Per le “Partite IVA inattive”, chiusura d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate: a stabilirlo il cd “Decreto Fiscale 2016” (DL 193/2016 conv. in l. 225/2016) che ha modificato la precedente procedura, grazie all’introduzione del nuovo art. 35.15quinquies DPR 633/72.
Un Provvedimento del direttore dell’Agenzia individuerà le specifiche procedure di cancellazione (il Provvedimento, in particolare, dovrà individuare i casi che danno luogo a cancellazione, attualmente non definiti nel DL): fino ad allora, pertanto, la nuova normativa non sarà in vigore.
Una cosa è certa: il Contribuente “inattivo” che abbia omesso di dichiarare all’Agenzia la cessazione della propria attività non è più soggetto a sanzioni amministrative (da € 500 a € 2.000).
Tali sanzioni devono intendersi abrogate; questo assunto risulta confermato dall’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione nr. 7/2017 (il Codice Tributo “8120” è stato, conseguentemente, disattivato).
Si attende, comunque, l’entrata in vigore del Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
TESTO ARTICOLO 35.15quinuies DPR 633/72:
In vigore dal 03/12/2016
Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater (…) 15-quinquies.
L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualita' precedenti attivita' di impresa ovvero attivita' artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.
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