giovedì 24 luglio 2014

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PUBBLICO DIPENDENTE E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Quesito:
Un dipendente di un ente pubblico (A) scrive una lettera al dirigente criticando l'operato del dipendente B e mettendo in discussione la sua professionalità.
Il dipendente B ha diritto di avere una copia della lettera che lo riguarda?
Se l'amministrazione dovesse non volerla consegnare sostenendo che il controinteressato A si è opposto, cosa può adurre B?
Grazie!
 (da http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19912.0)

Risposta:
In sede di procedimento disciplinare, anche per il Pubblico Impiego, si applica la garanzia massima di assistenza sindacale nel contraddittorio, secondo il comma 03 dell’art. 07 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) che precisa:

“Il Lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato”.

E’ importante notare la larghezza e onnicomprensività della norma che non riferisce l’assistenza sindacale a questa o quella fase della procedura disciplinare, ma a tutta la procedura, specie quando è in gioco il “diritto al contraddittorio” del Dipendente (art. 07.02°comma). 
Ogni norma interna, anche di Codice Disciplinare, che contraddicesse questo assunto, sarebbe evidentemente nulla.
Tale norma è recepita nel corpus del Testo Unico del Pubblico Impiego dall'art. 02 D.lgs. 165/2001 che dispone l'integrale recepimento delle disposizioni relative all'impiego privato.

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