lunedì 24 giugno 2013

IL CONTRIBUTO ASpI NEL LICENZIAMENTO PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA

Quesito:
Che ne è se un Dipendente assunto a termine viene licenziato per mancato superamento del periodo di prova? Si applica, in questo caso, il contributo di licenziamento?

Risposta:
Allo stato attuale, il contributo è subordinato a eventi denominati di "interruzione del rapporto a tempo indeterminato" a fronte di "causali che darebbero diritto all'ASpI" (ossia licenziamento da parte del Datore di Lavoro).
Quindi, i requisiti sono essenzialmente due:

a) Licenziamento proveniente dal Datore di Lavoro (teoricamente, anche per periodo di prova, non essendo l'evento escluso da quelli che danno titolo all'ASpI);
b) Sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato.

Nel caso di specie, difetta il requisito sub-b).
Pertanto, il licenziamento del Dipendente a termine per mancato superamento del periodo di prova attualmente non da luogo all'obbligo datorile del contributo di licenziamento.

Resta l'aggravamento dell'1,4% se l'assunzione a termine non rientra tra quelle per cui tale contribuzione aggiuntiva INPS non sia dovuta (essenzialmente, assunzioni sostitutive).

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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