AVVERTENZA:
Qui di seguito, si provvede a linkare un'ipotesi di costo per assunzione di apprendista Addetta alla Vendita CCNL Commercio, per negozio di abbigliamento di media dimensione cittadina, livello di destinazione IV Livello, durata del rapporto 36 mesi.
Vai a http://it.calameo.com/read/002176636036e769310a0
Dr. Giorgio Frabetti Profilo linkedin http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Egmr_2526148&trk=tab_pro
Professionista ex. l. 04/2013
Collaboratore Studio Francesco Landi di Ferrara, Consulente del Lavoro
Pagina FB: https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts
Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
AVVERTENZA
AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.
IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.
NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.
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giovedì 7 marzo 2013
IL COMODATO DELLA CASA DI FAMIGLIA AGLI EX-DOMESTICI
Quesito:
Per ottemperare alle ultime volontà di mia mamma, morta qualche mese fa, ho accondisceso a concedere in comodato parte della Casa di Famiglia alla Ex-Badante (divenuta mamma nel frattempo). Tra eredi, c'è pieno accordo. Su consiglio del Notaio, nell'attuale bozza, è stata inserita, come clausola "modale" connessa alla gratuità della concessione dell'immobile, l'impegno della Ex-Badante a tenere puliti gli ambienti. Siccome nello stesso immobile vive anche mia sorella, non è che per caso questa clausola possa essere impugnata come forma di "collaborazione domestica" irregolare? Grazie di una risposta.
Risposta:
Di per sè, l'inserzione di "clausole modali" come proposte dal Notaio, siccome investono obbligazioni di cura dell'immobile, comunque implicite nello schema di contratto di comodato, non determinano squilibri significativi, a condizione che gli oneri di cura siano limitati all'appartamento abitato. E' evidente che, ove tali "obblighi modali" fossero stati previsti anche per l'attuale abitazione del famigliare superstite (o se questa risultanza dovesse emergere nel corso di ispezioni), qui l'illazione di lavoro domestico sarebbe stata più facile. Anche se, a dire il vero, un simile contratto si sarebbe anche lasciato apprezzare quale "locazione onerosa anomala", basata sullo scambio "godimento immobile-servizi domestici al Proprietario".
Buona giornata
Dr. Giorgio Frabetti, http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro-Ferrara
Pagina FB: https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912
Per ottemperare alle ultime volontà di mia mamma, morta qualche mese fa, ho accondisceso a concedere in comodato parte della Casa di Famiglia alla Ex-Badante (divenuta mamma nel frattempo). Tra eredi, c'è pieno accordo. Su consiglio del Notaio, nell'attuale bozza, è stata inserita, come clausola "modale" connessa alla gratuità della concessione dell'immobile, l'impegno della Ex-Badante a tenere puliti gli ambienti. Siccome nello stesso immobile vive anche mia sorella, non è che per caso questa clausola possa essere impugnata come forma di "collaborazione domestica" irregolare? Grazie di una risposta.
Risposta:
Di per sè, l'inserzione di "clausole modali" come proposte dal Notaio, siccome investono obbligazioni di cura dell'immobile, comunque implicite nello schema di contratto di comodato, non determinano squilibri significativi, a condizione che gli oneri di cura siano limitati all'appartamento abitato. E' evidente che, ove tali "obblighi modali" fossero stati previsti anche per l'attuale abitazione del famigliare superstite (o se questa risultanza dovesse emergere nel corso di ispezioni), qui l'illazione di lavoro domestico sarebbe stata più facile. Anche se, a dire il vero, un simile contratto si sarebbe anche lasciato apprezzare quale "locazione onerosa anomala", basata sullo scambio "godimento immobile-servizi domestici al Proprietario".
Buona giornata
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LA COLLABORAZIONE OCCASIONALE DEL CASSINTEGRATO
Quesito:
Un Lavoratore in CIGO in deroga può svolgere lavoro in regime di collaborazione occasionale? Grazie.
Risposta:
Un Lavoratore in CIGO in deroga può svolgere lavoro in regime di collaborazione occasionale? Grazie.
Risposta:
La prestazione occasionale del lavoratore in CIG in deroga va comunicata all'INPS affinchè possa ridurre
proporzionalmente il trattamento di CIG in deroga. Cogliamo l'occasione di
ricordarTi che, in assenza di comunicazione, c'è la decadenza totale dalla CIG
in deroga, a titolo di sanzione.
Non c'è incompatibilità, invece, se la
prestazione occasionale è svolta nella forma del voucher ex. artt. 70 ss D.lgs.
276/2003, purchè l'importo dei voucher non sia superiore a € 3.000 di
corrispettivo per l'anno solare (il voucher determina anche un accredito di
contribuzione figurativa). Questa disposizione, però, è stata introdotta in via
transitoria solo per il 2013 dall'art. 46.comma 01 lett. d) della l. 134/2012
(che ha convertito in legge il DL 83/2012 Decreto Sviluppo-1).
Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro-Ferrara
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martedì 5 marzo 2013
SE IL CASSINTEGRATO PERCEPISCE COMPENSI DA AMMINISTRATORE
Quesito:
Alcuni Lavoratori Dipendenti da me
assistiti hanno avanzato domanda di CIG, ma risultano contemporaneamente
beneficiari di compensi per incarichi di Amministratore (quali membri della
Società Datrice di Lavoro).
L'INPS, ricevuta comunicazione
dell'incarico di Amministratore e dell'attribuzione dello specifico compenso
per l'espletamento dello stesso durante il periodo di sospensione dei
lavori, in sede di procedimento per la richiesta CIG, ha espresso un
orientamento non favorevole al riconoscimento della CIG per questi casi.
Cosa ci dobbiamo aspettare?
Risposta:
Questa condotta dell'Istituto appare
coerente. In effetti, la CIG non spetta al Lavoratore per le giornate ove
risulti avere effettuato attività lavorative e, onde mettere l'Istituto in
grado di svolgere tale monitoraggio, il Dipendente medesimo è tenuto a
comunicare lo svolgimento di altri rapporti coevi col periodo di CIG. In questi
casi, l'INPS opererà un riproporzionamento dell'indennità.
A margine, ricordiamo che, in caso di
mancata comunicazione, l'emergenza da parte dell'Istituto di rapporti di lavoro
(anche autonomo) coevi alla CIG determina decadenza totale e non
riproporzionamento del trattamento, attesa la riconosciuta e consolidata natura
sanzionatoria della citata decadenza (Cass. 21/02/2007 nr. 4004).
Per quanto riguarda il caso del
compenso di Amministratore ricevuto dal Dipendente in CIG contemporaneamente al
periodo di CIG, non è chiaro se e come procedere all'eventuale conteggio
dell'indennità ridotta di CIG. Di massima, saremmo a ritenere non spettante il
trattamento, se l'incarico di Amministratore è contrattualmente qualificato
come permanente, ossia senza specificazione di termine finale, perchè tale
da determinare la sussistenza di una fonte reddituale totalmente alternativa al
reddito da lavoro dipendente, che rende "immeritevole" della CIG.
Ma questa è solo un'opinione nata dalla
sommaria conoscenza dei fatti, perchè occorrerebbe conoscere lo specifico
atteggiarsi della contrattualistica: evidentemente un incarico "a
termine" (ovvero per un solo giorno, es.) si presterebbe ad essere
distintamente valutato.
Studio Landi Francesco,
Consulente del Lavoro in Ferrara
Potete consultare la ns. pagina facebook al seguente indirizzo :
CONTRIBUTO LICENZIAMENTO, UN QUESITO
Quesito:
Sono una Dipendente di un negozio di abbigliamento, licenziata in data
27/02/2013.
Ai fini del contributo di licenziamento, che rilievo riveste la mia
anzianità?
Premetto che in data 01/10/2012 ho subito un "passaggio diretto";
nella precedente compagine, risultavo assunta dal 13/07/1993.
Grazie
Risposta:
Stante l'attuale formulazione della
norma, ai fini del conteggio del contributo addizionale "di
licenziamento" per finanziare l'ASpI, rilevano i medesimi criteri di
calcolo già previsti per il "contributo di ingresso" alla mobilità, a
suo tempo previsto dalla l. 223/1991 (su cui del resto è pienamente ricalcato
il "contributo di licenziamento").
Attualmente, il cd "contributo di
licenziamento" è calcolato su una quota-parte di anticipo del trattamento
ASpI percepibile dal dipendente parametrata all'anzianità degli ultimi tre
anni. Anni in cui la Dipendente deve considerarsi certamente in servizio, valendo,
atteso il "passaggio diretto" l'anzianità post 13/07/1993 e non post
01/10/2012.
E' comunque ancora molto
difficile fare previsioni esatte, dal momento che la norma è complessa e non è
stata oggetto di chiarimenti da parte dell'INPS.
Dr. Giorgio Frabetti, http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&trk=tab_pro
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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE IN EDILIZIA- UN QUESITO
Quesito:
Sono il Consulente del Lavoro che assiste un'Azienda Edile.
Tale Azienda ha irrogato un licenziamento disciplinare al proprio Operaio che è stato sorpreso ad utilizzare il furgone aziendale, a lui affidato, per trasportare dei ponies, per i quali aveva promesso una vendita "a provvigione". Con ciò, il furgone, oltre ad essere divenuto insopportabilmente puzzolente, era stato gravemente danneggiato a causa di un incidente determinato dalle cattive e improprie modalità di trasporto.
Personalmente, ho dato "luce verde" per tale provvedimento disciplinare. Ora, però, si è fatto vivo l'Avvocato del Dipendente che ritiene il fatto riconducibile ad un'ipotesi di "trasgressione" punita dall'art. 88 lett. C vigente CCNL con la multa (lavoratore che "in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro") e come tale minaccia di chiedere la "reintegra" attenuata ai sensi dell'art. 18.04°comma l. 300/1970, essendo il licenziamento disciplinare comminato trasgredendo l'indicazione del CCNL che aveva previsto, per la medesima condotta, una sanzione conservativa.
Come mi devo comportare?
Risposta:
Per dare una risposta compiuta al quesito, bisognerebbe capire quale motivazione è stata adottata.
Personalmente, credo che le obiezioni del Legale non abbiano alcun fondamento.
Di massima, la condotta da Lei descritta potrebbe rientrare tra quelle che lo stesso CCNL (art. 88 lett. E) dichiara passibili di licenziamento disciplinare, quale "danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione".
Dr. Giorgio Frabetti, http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&trk=tab_pro
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lunedì 4 marzo 2013
LICENZIAMENTO, LA REINTEGRA ATTENUATA: UN CASO
Caso:
Un lavoratore dipendente cui l'Azienda (con più di 15 Dipendenti) ha contestato un licenziamento disciplinare per furto di materiale di dotazione per l'organizzazione e la sicurezza aziendale.
L'Azienda ha sostenuto che avrebbe sottratto un quantitativo tale da mettere in pericolo la Sicurezza aziendale; il Lavoratore, invece, ha sempre sostenuto di averne messi da parte una quota forse eccessiva, ma per premura di sicurezza, non per altri motivi.
Si va in giudizio.
Con la nuova normativa Monti-Fornero sui licenziamenti si applica o no la reintegra?
Riposta:
Premesso che il quesito andrebbe proposto più opportunamento ad un Avvocato, il quale solo può essere compiutamente competente del valore progonostico e strategico delle scelte processuali (per cui il Sottoscritto evidentemente declina ogni responsabilità tecnica, al riguardo), al Consulente del Lavoro, comunque, l'occasione è propizia per illuminare un aspetto ancora un pò in ombra della Monti-Fornero, ossia la speciale disciplina dell'art. 18 l. 300/1970 per i licenziamenti motivati da "giusta causa" o "giustificato motivo soggettivo" (qui di seguito denominati con l'acronimo GC/GMS).
I commi coinvolti dalla riforma sono i commi 04-05.
Al momento, per conoscere la sanzione applicabile, il Lavoratore e l'Azienda devono esaminare lo stato della loro vertenza e della loro istruttoria.
Se, cioè, la vertenza si può risolvere decretando "l'insussistenza del fatto contestato", ovvero il riscontro che "la condotta è punita con sanzione conservativa", la reintegra potrà applicarsi.
Si ponga attenzione alla circostanza che la legge, al 04°comma distingue due casi: il caso in cui non solo non vi sia "GC/GMS", ma non si possa parlare nemmeno di "inadempimento"; e il caso in cui pur difettando "GC/GMS" vi sia comunque "inadempimento", per quanto lieve (sennò non si comprenderebbe l'espressione "condotta punita con sanzione disciplinare conservativa!").
In altre parole, la reintegra di cui al 04°comma dell'art. 18, nelle Aziende con più di 15 Dipendenti, si applica ai casi di "inadempimento del Lavoratore contestato, ma insussistente" e di "inadempimento contestato ma lieve". La norma, in altre parole, copre tutte le gradazioni di "inadempimento possibile" che non sia "notevole" (art. 03 l. 604/1966).
E il 05°comma?
Qualche problema è insorto in dottrina, perchè il 05°comma (che prevede la tutela indennitaria) parla anch'esso di licenziamenti "addotti" dal Datore a titolo di GC/GMS e formalmente contestati: posto, però, che la più parte delle casistiche di "inadempimento" sono già compendiate dal 04°comma, a quali condizioni giustificare la tutela indennitaria?
A mio modesto giudizio, la tutela indennitaria, lungi dal determinare disparità di trattamento censurabili sotto il profilo della illegittimità costituzionale, trova una sua ratio non nel diritto sostanziale (l'inadempimento ex. art. 03 l. 604/66), ma nel diritto processuale (ed è qui che l'apporto del Legale si fa indispensabile!). Ossia in tutti i casi in cui l'alea del giudizio di adempimento del Lavoratore sia alta, ovvero non predeterminabile con sufficiente e ragionevole sicurezza (come nel caso in cui si può escludere l'inadempimento perchè "insussistente" o perchè "sussistente, ma non notevole", perchè trattato dal CCNL con sanzione conservativa). In tutti questi casi, in un'ottica di economizzazione dei giudizi (molto sentita in materia di reintegra per le ricadute previdenziali) e di responsabilizzazione del Dipendente, la legge accolla una parte del "rischio processuale" al Dipendente, accordando un sostituto monetario alla reintegra.
Naturalmente, quanto detto attiene ad un ambito esclusivamente divulgativo (anche per venire incontro ai Colleghi che so avere molta difficoltà nella comprensione di una normativa decisamente complessa), ma mai come in questo caso il ruolo del Consulente del lavoro è subordinato a quello dell'Avvocato giuslavorista: ubi major, minor cessat!
Studio Landi Francesco
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