“Giro di vite” contro i distacchi comunitari fasulli.
L’art. 3.5°comma D.lgs. 136/2016 ha inasprito le sanzioni amministrative per i casi di “distacco non autentico”, prevedendo l’applicazione di una sanzione pecuniaria di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione contra legem. La stessa norma precisa che tale sanzione non può essere inferiore a 5.000 e non superiore a € 50.000.
Si tratta di una sanzione “proporzionale”, analoga a quella prevista per le cd “somministrazioni abusive” depenalizzate con D.lgs. 8/2016.
Per il calcolo di sanzioni, ad un primissimo esame, sembra possano applicarsi, per analogia, le indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro, con relative Note e Circolari (il punto dovrà essere confermato, però, dal Ministero del Lavoro).
In caso di occupazione di minori, senza autorizzazione e fuori dai casi previsti per la tutela del lavoro minorile, la sanzione diventa penale-contravvenzionale: si applica, cioè, la pena dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda di € 50, per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.
Restiamo in attesa delle precisazioni e approfondimenti che il Ministero del Lavoro vorrà impartire.
Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
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QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.
IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.
NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.
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venerdì 23 settembre 2016
DISTACCO COMUNITARIO, SANZIONI PIU' PESANTI CONTRO I DISTACCHI FASULLI-FLASH
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