Nuove penalità in vista, per i Datori di Lavoro che “abusino” dei “lavoratori stagionali Extra UE”.
Mentre, da un lato, il D.lgs. 203/16 semplifica il rilascio dei permessi di soggiorno “stagionali”, dall’altro, lo stesso Decreto introduce rilevanti penalità.
Sono previsti, infatti, casi in cui la revoca o mancato rilascio del permesso di soggiorno “stagionale” al Lavoratore, dovrà essere risarcita dal Datore, per un importo pari alle retribuzioni (di CCNL) offerte e non corrisposte nel periodo di revoca/mancato rilascio del permesso di soggiorno.
Questa ipotesi è introdotta dall’art.1.14°comma D.lgs. cit.
Questo articolo prevede che il Datore di Lavoro debba risarcire al Lavoratore stagionale il mancato rilascio/la revoca del permesso di soggiorno nei seguenti casi (commi 12-13 lett. c):
1) Il Datore è stato assoggettato a sanzioni per lavoro irregolare (maxisanzione classica, nuove norme sul cd “caporalato” etc.);
2) Liquidazione per insolvenza dell’Azienda che ha richiesto l’assunzione “stagionale”;
3) L’Azienda che ha assunto lo “stagionale” non svolge alcuna attività economica;
4) Mancata osservanza delle disposizioni di previdenza sociale, fiscale, diritti dei Lavoratori, condizioni di impiego previste dalla legge o dai CCNL.
Non pare prevista la citata previsione risarcitoria a carico del Datore nei casi di cui al comma 13 lett.a) e b): ovvero nei casi in cui il permesso sia stato ottenuto in maniera fraudolenta, sia stato falsificato o contraffatto, o il lavoratore non presenti i requisiti vantati. Ad una primissima analisi, il risarcimento parrebbe limitato solo ai casi in cui il Lavoratore sia “vittima”, non “corresponsabile/cooperante” alla frode per il rilascio di un permesso di soggiorno non dovuto.
La probabilità per le Aziende di dover sborsare denaro, in vista dei risarcimenti di cui all’art.1.14°comma D.lgs. 203/16 sono elevate, e le casistiche molto ampie. Si attendono, comunque, le necessarie Circolari del Ministero del Lavoro (e Interni) per i necessari chiarimenti della casistica.
Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro dovrà precisare i termini della eventuale responsabilità del Professionista che abbia concorso in dette pratiche.
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