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venerdì 4 ottobre 2013

TFR, QUANTO COSTA IL RITARDO DEL DATORE DI LAVORO (CCNL STUDI PROFESSIONALI)

Quesito:
Ho cessato al 31/08/2013 un TFR il mio rapporto di lavoro con lo Studio Professionale con cui ho lavorato per anni.
A tuttoggi, non mi è ancora arrivato il TFR. 
Mi spetta qualcosa per il ritardo del Datore di Lavoro?

Risposta:
Il "ritardo" del Datore di Lavoro nella corresponsione del TFR nel settore Studi Professionali è disciplinato dall'art. 130, il quale dispone quanto segue:

Art. 130. (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)

Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% (due per cento) superiore al tasso ufficiale di sconto.

L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti da lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

Il sistema di computo degli interessi di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1978.


In caso di ritardo, pertanto, spetta la maggiorazione del 2% del Tasso Ufficiale di Sconto. Dal tenore complessivo della norma, pare non necessaria la formale costituzione in mora del Datore.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara



INCENTIVO ASSUNZIONI DISOCCUPATI UNDER 30: COME GESTIRE IL BENEFICIO SE NEL FRATTEMPO CALA IL PERSONALE

Quesito:
Ho letto che l'incentivo per le assunzioni under 30 non spetta se, nel frattempo, cala l'occupazione, per il venir meno dell'incremento occupazionale. E se nei 18 mesi, l'incremento occupazionale netto segna un saldo positivo? Cosa succede?

Risposta:
Le riporto l'esempio formulato dall'INPS nella recente Circolare 131/2013

A
L F A  assume  in  data  1 ° ottobre 2013 ; il  beneficio scade il  3 1 marzo  2015 ; se  non 
 
mantiene  l’ incremento per il  4 ° mese e lo ripristina per il 7 ° mese , non spetta il beneficio 
per i mesi dal 4 ° al 6 °, mentre spetta nuovamente dal 7 ° e – se il nuovo incremento è
mantenuto – per i mesi successivi fino al 31 marzo 2015 ).

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

AGEVOLAZIONE DISOCCUPATI UNDER 50 E DONNE: PUBBLICATO IL DM SULLE DISPARITA' OCCUPAZIONALI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale e attuativo il dm 02/09/2013 con il quale il Ministero del Lavoro (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) individua i settori a maggior tasso di disparità occupazionale uomo-donna. Il dm completa uno dei tasselli mancanti alla piena operatività dell'incentivo ex. art. 04.11°comma l. 92/2012 già oggetto di precedente post: http://costidellavoro.blogspot.it/2013/09/agevolazione-assunzione-disoccupati.html.

Qui di seguito, il testo del dm:
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=07f0f7fc93&view=att&th=1417ec01f6193241&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hmc342080&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9JC83YKSeEIvEPveiAsYrC&sadet=1380888042811&sads=GphleDt4msX-zwYB48xNPs2IYtU&sadssc=1

COMUNICAZIONE SINDACALE SOMMINISTRAZIONE: E IL PART TIME VERTICALE?

Quesito:
L'Ispettorato del Lavoro mi ha contestato di non aver comunicato al Sindacato la somministrazione part time verticale accesa nel 2011 per impiegare, nei periodi estivi e di week end, un Cameriere nel mio ristorante. Cosa devo fare per difendermi?

Risposta:
Se le cose stanno come Lei mi dice, il contratto di somministrazione, in quanto stipulato nel 2011 e in quanto produttivo ininterrottamente di effetti da allora, non rientra nel campo di applicazione della nuova sanzione. La Nota Min. Lav. prot. 12187 considera ai fini della sanzione citata solo i "contratti conclusi" dal 06/04 al 31/12/2012, tra i quali certo non rientra la somministrazione citata.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

giovedì 3 ottobre 2013

RITENUTE NON VERSATE: IL SOSTITUTO D'IMPOSTA PUO' RAVVEDERSI?

AVVERTENZA: La Nota, ieri cancellata, è ripristinata! Buona lettura.

Le ritenute fiscali IRPEF sul reddito di lavoro dipendente del lavoratore subordinato sono dovute dal Datore di Lavoro-Sostituto d'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della retribuzione medesima.
Il mancato/ritardato versamento delle ritenute fiscali comporta l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta.
La sanzione è ridotta a ...
(...)
VUOI PROSEGUIRE LA LETTURA DELLA NOTA? VAI ALLA NS. PAGINA FB AL LINK:

LAVORO "FUORI ORARIO" DEL CASSINTEGRATO

Quesito:
Cosa accade se un lavoratore, part-time, in cassa integrazione a riduzione oraria si rifiuta di tornare a lavorare nel caso di bisogno da parte dell'azienda? Facendo delle ricerche ho riscontrato che è passibile di provvedimento disciplinare, ma volevo capire se l'obbligo di rientrare è previsto nella sua fascia oraria contrattuale o nella fascia oraria di cassa integrazione, oppure se l'azienda può chiamarlo anche al di fuori di tali fasce orarie.
Grazie.

Risposta:
Di per sè, la Cassa Integrazione determina la permanenza del rapporto di lavoro subordinato e i connessi obblighi: è logico che il lavoratore che, senza motivo rifiuti di svolgere il lavoro convenuto, subisca sanzioni disciplinari, in assenza di giustificati motivi. 

Giustificati motivi, tra cui può rientrare ad esempio la sussistenza di altro rapporto di lavoro (p.e. voucher) in fascia incompatibile con l'orario in CIG sia pure ridotto. 
Di per sè, il Datore può chiedere al lavoratore di svolgere ore aggiuntive, ma questo crea problemi con l'Ente erogatore della CIG, per ovvi motivi. Non per niente, quando si sceglie la CIG, si definisce in accordo la regolazione delle prestazioni di lavoro straordinarie e fuori fascia. 

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

COMUNICAZIONE SINDACALE RAPPORTI DI SOMMINISTRAZIONE: SANZIONE DIFFIDABILE?

Quesito:
La sanzione amministrativa discendente della mancata comunicazione al Sindacato dei rapporti di somministrazione è passibile di diffida? E se ho provveduto a regolarizzare spontaneamente? Grazie.

Risposta:
Non abbiamo motivi per ritenere non diffidabile ex. art. 13 D.lgs. 124/2004 la violazione degli obblighi di comunicazione ex. art. 24 D.lgs. 274/03 (art. 18.03-bis D.lgs. 24/2012). In questo caso, si applica la sanzione pari al minimo di legge (€ 250), semprechè non emerga una volontà di suo fraudolento della somministrazione. La sanatoria in ritardo comporta comunque l'applicazione della diffida e della sanzione ridotta ("ora per allora") ex. l. 123/2007.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara