Addormentarsi sul posto di lavoro, in orario notturno di servizio, costituisce gravissimo inadempimento contrattuale e comporta il licenziamento per giusta causa (art. 2119 Codice Civile).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con una sentenza, il cui contenuto sta circolando sul web.
Manca ancora il testo della sentenza, ma il contenuto è chiaro.
E’ stato questo il caso di due addetti alla vigilanza notturna sorpresi a dormire in turno e che addirittura si erano messi d’accordo per dormire “a turni”.
Il senso della sentenza è ovvio e chiaro: il Dipendente in orario di servizio si impegna a garantire un servizio continuativo. Deve lavorare 5 ore? Ne lavora 5, non 3 meno 2 di sonno.
Ciò è conforme e coerente ai canoni di “buona fede contrattuale” (art. 1375 Codice Civile) e ai canoni di “diligenza” ex. art. 2104 Codice Civile. Non ci pare siano ammissibili ulteriori spiegazioni. La notizia si trova al link: http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/06/07/la-cassazione-sulla-pennica-organizzata-al-lavoro-si-perde-il-posto_28f7e135-71a7-400e-90d9-44b7330f6f92.html
Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
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QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.
IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.
NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.
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venerdì 9 giugno 2017
LA "PENNICA" ORGANIZZATA IN ORARIO DI SERVIZIO COSTA IL LICENZIAMENTO!
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