martedì 18 dicembre 2012

RETRIBUZIONE IN ECCEDENZA: CHI RESTITUISCE LE RITENUTE?

Quesito:
Sono un Imprenditore specializzato nella commercializzazione e assistenza tecnica relativa agli impianti di condizionamento dell'aria.
Sono in vertenza con una mia Ex-Dipendente licenziata, che, in frode alla legge e ai miei ordini, ha trascritto straordinari mai effettuati per i quali era stata regolarmente pagata. Scoperta la truffa, e arrivati a transazione per non andare a processo penale, ho parlato con il mio Consulente del Lavoro relativamente alla modalità di applicazione della ritenuta e lui mi ha spiegato che le trattenute saranno effettuate sul netto. Mi chiedo, però, che ne è della contribuzione e tassazione aggiuntiva versata, per somme che si è scoperto a posteriori da non corrispondere.
Che ne pensate?
Grazie

Risposta:
E' bene distinguere il piano "civilistico" dal piano contributivo-fiscale.
Sul piano strettamente civilistico, la truffaldina trascrizione nel prospetto presenze di ore di straordinario poi non effettuate con conseguente incremento retributivo obbliga certamente la Lavoratrice a restituire la quota di retribuzione netta entrata senza titolo nella sua disponibilità. A questo fine, in aderenza ai principi di diritto espressi da ultimo da Cass. 1464/2012, occorre riconteggiare la retribuzione lorda defalcandola delle ore di straordinario non dovute e trovare l'importo netto esattamente dovuto. La Lavoratrice dovrà evidentemente restituire in primis l'eccedenza.
Ma tali ore aggiuntive non dovute hanno prodotto altresì riflessi sul piano dei rapporti INPS e IRPEF.
A questo riguardo, la sentenza della Cassazione, come denunciato anche dal Parere 21/2012 della Fondazione Studi CDL non brilla di chiarezza e non porta alcun chiarimento nell'ambito di una materia oggettivamente complessa.
Non è semplice, infatti, stabilire nell'ambito del rapporto del Sostituto d'Imposta chi in tali casi sia il danneggiato: se consideriamo l'incisione economica, è evidente che il soggetto più inciso economicamente è il Datore che anticipa la ritenuta; e questo ragionamento può estendersi, ai fini fiscali, anche per il Lavoratore. Ma sotto il versante della contribuzione INPS, al danno economico del Datore si accompagna l'evidente vantaggio del Dipendente che si trova a disporre di contribuzione in eccedenza.
Nel caso di specie, saremmo a consigliare di specificare nelle richieste restitutorie a carico della Sua Ex-Dipendente anche le somme corrispondenti alle ritenute fiscali e contributive dovute in relazione all'eccedenza oraria "fasulla", a titolo di "rivalsa", come conseguenza naturale dell'addebito a carico della Dipendente del danno economico arrecato all'Azienda.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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