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martedì 27 agosto 2013

LAVORO ACCESSORIO PER LA VENDEMMIA: QUALE LIMITE ECONOMICO PER IL VOUCHERISTA "PLURICOMMITTENTE"

Quesito:
Sono un piccolo produttore agricolo che gode dei noti benefici della legge sull'IVA [art. 34.06°comma DPR 633/1972, Ndr]. Mi si è offerta l'opportunità di impiegare come voucherista una ragazza che svolge occasionalmente sempre a titolo di voucher le mansioni di Cameriera in un Ristorante nel mese di agosto. Mi hanno detto di stare attento ai limiti di reddito, come mi devo regolare? Grazie.

Risposta:
La riforma Monti-Fornero ha previsto, per la generalità dei rapporti di lavoro accessorio-voucher un limite generale di € 5.000 rivalutati per anno solare (€. 6660 lordi, ma attenzione al calcolo!), che si modula in € 2.000 "netti" (a concorrenza di € 5.000) se il voucherista ha acceso più Committenze con "Imprenditori Commerciali o Professionali". Per espressa previsione dell'art. 70.02°comma D.lgs. 276/2003 e come confermato dalla Circolare 04/2013 del Ministero del Lavoro, non vale lo speciale limite degli € 2.000. Pertanto, la voucherista potrà lavorare presso di Voi per il range di compenso residuo detratti i voucher fruiti come Cameriera, fino cioè a € 5.000 netti. Per maggiore sicurezza, fatevi firmare una declaratoria con cui la Lavoratrice assevera i redditi percepiti come voucherista presso l'altro Committente e vi libera da ogni responsabilità in caso di sfavorevoli sopravvenienze ispettive.
La Lavoratrice, comunque, non sarebbe impiegabile come voucherista in agricoltura, se iscritta agli elenchi dei lavoratori agricoli.

 Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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LAVORO ACCESSORIO AGRICOLTURA: COSA CAMBIA DOPO IL DL LAVORO?

Quesito:
Per i voucher-lavoro accessorio in agricoltura, cosa cambia dopo l'entrata in vigore del DL Lavoro? Grazie.

Risposta:
Il DL Lavoro ha lasciato intatta la disciplina dei voucher in agricoltura ex. art. 70.02°comma D.lgs. 276/2003, così come era stata "novellata" dalla l. 92/2012.
In questo senso, il voucher (lett. a art. 70.02°comma) è accessibile per la generalità delle Aziende Agricole solo se il lavoratore accessorio riveste lo status di "pensionato" o "giovane con meno di 25 anni" iscritto ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine o grado (in questo caso, l'attività dovrà per lo più svolgersi nel periodo estivo), ovvero universitari (in questo senso, l'attività potrà svolgersi senza vincoli di tempo).
In questo caso, il voucher è accessibile nel limite di "franchigia" generale di € 5.000 e non di € 2.000 per Committente.
Diversamente (lett. b) art. 70.02°comma), il voucher è utilizzabile per qualunque tipologia di persone, sempre per attività agricole di carattere "stagionale" a favore di "piccoli produttori agricoli" ex. art. 34.06°comma DPR 633/1972, a condizione che i lavoratori "utilizzati" non siano iscritti l'anno precedente agli elenchi dei lavoratori agricoli.

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DURC, LE NOVITA' DOPO IL DL DEL FARE

L'articolo 31, della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, stabilisce che il DURC per i contratti di lavori, servizi e forniture vale per 120 giorni e può essere "speso" anche per 
(...)
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RAPPORTI A TERMINE: COME INCIDONO NELLA BASE OCCUPAZIONALE ex ART. 18-NOVITA'

La legge 06 agosto 2013 nr. 97 ha introdotto criteri innovativi nel computo della base occupazionale ex. l. 300/1970 dei lavoratori a termine.In attesa dei primi approfondimenti, per Vs. conoscenza riportiamo 
(...)
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ASSUNZIONI AGEVOLATE DISOCCUPATI ASpI E CIG STRAORDINARIA

Quesito:
Nelle more di una CIG Ordinaria posso assumere personale ricorrendo alle nuove agevolazioni ASpI del DL Lavoro (art. 02.10bis l. 92/2012)?

Risposta:
Come precisato in altro quesito, per conoscere le condizioni di accesso alla nuova agevolazione nell'assunzione di lavoratori dipendenti percettori di ASpI, occorre coordinare il nuovo disposto del DL Lavoro con l'art. 04.12°comma l. 92/2012. La lett. c) esclude i Datori di Lavoro che abbiano in atto "sospensioni" ma solo se queste "sospensioni" siano finalizzati a processi di "ristrutturazione" aziendale. Coerentemente, pertanto, si deduce (vedi dr. EUFRANIO MASSI DPL Modena link: http://www.dplmodena.it/massi/Le%20agevolazioni%20per%20le%20assunzioni%20di%20lavoratori%20in%20ASpI%20-%20Massi.pdf) che questa ipotesi riguardi le CIG Straordinarie, i Contratti di Solidarietà, non le CIG ordinarie che a tali processi finalizzate, ma a crisi "temporanee" dell'attività. 
La questione comunque resta particolarmente delicata e controversa: tale affermazione è facile a dirsi in teoria, ma molto problematica da declinarsi nella pratica! Del resto, la "temporaneità" della contrazione presuppone la possibilità di provare "prospettive di ripresa" alla fine del periodo di sospensione.
Un'autentica probatio diabolica,  resa ancora più complessa dal fatto che Aziende che avrebbero bisogno di ristrutturazione regolarmente provano ad accedere alla Cassa Integrazione attestando la "temporaneità" della contrazione, perchè via più agevole di accesso all'ammortizzatore.

Dovremmo subordinare la concessione del beneficio nell'assunzione a queste complesse valutazioni? La discussione è aperta e ad oggi non risolta!

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lunedì 26 agosto 2013

CONDONO ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE: POSSIBILE LA SANATORIA PART TIME?

Quesito:
Se accedo alla sanatoria degli associati in partecipazione non in regola, posso assumere con contratti di lavoro subordinato part time? Sono previste limitazioni? Grazie.

Risposta:
La legge prevede la "trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato", ma non specifica se "a tempo pieno" (come in altre sedi del DL Lavoro). A Ns. parere, ciò non preclude la sanatoria con contratti part time. E' però verosimile, considerati i precedenti, che il Ministero fisserà un tetto orario, a garanzia della "serietà" della stabilizzazione. Un precedente utile, al riguardo, è costituito dalla stabilizzazione delle cocopro ex.art. 01.1292 ss. l. 296/2006, che è stata ammessa dal Ministero del Lavoro per assunzioni con orario almeno pari al 60% del tempo pieno. Ma sul punto, occorre attendere specifiche ministeriali.

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CONDONO ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE NON IN REGOLA: COSA SALVA LA SANATORIA?

Quesito:
Ho subìto una trasformazione forzosa in lavoro subordinato di contratti di associazione in partecipazione, culminati in quattro distinti provvedimenti: DTL, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate.
Se aderisco al nuovo "condono", cosa mi viene "abbuonato"? Grazie.

Risposta:
Innanzitutto, il "condono" è subordinato alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato degli associati (previo accordo con i Sindacati maggiormente rappresentativi) e alla stipula di atti di conciliazione individuale ex. artt. 411 ss CPC con versamento contestuale di un contributo straordinario del 5% della

"della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato".

Considerato il tenore del 07°comma, ne deduciamo che l'effetto del condono riguarda ogni accertamento: DTL, INPS, INAIL, Ag. Entrate, se si deve prestare fede al tenore del medesimo articolo:

"Il buon esito della verifica di cui al comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti di cui al comma 1. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresì meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma".

Questa è la valutazione al momento più prudente e aderente al testo legislativo.
Ma occorre attendere specifiche ministeriali.

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