venerdì 29 novembre 2013

COME INCIDE LA FORMAZIONE DELL'APPRENDISTA NELLE ISPEZIONI-IL QUADRO DOPO IL DL LAVORO

Quesito:
Sono un Consulente del Lavoro e sono sconcertato dalla confusione che regna sul nuovo apprendistato. Riesce, per cortesia, a riepilogarmi il senso delle ultime novità?
 
Risposte:
L'ermetismo, che Lei giustamente accusa, nasce dalla oltremodo pessima e deprecabile tecnica legislativa adottata, in punto di apprendistato, dal DL Lavoro, che ha inizialmente previsto dei "principi" per l'emanazione di apposite Linee Guida da parte della Conferenza Stato-Regione; norme, quindi, non immediatamente operative (no self executing). Senonchè, in sede di conversione, queste norme, pure se generiche e chiaramente non adatte all'immediata applicazione, sono state dichiarate esecutive al 01/10/2013, in difetto di Linee Guida, con ciò costringendo Aziende e Consulenti del lavoro alla "quadratura del cerchio" o meglio alla "distillazione della pietra filosofale": tale è, infatti, la pretesa legislativa di chiedere alloperatore di applicare come "esecutive" (executing) norme che, in realtà, non lo sono (perchè no self executing).
Dopo i primi (ma problematici) tentativi di chiarimento della Circolare del Ministero del Lavoro nr. 35/2013, sono in dirittura di arrivo le Linee Guida che qualche indicazione in più paiono proprio darla.
Sulle Linee Guida, si segnala il pregevolissimo commento di DE FUSCO-FAZIO ne Il Sole 24 Ore del 25/11/2013 nello speciale Il nuovo apprendistato.
Secondo questa ricostruzione (che per altro segue gli auspici da Noi avanzati in questo Blog), la riforma ha inteso rimodulare l'obbligatorietà della formazione, precisando che, fermo restando il generale obbligo dell'Azienda di sottostare alla formazione regionale comprensiva delle ore di formazione di base e trasversale, la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tout court avviene solo se l'Azienda disattende la formazione tecnico-professionale (oltre ad applicarsi la maggiorazione del 100% dei contributi INPS dovuti ex. art. 07 D.lgs. 167/2011 e già art. 53.04°comma D.lgs. 276/2003).
Se le infrazioni, riguardano le ore di formazione di base e trasversale, si applicheranno le relative (lievi) sanzioni amministrative e la carenza può essere valutata sul piano dell'inadempimento formativo, ma rimediabile, non tale da stravolgere la funzionalità dell'apprendistato.
Se queste ragionevoli ed equilibrate considerazioni verranno recepite e consolidate nella prassi, la semplificazione dell'apprendistato sarebbe notevole, e ne trarrebbero beneficio enorme sia le PMI sia i Lavoratori.
 
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro


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