mercoledì 16 luglio 2014

PERMESSI 104: L'ASSISTENZA AL DISABILE DEL PARENTE (O AFFINE) ENTRO IL TERZO GRADO

Con l'Interpello nr. 19/2014, il Ministero del Lavoro è tornato sull'interpretazione dell'art. 33 l. 104/1992, oggetto di alcune significative restrizioni ad opera della l. 183/2010 (Collegato Lavoro).
L'Interpello chiarisce un dubbio interpretativo emerso, verosimilmente in sede INPS, e concorre a meglio definire la portata della principale innovazione (oggettivamente "restrittiva") definita dalla l. 183/2010 alla l. 104.
Dopo la "novella" della l. 183/10, l'art. 33 prevede che ...
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LAVORO NOTTURNO, QUALI LIMITAZIONI

Riepiloghiamo le linee fondamentali della disciplina relativa alle limitazioni del lavoro notturno.
Ai sensi dell'art. 11.02°comma D.lgs. 66/2003, è in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle 06, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Non sono, inoltre, obbligati, a prestare lavoro notturno (cioè in base alla definizione ex. art. 01 D.lgs. "lavoro svolto in un periodo di almeno sette ore consecutive, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino"):
 
a) La Lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 03 anni o, in alternativa, il Lavoratore padre convivente con la stessa;
b) La Lavoratrice o il Lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12;
c) La Lavoratrice o il Lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile, ai sensi della l. 104/92.
 
La violazione di tali precetti e l'adibizione al lavoro notturno, nonostante il dissenso espresso in forma scritta e comunicato al Datore di Lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, integra reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da € 516 a € 2582 (art. 18-bis.01°comma D.lgs. 66/2003).
Detta sanzione è ammessa al procedimento di definizione agevolata della "prescrizione obbligatoria" ex. art. 15 D.lgs. 124/2004: in questo senso, l'illecito è definibile con il pagamento di una somma pari ad 1/4 dell'importo massimo di ammenda, a condizione che il Datore abbia "riparato" l'illecito.
Con Interpello nr. 18/2014, il Ministero del Lavoro ha chiarito che tra le figure di "genitore unico affidatario" ammissibili ex. art. 11.02°comma D.lgs. 66/2003 all'esonero/limitazione del lavoro notturno, rientra anche il genitore vedovo convivente con figlio minore di età inferiore a 12 anni.
Per beneficiare dell'esonero, il genitore interessato dovrà far pervenire, in questo caso, richiesta scritta di esonero entro adeguato preavviso: la legge parla di 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione lavorativa, ma ciò è rilevante ai fini dell'applicazione o meno delle sanzioni penali/amministrative. Nulla vieta che il Datore, ai fini contrattuali e di organizzazione interna del lavoro, determini diversamente il regime del (dovuto) preavviso.
 
 
 

venerdì 11 luglio 2014

IL PERIODO DI PROVA DEI LAVORATORI SUBORDINATI

GENERALITA':
Il periodo di prova, all'assunzione del prestatore di lavoro subordinato, deve risultare da atto scritto, che deve essere contestuale o anteriore alla data di instaurazione del rapporto di lavoro (art. 2096 Codice Civile).
Se il patto di prova è stipulato successivamente, o con forma non scritta, si considera nullo e conseguentemente il rapporto di lavoro acquista immediatamente carattere definitivo (Cass. 19 aprile 2001 nr. 5591).
Il patto di prova non solo deve risultare da atto scritto, ma deve anche contenere ...
(...)
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SE IL LAVORATORE RIFIUTA LO STRAORDINARIO IN GIORNO FESTIVO: UN COMMENTO DALLO STUDIO LEGALE SILVA

Può il Lavoratore Dipendente rifiutare il Lavoro Straordinario in giorno festivo, adducendo, ad esempio, la volontà di stare con la sua famiglia, di avvalersi del diritto costituzionale al riposo settimanale?
Vediamo come affronta il tema lo Studio Silva (sito www.studiolegalesilva.it) con il commento che qui si riproduce (link: http://www.studiolegalesilva.it/blog/le-ore-di-straordinario-se-un-lavoratore-non-le-vuole-fare-cosa-succede).
Sarà ns. cura annotare successivamente queste considerazioni con un Ns commento.

STUDIO LEGALE SILVA:
"L'esecuzione delle ore di straordinario sono da sempre un tema molto sentito: da parte dei lavoratori perché possono incidere, anche significativamente, sulla propria parte economica e da parte datoriale perché possono essere determinanti sulla organizzazione e sulla produttività aziendale.
Ma trascurando, almeno per questa volta, le implicazioni economiche, come sono regolati i rispettivi diritti e doveri in merito?
Per questo, oltre alla legge (Codice Civile -articoli da 2107 a 2109-, la L. n°133 del 2008, la quale ha modificato il D.Lgs.n°66 del 2003 e L.n°183 del 2010 "Collegato lavoro") devono essere considerati attentamente i CCNL vigenti.
Nella totalità dei casi, infatti, i CCNL prevedono l'esecuzione del lavoro straordinario nei giorni festivi, disponendo, di caso in caso, limiti e confini.
Se, quindi, nel rispetto nelle norme e degli accordi, un'azienda decide che debbano essere fatte tot ore di lavoro straordinario, cosa possono fare i lavoratori? Possono dire di no? Debbono accettare la disposizione aziendale o debbono semplicemente eseguirla?
La risposta è che debbono semplicemente eseguirla. Infatti, in gergo, le ore di straordinario vengono "comandate" dal datore ai lavoratori.
Lo ha confermato anche la sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza 16248/12: Nei casi in cui il CCNL prevede il lavoro straordinario nei giorni festivi, il lavoratore che rifiuti di lavorare il sabato è licenziato legittimamente, se non prova l’esistenza di giustificato motivo.
Il caso. Un lavoratore, operaio addetto all’installazione di impianti, veniva licenziato per essersi rifiutato di lavorare il sabato, giorno di riposo. L’uomo impugnava il licenziamento chiedendone la declaratoria di illegittimità, negata sia in primo grado sia in sede di appello. Il lavoratore ricorre allora per cassazione.
Nel caso di specie la valutazione ad opera della Corte territoriale riguardo alla prova del fatto controverso, fornita oralmente, risulta inappuntabile e da confermare.
Altrettanto corretta è la decisione in ordine a quanto stabilito dal CCNL di categoria: esso prevede espressamente che i lavoratori che vi appartengono non possano rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario (notturno e festivo). Ne consegue che, poiché nel giudizio di merito non è stato provato il giustificato motivo, il licenziamento deve essere considerato come una sanzione proporzionata al grave atto di insubordinazione compiuto dal lavoratore, consistito nell’opporre rifiuto al turno di sabato.
Quindi, il rifiuto ingiustificato di eseguire ore di straordinario può portare sino al licenziamento, anche se, si spera, non si arrivi mai a tanto".

Ns. COMMENTO:
Che le ore di straordinario siano oggetto di un "comando datorile" è circostanza a noi già nota in forza della Circolare 08/2005 con la quale il Ministero del Lavoro aveva specificato:

"...A fronte della richiesta del datore, il lavoratore è tenuto alla prestazione del lavoro straordinario, salvo sussistano ragioni che consentano al lavoratore di rifiutarne l'esecuzione".
Ineccepibile, il principio giuridico che il rifiuto del lavoro straordinario vada giustificato.
Alcune precisazione sulle norme di riferimento per addivenire a tale giustificazione, particolarmente in sede di procedura disciplinare.
Lo Studio Silva ben rileva che occorre far riferimento ai contratti collettivi.
In ogni caso, non si possono nutrire dubbi di sorta che la pretesa datorile di lavoro straordinario va valutata sotto il profilo della legittimità, anche sotto il profilo del rispetto degli obblighi di "buona fede e correttezza" ex. art. 1375 Codice Civile (vedi ex multis, Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 6 marzo – 7 luglio 2014, n. 1543). In questo senso, come elemento "integrativo" di tale dovere generale non può non venire alla luce la regola enunciata per il lavoro straordinario ex. art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, secondo la quale il lavoro straordinario deve essere "contenuto", ovvero comunque calato in un contesto organizzativo credibile: es. se in un certo periodo sia ragionevolmente prevedibile "punta di lavoro" per Dichiarazione dei Redditi per un CAF o Studio Commercialista. Questa prova, come puntualizzato dallo Studio Silva, è certamente facilitata dove è il CCNL a dettagliare tempistiche e causali organizzative del lavoro straordinario. In altri casi, la stessa norma ex. art. 03 D.lgs. 66/2003 può concorrere alla prova di "abuso del diritto" del Datore: prova non semplice non sotto il profilo tecnico, ma anche per i pesanti "costi" che può avere nella serenità dell'ambiente produttivo.
A margine ricordiamo che il "riposo domenicale" non è diritto oggetto di tutela costituzionale.
La Costituzione (art. 36.04°comma) tutela il "riposo settimanale", il riposo cioè colto nella sua "periodicità" infrasettimanale, che può anche non cadere di domenica, se lo esige la turnazione del lavoro di una determinata Azienda.

mercoledì 9 luglio 2014

OBBLIGO POS PER IMPRESE/PROFESSIONISTI: IL CLIENTE PUO' RIFIUTARE DI PAGARE, SE NON GLI E' MESSO A DISPOSIZIONE IL POS?

Quesito:
Sono un Medico Libero professionista. Ho letto delle nuove disposizioni di legge, che obbligano Imprenditori e Professionisti a mettere a disposizione degli Utenti che lo richiedano il POS per i pagamenti superiori a € 30. Io non ho ancora installato il POS. Per caso, se un Cliente mi chiede il pagamento in POS e io rifiuto perchè non l'ho installato, il Cliente può rifiutare il pagamento della prestazione? Grazie.
 
Risposta:
In assenza di un'espressa previsione contemplata nella legge a titolo sanzionatorio, questa facoltà del Cliente va disaminata alla luce dei principi civilistici generali della cd "auto-tutela" contrattuale (art. 1460 Codice Civile) che consentono sì la facoltà del Cliente (beneficiario della prestazione) di rifiutare il pagamento (in controprestazione), a condizione, però, che tale diktat non sia contrario a buona fede (art. 1460.02°comma C.C.): abbiamo seri motivi per pensare che non sia conforme a "buona fede" la pretesa del Cliente di non pagare, se manca il POS, specie per importi di piccolo calibro, facilmente evadibili in contanti (e senza che nulla osti all'uso del contante). 
 

lunedì 7 luglio 2014

IL "CONTRATTO A PROGETTO" DELLA PARTITA IVA: SI PUO' FARE?

Quesito:
Un lavoratore autonomo a Partita IVA può stipulare un contratto "a progetto" con pagamenti mensilizzati e benefits fissi? Grazie.

Risposta:
Ragionando in termini di "puro diritto", il quesito era già stato affrontato in astratto dal Ministero del Lavoro con l'Interpello 65/2008.
In detto Interpello, il Ministero aveva specificato che: "il soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente. In tale caso il relativo compenso non andrà a costituire reddito da lavoro autonomo, ma rientrerà nell’alveo di cui al citato art. 47 TUIR, senza obbligo di emettere fattura in quanto, trattandosi di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, non è consentita l’applicazione dell’imposta per carenza del presupposto oggettivo (cfr. Min. Finanze circ. n. 207/E del 16 novembre 2000)".
Una conclusione conseguente e coerente all'art. 61 D.lgs. 276/2003, che esclude la "Modulazione a progetto" per gli incarichi contrattuali dei "professionisti abituali".
In pratica, dall'entrata in vigore della legge Monti-Fornero che ha inasprito i controlli sulle "finte Partite IVA", succede che, per Partite IVA "monocommittenti", le Aziende ricorrano a stipulare contratti "a progetto" anche per attività rientranti nell'esercizio dell'attività dedotta in Partita IVA, non per attività esterne.
In mancanza di indicazioni di prassi e di giurisprudenza, questo rimedio, per quanto un pò pasticciato dal punto di vista giuridico, può consentire alla "Partita IVA" irregolare la conversione in valido rapporto a progetto (in forza del principio civilistico della "conversione del contratto nullo" ex. art. 1424 C.C.), ma la gestione è molto onerosa dal punto di vista amministrativo, perchè muta la classificazione fiscale e la gestione delle ritenute di prelievo (da "reddito di lavoro autonomo" ex. art. 53 TUIR a "reddito assimilato a lavoro dipendente" ex. art. 49 TUIR e da tassazione a carico del lavoratore a tassazione per il tramite del Sostituto d'imposta ex. art. 23 DPR 600/1973) e dal punto di vista previdenziale (la Previdenza competente resta la Gestione Separata, ma la ritenuta si ripartisce per 2/3 in capo al Committente e per 1/3 in capo al Collaboratore).


 

martedì 1 luglio 2014

L'ESTATE E' INIZIATA ... VOGLIA DI LAVORARE, SALTAMI ADDOSSO!!!

L'Estate è inziata!
Luglio è un mese caldo per i consulenti del lavoro e fiscali: ci sono le quattordicesime da pagare e le dichiarazioni dei redditi da chiudere.
E' molto duro lavorare: si vorrebbe stare in spiagga a pregustare il sole, un bel bagno, una bella granita... e invece ...
Lo Studio Landi è vicino a tutti Voi in questo momento particolare, e con Voi condivide la Vs. voglia di relax e riposo.
Ma dobbiamo lavorare ...
Prima di navigare e nuotare nel mare estivo, dobbiamo navigare nella palude giuslavoristica della normativa, nella Pubblica Amministrazione e nella contrattazione collettiva.
E quindi, Signori, FORZA E CORAGGIO!