Se il CCNL esclude “espressamente” il ricorso al lavoro intermittente, il lavoratore non può essere assunto a chiamata, nemmeno ricorrendo alle note “causali” di cui al RD 2657/1923.
Così il Ministero, nel Parere 18194/2016, interpreta la disposizione dell’art. 13 D.lgs. 81/2015, che individua il ricorso al RD citato solo residuale, ovvero solo ove la contrattazione collettiva non abbia diversamente disposto.
Coerentemente, il Ministero conclude che la contrattazione collettiva possa escludere, relativamente al proprio settore, il ricorso al lavoro a chiamata, non essendo questa possibilità esclusa nel testo di legge. Ma quando possiamo stare certi che, ad un determinato settore, non si applica il “lavoro intermittente”? Quando il CCNL esclude espressamente tale possibilità (il Parere 7/2014 della Fondazione Studi CDL ritrovava questa esclusione nel CCNL Assicurazioni UNPASS-ANAPA). Solo cioè, se il CCNL vieta espressamente, si può ritenere vietato, in un certo settore, il ricorso al lavoro a chiamata. Questo discorso, però, non può riguardare, in nessun caso, le cd “causali soggettive” (giovani con meno di 25 anni, lavoratori con più di 5 anni): rispetto a questa casistica, il Ministero del Lavoro, con Interpello nr. 37/2008, l’autonomia collettiva non può contrattualmente negare questa possibilità di utilizzazione del contratto.
Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
AVVERTENZA
AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.
IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.
NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.
IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.
NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.
mercoledì 26 ottobre 2016
LAVORO INTERMITTENTE: LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PUO' VIETARLO-FLASH
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento