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mercoledì 14 dicembre 2016

COMPENSI AMMINISTRATORI, ATTENTI ALLA CD "INERENZA FISCALE"

In chiusura d’anno, si pone sempre il problema della liquidazione dei compensi agli Amministratori di Società (specie di Capitali).
Come già noto, i compensi per gli Amministratori vanno deliberati con la massima formalità e attenzione: e questo, essenzialmente per dimostrare, in caso di verifiche dell’Amministrazione Fiscale, che il compenso è “giustificato” e non è un costo creato artificialmente per motivi elusivi (coprire redditi sommersi, mero abbattimento fiscale dei ricavi etc.).
Anche recentemente, la Corte di Cassazione (sentenza nr. 24379/2016 che si allega) ha confermato all’Agenzia delle Entrate il potere di disconoscere quali costi di produzione i compensi degli Amministratori, precisando che tale potere deriva dalle norme “generali” sul reddito di impresa, che permettono al Fisco di impedire la deduzione di quei costi che non appaiano “inerenti” alla produzione. Ad esempio, nel caso trattato dalla sentenza, il Fisco ha contestato un compenso Amministratore di € 450.000.000, erogato a fronte di un fatturato complessivo di € 600.000.000 (anche in considerazione del fatto che, nell’anno sociale precedente, gli stessi compensi si era fermati a € 150.000.000).
In sostanza, è in nome del noto “principio di inerenza” che l’Amministrazione può disconoscere, come costo deducibile, il compenso di Amministratore; è “l’inerenza” alla produzione che ogni Società di Capitali deve documentare (nelle delibere societarie, nei registri contabili etc.) per non incorrere nelle contestazioni del Fisco. Qui di seguito, il link con il testo integrale della (breve) sentenza: http://www.rivistadirittotributario.it/wp-content/uploads/2016/12/CASS.-9.12.16.pdf

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