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martedì 20 settembre 2016

L'APPRENDISTATO "PER QUALIFICA" SI PUO' TRASFORMARE IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Con nota prot. n. 14994 del 29 luglio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alle proprie sedi territoriali che l'Ufficio legislativo, a seguito di richiesta di parere, ha chiarito che non sembrano sussistere ostacoli alla trasformazione dei contratti di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, stipulati sotto la vigenza del D.Lgs. n. 167/2011, in contratti di apprendistato professionalizzante di cui al D.Lgs. n. 81/2015, anche in considerazione del fatto che il vigente articolo 43, comma 9, ammette espressamente tale possibilità.
Questa conclusione è ritenuta dal Ministero coerente con la ratio dell’apprendistato professionalizzante: far acquisire all'apprendista le conoscenze e la capacità tecnica necessarie per diventare lavoratore qualificato.
Tale fattispecie di trasformazione richiede, comunque, attenzione: nel passaggio da un tipo contrattuale all’altro, la formazione deve essere credibile: deve, al riguardo, essere ricordato che, per giurisprudenza costante, un contratto apprendistato stipulato senza una valida funzione formativa è nullo (sarebbe, ad esempio, questo il caso classico dell’apprendistato stipulato per far acquisire all’apprendista competenze che egli già possiede).
A questi fine, ossia per la validità dell’apprendistato, è indispensabile:

1) Che l'apprendista non deve essere già in possesso delle conoscenze e delle capacità previste per la qualifica professionale alla cui acquisizione l'apprendistato stesso è finalizzato;
2) La formazione, nel corso del rapporto, deve “effettiva", cioè realmente impartita.

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