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Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
Il “patto di non concorrenza”, disciplinato dall’art. 2125 Codice Civile, è quello speciale accordo economico tra Datore di Lavoro e Dipendente, volto a precludere al Dipendente stesso, dietro adeguato corrispettivo, l’effettuazione di altra attività lavorativa (dipendente, autonoma, imprenditoriale) in concomitanza, ma anche successivamente al rapporto di lavoro.
Normalmente, il “patto di non concorrenza” viene stipulato in contemporanea al licenziamento del lavoratore dipendente, e l’Azienda vi ricorre per impedire che l’uscita del Dipendente comporti un vantaggio in termine competitivo per gli altri concorrenti del settore. Il “patto di non concorrenza” viene stipulato, normalmente, a fine rapporto, perché, proprio in questo momento, l’impresa è più vulnerabile e dispone di minori strumenti di tutela per la “concorrenza” del Dipendente.
Ricordiamo, infatti, che, nel corso del rapporto di lavoro, il Dipendente è tenuto a rispettare il cd “obbligo di fedeltà” (art. 2105 Codice Civile), ed è proprio facendo leva su tale obbligo che il Datore può monitorare l’attività economica “parallela” del Dipendente. In alcuni casi, il Datore può imporre al Dipendente specifiche autorizzazioni all’esercizio di certe attività economiche “sensibili” (in termini di “concorrenza”), pena l’applicazione di sanzioni disciplinari.
In altri casi, tra le parti, può intercorrere una vera e propria convenzione per impedire attività concorrenziale (il cd “patto di non concorrenza”, il cui corrispettivo costituisce a tutti gli effetti retribuzione imponibile ai fini fiscali etc.). Destinatari del patto di non concorrenza, di solito sono i lavoratori con mansioni elevate e dirigenziali, ma nulla esclude che quest’accordo possa riguardare anche lavoratori di qualifica e mansione più modeste.
Gli elementi essenziali del “patto di non concorrenza” si trovano disciplinati dall’art. 2125 del Codice Civile, il quale stabilisce:
-La forma scritta del contratto, a pena di nullità;
-La chiara definizione dell’attività preclusa al Dipendente con specifica indicazione dei vincoli di oggetto, tempo, territorio;
-Il patto di non concorrenza non può durare più di 5 anni (Dirigenti), ovvero non più di 3 anni (Altri lavoratori) dalla cessazione del lavoro;
-Deve essere obbligatoriamente pattuito un compenso-indennizzo che deve essere adeguato al sacrificio che il lavoratore è chiamato a sopportare (diversamente, l’accordo di “non concorrenza” è nullo).
Per approfondimenti sui riflessi contabili, fiscali e previdenziali del “patto di non concorrenza”, si rinvia al Parere 9/2012 della Fondazione Studi CDL, al link: http://old.consulentidellavoro.it/pdf/fondazionestudi/parere_n09_2012.pdf
Un Condominio ha bisogno di una lavoratrice occasionale per fare le pulizie. Deve ricorrere al “libretto di famiglia”, ovvero al “Prest.O”? L’approfondimento del 10/8/17 della Fondazione Studi CDL ha precisato che il “Libretto di famiglia” è riservato a “persone fisiche, non nell'esercizio dell'attivita' professionale o d'impresa” (art. 54bis DL 50/17). In tale definizione, certamente non è incluso il Condominio, che, allora, ben può rientrare tra gli “altri utilizzatori” (diversi dal comma 6, persone fisiche), che possono usare la Prest.O.
Questo aspetto è stato chiarito dalla Fondazione Studi CDL nella FAQ del 10/08/2017 dedicata a Prest.O e “Libretto di Famiglia” (pag. 4). Link: http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2017/FS/Approfondimento_FS_10082017_FAQ_Presto.pdf
Non è consentito tenere in Azienda impianti di videosorveglianza comunque non autorizzati dall’Ispettorato ovvero non autorizzati da accordo sindacale, ex. art. 4 legge 300/70 (modificato dal Jobs Act).
A nulla vale all’Azienda eccepire che gli impianti non sono funzionanti, ovvero, se funzionanti, che i lavoratori sono stati preavvisati.
L’Azienda che detenga un impianto di videosorveglianza non autorizzato, anche se non funzionante, è passibile di contravvenzione (reato penale), punita a titolo di ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 gg. ad 1 anno (salvo che il fatto costituisca reato più grave).
Gli ispettori possono ammettere l’Azienda alla cd procedura di “prescrizione obbligatoria”: dato, cioè, un congruo termine per regolarizzare l’illecito, il trasgressore, ottenute le necessarie autorizzazione o rimosse le telecamere, può adempiere alla sanzione pagando una somma di denaro pari al “quarto del massimo” dell’ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 21 D.lgs. 758/94). Questo è quanto dispone il Ministero del Lavoro, con Nota 1/6/2016 Prot. n. 11241, che trovate al link: http://www.federterziario.it/wp-content/uploads/2016/06/nota-Ministero-del-Lavoro-n.-11241-del-01.06.16.pdf.
Il Jobs Act Autonomi (legge 81/2017) si è occupato, all’art. 15, delle collaborazioni coordinate e continuative, precisando:
La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.
Non è ancora del tutto chiara la portata di tale norma, ma si può tentare un primo coordinamento con l’art. 2 del d.lgs. 81/15. In base all’art. 2 D.lgs. 81/2015, si considerano in ogni caso subordinate le co.co.co. “organizzate dal Committente”, ovvero eseguite secondo tempistiche e logistiche organizzate dal Committente.
Ove le modalità di esecuzione (tempi, orari, luoghi etc.) siano fissati in accordo scritto, la collaborazione-precisa il Jobs Act autonomi- non potrà presumersi “organizzata dal Committente”, ma su libero accordo (di “coordinamento”) tra le Parti.
Al momento, questa pare l’interpretazione più logica delle norme del Jobs Act Autonomi sulle cococo. Restiamo in attesa dell’ interpretazione dell’Autorità Amministrativa competente.