venerdì 7 giugno 2013

BUONI PASTO- DEDUCIBILITA'

Quesito:
Posso dedurre i buoni pasto dei miei Dipendenti? E dei Collaboratori familiari? Grazie.

Risposta:
La presente accompagna breve nota per precisare che i buoni pasto (ticket restaurant) conferiti dalla Sua Ditta Individuale ai Dipendenti non generano "retribuzione in natura" (e conseguentemente non determinano nè quote contributive, nè tassazione a carico dei fruitori), nella misura in cui non eccedano l'importo di € 5.29 giornalieri e siano erogati in convenzione secondo le disposizioni del DPCM 18 novembre 2005, ovvero recando obbligatoriamente la dizione "il buono pasto non è cedibile, nè commerciabile, nè convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore" (art. 05) e sia stipulata (la convenzione) con Società di Capitali avente capitale sociale non inferiore a E. 750.000 (art. 01).
Sulla deducibilità, occorre distinguere: oltre la soglia degli € 5.29 si configura retruibuzione in natura e quindi "spesa del personale" deducibile ai sensi dell'art. 95 TUIR, in quanto documentata come erogazione a vantaggio del Dipendente (benefit).
Negli altri casi, tali spese sono deducibili, eventualmente come "spese di produzione", in quanto passibili di superare positivamente il test fiscale dell' "inerenza".
Questo è il caso dei "buoni pasto" dei Collaboratori familiari.


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