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mercoledì 14 dicembre 2016

IL LAVORATORE LICENZIATO PUO' RINUNCIARE AL PREAVVISO? PANORAMICA

Il Lavoratore licenziato può rinunciare al preavviso? Lo stato dell’arte (giuridico) è consolidato da ormai 40 anni nel senso di ritenere che:
A) Se la rinuncia al preavviso da parte del prestatore subordinato è preventiva (ovvero ha per oggetto un licenziamento “futuro”), essa è nulla: questo, per giurisprudenza consolidata (Cass. 6857/1998). La rinuncia non può nemmeno essere validata in una “sede protetta” (DTL, Sindacato etc. ex. art. 2113.4°comma Codice Civile);
B) La rinuncia al preavviso, se ne sono maturati i presupposti di legge o CCNL e se, pertanto, può considerarsi un “diritto già entrato in patrimonio” del Dipendente, deve essere resa in una “sede protetta” (art. 2113.4°comma Codice Civile). Diversamente, al pari di tutte le “rinunce di diritti” derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, è impugnabile ex. art. 2113.1°comma Codice Civile, nei 60 gg. successivi alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo;
C) Se il Datore licenziante dà regolarmente il preavviso e il Lavoratore rinuncia a lavorare per il tutto o una parte del periodo di preavviso e acconsente al pagamento dell’indennità sostitutiva, non si ha “rinuncia” in senso tecnico, ma mera “regolazione degli effetti economici”: in questo caso, l’accordo non necessita di una “sede protetta” (Cass. 1257/1978). NB: Per costante giurisprudenza, l’accordo si presume intervenuto “per fatti concludenti”, quando il Dipendente accetta senza riserve l’indennità!
D) E’ sempre nullo un accordo collettivo che lasci al Datore di Lavoro la totale discrezionalità se far lavorare il Dipendente licenziato in periodo di preavviso o prestare la relativa indennità a prescindere dal consenso del Dipendente licenziato (es. CCNL Quadri Direttivi e Profili personali del Credito art. 62.3°comma CCNL 11/7/1999).

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