Tali disabili sono
scorporati dalla base di calcolo della “quota di riserva” (prima tale
scorporo avveniva solo con il 61% almeno di riduzione della capacità
lavorativa).
Qui di seguito, un rapido esempio di calcolo, tratto dalla Circolare 14/2016 della Fondazione Studi CDL.
ESTRATTO DA CIRCOLARE NR. 14/2016
(FONDAZIONE STUDI CDL)
AZIENDA (SITUAZIONE ANTE DLGS 185/2016):
TIPOLOGIA DI SUBORDINATO
|
NUMERO IN FORZA
|
BASE DI COMPUTO
|
Operai full time tempo indeterminato
|
10
|
10
|
Operai part time 50%
|
4
|
2
|
Apprendisti
|
3
|
0
|
Operai full time tempo determinato (4 mesi)
|
5
|
0
|
Operai full time tempo determinato (7 mesi)
|
2
|
2
|
Lavoratore con disabilità pari al 60% alla data di assunzione, non assunto tramite collocamento disabili
|
1
|
1
|
TOTALE
|
24
|
15
|
Agli effetti delle norme sui disabili, l’Azienda rientrava nella fascia da 15 a 35 Dipendenti:
L’Azienda doveva assumere 1 disabile
AZIENDA (SITUAZIONE POST DLGS 185/2016):
TIPOLOGIA DI SUBORDINATO
|
NUMERO IN FORZA
|
BASE DI COMPUTO
|
Operai full time tempo indeterminato
|
10
|
10
|
Operai part time 50%
|
4
|
2
|
Apprendisti
|
3
|
0
|
Operai full time tempo determinato (4 mesi)
|
5
|
0
|
Operai full time tempo determinato (7 mesi)
|
2
|
2
|
Lavoratore con disabilità pari al 60% alla data di assunzione, non assunto tramite collocamento disabili
|
1
|
0
|
TOTALE
|
24
|
14
|
Agli effetti delle norme sui disabili, l’Azienda rientrava nella fascia fino a 14 Dipendenti:
L’Azienda non deve assumere 1 disabile
NB: In
questo caso, il Lavoratore con disabilità pari al 60% alla data di
assunzione, ancorchè non assunto per il tramite del collocamento
obbligatorio, si considererà a copertura della quota di riserva in caso
di future assunzioni.
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