martedì 30 luglio 2013

IL BAMBINO NATO MORTO E LA TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE

Quesito:
Ad una Lavoratrice madre, è stato impedito dal Datore di fruire del permesso per lutto ex dm 278/2000, per il figlio nato morto dalla gravidanza. E' corretto questo modo di procedere?

Risposta:
Premettiamo che fatichiamo a comprendere il motivo per cui una Lavoratrice madre, in queste condizioni, dovrebbe richiedere il permesso per lutto, quando essa è tutelata da astensione obbligatoria per l'intero periodo che è comunque garantito, anche dopo la gravidanza, ove il bimbo nasca morto. 
Dato atto di questa carenza nell'esposizione del quesito, siamo comunque ad evidenziare alcune note che crediamo utili per chiarire "in punta di diritto" i termini del problema.
Abbiamo fondati motivi per ritenere che i casi in cui il neonato nasca morto o venga a morire immediatamente dopo il parto, siano esclusi dalla tutela ex dm 278/2000, per alcuni ordini di ragioni.
Innanzitutto, il caso del "neonato nato morto" è fattispecie sicuramente estranea all'art. 01 dm 278/2000 che si riferisce ad un evento di "decesso" del congiunto, quale evidentemente non è il caso cui ci si sta riferendo. In secondo luogo, nell'ipotesi di bambino nato immediatamente dopo il parto, quindi in periodo coperto da astensione obbligatoria, lì non può aver luogo la concessione dei permessi, per il semplice motivo che il rapporto di lavoro è già sospeso in forza delle disposizioni a tutela della maternità.

Fatichiamo evidentemente a concepire forme alternative di astensione del lavoro della Lavoratrice madre, a queste condizioni.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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