Il Codice dei Contratti, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, e in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, abroga l’art. 40 D.lgs. 276/03 (art. 55.1°comma lett. d). Abrogando l’art. 40, il D.lgs abroga simultaneamente il dm 30/10/2004 che, in forza di detto articolo, era stato emanato, rendendo inoperante il richiamo al RD 2657/1923 quale riferimento per individuare i “casi di ricorso al lavoro a chiamata” fissati dal Ministero del Lavoro. Attualmente, è coerente ritenere che il RD 2657/1923 non possa più operare per individuare i casi di lavoro a chiamata. Ciò determina, attualmente, una restrizione nell’utilizzazione del lavoro a chiamata nei casi di: -Lavoratori con meno di 24 anni; -Lavoratori con più di 55 anni; -Casi fissati dai CCNL (ipotesi più che marginale).
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