La tempestiva regolarizzazione delle omissioni contributive INPS (del Datore di Lavoro a danno del Dipendente) riduce il carico sanzionatorio in capo al Datore e gli evita l’applicazione delle sanzioni penali.
E’ nel massimo interesse del Datore di Lavoro che ciò avvenga; e questo rimane vero anche a seguito della parziale “depenalizzazione” degli omessi versamenti contributivi INPS, in caso di omissioni non superiori a € 10.000 (come disposto dal D.lgs. 8/2016 che ha, sul punto, modificato l’art. 2.1bis DL 463/86). Due sono i possibili scenari cui il Datore inadempiente può trovarsi di fronte, a partire dal 6/2/16, ovvero dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016.
A) OMISSIONE CONTRIBUTIVA INPS INFERIORE A € 10.000 (per anno solare):
Per questo caso, la Circolare INPS 121/2016 (che, sul punto, ha recepito la Nota 9099/2016 del Ministero del Lavoro) precisa quanto segue:
-Il Datore di Lavoro ha tre mesi (decorrenti dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione) per regolarizzare la propria posizione.
-Medio tempore, ogni efficacia giuridica connessa al procedimento di accertamento contributivo è sospesa: il Verbale di contestazione dell’illecito amministrativo, notificato ex. art. 14 l. 689/81, recherà l’avvertenza che il versamento delle ritenute omesse nei successivi tre mesi comporta la non punibilità dell’autore dell’illecito, sia l’avvertenza che, in caso di mancato versamento, la sanzione troverà applicazione e il trasgressore, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, potrà versare l’importo ridotto della sanzione nel successivo termine di 60 gg. -Scaduto invano il termine di tre mesi, per le sanzioni amministrative, potranno decorrere i termini per il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta ex. art. 16 l. 689/1981;
-Il pagamento della sanzione ridotta sottrae il Datore di Lavoro al rischio di una maggiore sanzione amministrativa comminata nell’ordinanza-ingiunzione, in caso di mancato versamento delle ritenute. Diversamente, il Datore dovrà versare la maggiore sanzione, a norma della l. 689/81.
B) OMISSIONE CONTRIBUTIVA INPS SUPERIORE A € 10.000 (per anno solare):
In questo caso, l’illecito mantiene rilevanza penale e sarà punito con la reclusione fino a 3 anni, ovvero con la multa fino a € 1.032,00.
Anche in questo caso, la legge concede al Datore un periodo di tempo pari a tre mesi per regolarizzare il debito contributivo: in caso di pagamento nel trimestre, nessuna conseguenza penale potrà applicarsi al Datore di Lavoro. In caso di mancata regolarizzazione, l’organo accertatore (per lo più, INPS, ma non solo) dovrà provvedere ad inoltrare la denuncia all’Autorità Giudiziaria nella quale si darà contezza anche dell’esito, negativo o positivo, dell’invito a versare le quote omesse.
NB: In ogni caso, per il recupero della spettanza contributiva evasa, l’INPS attiverà le consuete procedure di recupero economico, anche mediante riscossione forzosa tramite ‘Equitalia’, avvalendosi degli strumenti esecutivi che la legge (in primis, il DPR 602/73) mette a disposizione.