mercoledì 10 settembre 2014

DIRITTI DI PRECEDENZA VECCHI E NUOVI: IL POSSIBILE CONFLITTO DOPO IL JOBS ACT


Quesito:

A luglio 2014, vigente già il Jobs Act, in un'Azienda, esercitano contemporaneamente e nei termini, diritto di precedenza due lavoratori a termine (di durata superiore a 6 mesi): una Lavoratrice madre e un Lavoratore; la prima, per "prelazionare" una riassunzione a termine, esercita tale diritto al 3 luglio 2014; il secondo, cessato tre mesi prima, aveva esercitato il proprio diritto di precedenza al 19 marzo 2014. L'Azienda assume a tempo indeterminato il Lavoratore, lasciando a casa la Lavoratrice. Il Sindacato "pianta" una vertenza, minacciando di sfociare in un'azione anti-discriminatoria che imponga la "riassunzione" della Lavoratrice madre. Chi ha ragione?
 
Risposta:
Intorno a questa tipologia di "conflitti" tra "diritti di precedenza", il Ministero del Lavoro era già intervenuto con Circolare 13/2008 a ritenere che la risoluzione di dette antinomie e conflitti compete "naturalmente" alla contrattazione collettiva.
Se (come devesi arguire nel caso di specie) tale norma "speciale" manca, deve, altresì, precisarsi che nulla, allo stato attuale, nella formulazione del DL 34/2014 autorizza a dedurre, nel conflitto, la "preminenza" della Lavoratrice madre: norme di questo tipo, incidendo su una facoltà essenzialmente libera del Datore, devono essere espresse, in quanto eccezionali (art. 14 preleggi) e limitative del principio generale di "libertà negoziale" datorile.
Sicuramente, esiste una priorità temporale a favore del Lavoratore che, per primo, si è prenotato.
Questo dato dovrebbe risolvere la vertenza a favore del Lavoratore, anche alla luce della successione delle norme antecedenti e successive al Jobs Act.
Compete evidentemente alla Lavoratrice provare la valenza discriminatoria dell'azione datorile; comunque, siamo a dubitare che, allo stadio attuale della normativa, la Lavoratrice possa ottenere la riassunzione, dato che le sanzioni usualmente riconosciute dall'ordinamento per violazione dei diritti di precedenza dei lavoratori a termine sono di natura prettamente risarcitoria. 

Nessun commento:

Posta un commento