mercoledì 8 maggio 2013

COLF, LA VALORIZZAZIONE RETRIBUTIVA DEL VITTO E DELL'ALLOGGIO

Quesito:
Sono in vertenza con la mia Colf, che si è licenziata addebitandomi una serie di responsabilità. Tra queste, la mancata corresponsione dell'indennità di vitto e alloggio, dovuta a suo dire perchè non esclusa dal contratto di assunzione, che era stato confezionato per una "Colf convivente". La richiesta è enorme, dato che io e mio marito avevamo messo a disposizione della Colf e del marito una sezione della Ns. casa, dove potevano vivere autonomamente e farsi da mangiare. Cosa devo rispondere?

Risposta:
A norma del vigente CCNL (che non pare aver aggiornato nulla) e della legge del 1958 sui lavoratori domestici, in capo alla Famiglia che accoglie il Domestico in casa propria, ossia convivente, spetta l'obbligo di corrispondere vitto e alloggio. Obbligo che, a quanto ci è dato capire, Lei ha adempiuto mettendo a disposizione una parte dell'alloggio. Consideriamo che l'indennità vitto e alloggio è corrisposta ex. artt. 32-36 CCNL Colf in via sostitutiva e non spetta se la Famiglia provvede a questi bisogni direttamente ... in natura! Ma attenzione che tale indennità confluisce nella base di calcolo della 13ma mensilità (art. 37 CCNL); ai sensi dell'attuale art. 2120 C.C. non è rilevante ai fini del TFR.





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