Con Nota prot. nr. 1004 del 8/2/17, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha definitivamente chiarito che al Lavoratore Domestico non si applica l’art. 4 legge 300/70, sui “controlli a distanza”.
In caso di telecamere installate negli ambienti domestici, non dovranno, quindi, essere richieste e disposte le autorizzazioni amministrative, già previste per le Aziende.
Si raccomanda, comunque, attenzione.
Il divieto di “controllo a distanza” uscito, per così dire, dalla porta dell’art. 4, potrebbe “ritornare” dalla finestra, a causa della tutt’altro che chiara formulazione dell’art. 115 D.lgs. 196/2003 (richiamato nella Nota dell’INL), che impegna, comunque, il Datore di Lavoro domestico a preservare la “personalità” e la “dignità morale” del Domestico. Qualcuno, in sede sindacale e giudiziaria, potrebbe sempre obiettare che non è conforme a dignità ed è in contrasto con la legge sulla Privacy il “controllo” del Lavoratore domestico, inteso tradizionalmente come controllo generalizzato e rigido.
Nonostante gli interventi dell’Ispettorato, quindi, i problemi rimangono potenzialmente aperti.
Il testo della Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro lo trovi al link: http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2017/02/Circolare-su-art.-4-L.-300-videosorveglianza-in-caso-di-lavoro-domestico.pdf
Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
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