In alcune recentissime sentenze, la Corte di Cassazione sta procedendo a “rivoluzionare” la prassi applicativa dei permessi della legge 104/92 ai contratti a
part time verticale.
La prassi INPS, finora affermatasi con difficoltà e non senza fatica, dovrà, con ogni probabilità andare rivisitata.
Ecco, l’indicazione di prassi emergente dalla sentenza nr. 4069/2018, l’ultima che si è occupata di questo caso:
[…] Appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto”.
Questa è l’indicazione di prassi che deve essere recepita nella gestione dei permessi 104 per i contratti a part time verticale.
Per avere un’idea pratica, si consideri il caso di seguito riportato: un’Impiegata Amministrativa che lavori annualmente con un part time verticale dal lunedì al giovedì dalle ore 08,30 alle ore 14,30, ad esempio, ha diritto a fruire dei 3 giorni di permesso della legge 104/92, per sé o il familiare disabile, senza subire riduzioni e riproporzionamenti.
In questo caso, infatti, la Lavoratrice presta servizio annualmente per un numero pari a circa 208 gg., pari al 66,66% delle giornate che potrebbero essere lavorate su 6 giorni nell’anno (312).
AGLI OPERATORI NELL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Raccomandiamo la massima attenzione: non esiste una norma di legge che imponga o presupponga tale soluzione. Tale soluzione, viceversa, è frutto di un intervento sostanzialmente “discrezionale” (se non “creativo”) della Cassazione: l’INPS, quindi, potrebbe disconoscere tale conclusione.
Finchè la questione non sarà risolta in via legislativa, la materia resterà oltremodo incerta.
Il testo della sentenza citata lo trovate al link: https://www.studiocerbone.com/corte-cassazione-sentenza-20-febbraio-2018-n-4069-permessi-giornalieri-ex-art-33-co-3-l-n-104-1992-anche-ai-lavoratori-part-time-misura-riproporzionata/
Nessun commento:
Posta un commento