Nel 2018, quali saranno le assunzioni agevolate?
In allegato, abbiamo inserito il testo licenziato dalla Camera dei Deputati nella notte tra il 21 e il 22 dicembre scorso; approvato successivamente dal Senato, il testo è diventato definitivo.
Il testo si allega, per dare a Voi una prima informativa, fondata, però, su una ragionevole base di certezza.
Un breve riepilogo.
Stando all’ultimo testo approvato dalla Camera, per chi assume a tempo indeterminato nel 2018 spettano queste agevolazioni:
1) BONUS ASSUNZIONE GIOVANI INFRATRENTENNI-INFRA 35 ENNI SOLO NEL 2018 (art. 1 commi 50/55);
2) BONUS ASSUNZIONE APPRENDISTI (Art. 1. Commi 56-57);
3) BONUS ASSUNZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Art.1 commi 58);
4) BONUS ASSUNZIONE ASSUNZIONE RIFUGIATI (Art.1.58bis).
L’indicazione generale che emerge dai nuovi sgravi è questa: gli sgravi sono tendenzialmente al 50%, sono triennali, e concessi nel limite massimo (tendenziale) di € 3.000.
Nei prossimi giorni, alla luce anche dei primi commenti della stampa specializzata, potremo fornire maggiori dettagli e sviluppare le prime indicazioni di prassi e di casistica.
Ecco il testo di legge, tratto dal sito web della Camera dei Deputati:
50.
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro
privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di
trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000
euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
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50.
Identico.
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51.
L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima
assunzione incentivata ai sensi dei commi da 50 a 58 e da 62 a 64, non
abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo
indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo
quanto previsto dal comma 53. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero
gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di
lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
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51.
Identico.
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52.
Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero
è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il
trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma
51.
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52.
Identico.
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53.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo
indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 50, sia
nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati,
il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile
alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore
alla data delle nuove assunzioni.
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53.
Identico.
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54.
Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai
datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano
proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
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54.
Identico.
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55.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o
di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con
la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 50,
effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la
revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del
computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta
revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che
assumono il lavoratore ai sensi del comma 53.
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55.
Identico.
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56.
L'esonero di cui al comma 50 si applica, per un periodo massimo di dodici
mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base
annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un
contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che
il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della
prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese
successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni
di cui ai commi 53, 54 e 55.
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56.
Identico.
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57.
L'esonero di cui al comma 50 si applica, alle condizioni e con le modalità di
cui ai commi da 50 a 58 e da 62 a 64, anche nei casi di conversione,
successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un
contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo
restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
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57.
Identico.
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58.
L'esonero di cui al comma 50 è elevato alla misura dell'esonero totale dal
versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi
restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il
previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui
al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di
studio:
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58.
Identico.
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a)
studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza
scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai
sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per
cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei
percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per
cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito
dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno
al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le
attività di alternanza nei percorsi universitari;
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b)
studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica
superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
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58-bis.
Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e
con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di
persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal
1° gennaio 2016, è erogato per un periodo massimo di trentasei mesi un
contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute
relativamente ai suddetti lavoratori assunti. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi di cui
al presente comma.
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Fonte, sito web Camera dei Deputati: http://www.camera.it/leg17/ 995?sezione=documenti&tipoDoc= lavori_testo_pdl& idLegislatura=17&codice= 17PDL0057800&back_to=http:// www.camera.it/leg17/126?tab=2- e-leg=17-e-idDocumento=4768-e- sede=-e-tipo=
Francesco
Giorgio