giovedì 20 marzo 2014

LAVORO NERO, MAXISANZIONE E ... LE ALTRE SANZIONI

Quesito:
In caso di accertamento da parte della Direzione Territoriale del Lavoro di una fattispecie di "lavoro sommerso", che ne è delle altre sanzioni quali l'omessa consegna del documento ex D.lgs. 152/1997 e le omesse/infedeli rappresentazioni del LUL: si assorbono nella sanzione (maxisanzione) principale? Oppure si cumulano? E, in questo secondo caso, alle sanzioni diverse dalla "maxi", si applica la diffida?
 
Risposta:
La Circolare nr. 38/2010 del Ministero del Lavoro (tuttora punto di riferimento fino a che il "pacchetto lavoro" del Governo non interverrà, come promesso, anche su questa materia) precisa che la "maxi-sanzione", da un lato, "assorbe" l'ipotesi di illecito amministrativo ex. art. 19 D.lgs. 276/2003 di "mancata comunicazione al Centro per l'Impiego" (condividendone lo stesso presupposto), dall'altro, però, si cumula a tutte le altre ipotesi sanzionatorie: questo, evidentemente, vale per gli illeciti amministrativi relativi al D.lgs.152/1997 (mancata consegna del documento informativo delle condizioni di assunzione), omessa/infedele registrazione/rappresentazione nel LUL.
Quanto alla diffida, essa, come noto, è stata esclusa per la maxisanzione.
Deve rilevarsi, però, che appare problematico farne applicazione anche alle altre ipotesi sanzionatorie. Questo perchè le altre condotte (omesse registrazioni LUL etc.) sono indubbiamente derivate dalla principale fattispecie di "lavoro nero", cui è inscindibilmente connesso un "dolo di occultamento", facilmente dimostrabile dagli Ispettori.
Essendo agevolmente dimostrabile la ricorrenza di tale "dolo di occultamento", gli illeciti amministrativi "diversi" dalla maxisanzione, non sono diffidabili, per principio generale.
 
 
 

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