lunedì 31 marzo 2014

JOBS ACT E ASSUNZIONI A TERMINE SOSTITUTIVE: RESTA L'ESONERO PER IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI?

Quesito:
L'introduzione del principio della "acausalità" nei rapporti a termine da parte del Jobs Act (DL 34/2014) deve ritenersi abrogata la precedente disposizione (art. 02.29°comma l. 92/2012), che faceva dipendere l'esonero della contribuzione ASpI in presenza di "assunzioni a termine sostitutive"?
 
Risposta:
Dal punto di vista strettamente formale, l'art. 02.28°comma l. 92/2012 fa dipendere l'obbligo del Datore di Lavoro di corrispondere il contributo addizionale ASpI dalla circostanza che lo stesso attivi "assunzioni non a tempo indeterminato". L'espressione è sufficientemente ampia da permetterne l'adattamento alle novità sopraggiunte del Jobs Act e da permettere cioè la configurazione del citato obbligo, anche in presenza delle nuove "assunzioni a termine acausali".
Il comma successivo, nel momento in cui fissa criteri di esonero dalla contribuzione (tra cui le "assunzioni a termine sostitutive", appare a tutti gli effetti una "norma speciale": tale cioè da non potersi considerare abrogata dalla sopravvivenza di una norma generale come il Jobs Act (regola desumibile ex. art. 15 Codice Penale).
Pertanto, non si possono nutrire dubbi di sorta circa l'esonero delle "assunzioni sostitutive" dalla contribuzione aggiuntiva ASpI del 1,4%.
 

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