Riconosciuto al Lavoratore Dipendente il diritto di critica verso la propria Azienda. E’, cioè, legittima la critica del Dipendente all’Azienda quando:
1) Il Dipendente accluda fatti veritieri e conclusioni ragionevolmente sostenibili entro una ordinata e articolata argomentazione (cd “Continenza sostanziale”);
2) Il Dipendente utilizzi espressioni educate, corrette ed un “tono di voce” rispettoso (cd “Continenza formale”).
Il caso classico è il seguente.
Il Dipendente lamenta che i Superiori del proprio reparto impartiscono disposizioni organizzative sbagliate o illegittime e si rivolge al Superiore gerarchico.
Il diritto di critica include anche la possibilità di segnalazione di condotte illecite, suscettibili delle più gravi sanzioni (es. penali). Il licenziamento comminato al Dipendente, in queste condizioni, è senz’altro illegittimo.
Nei casi più gravi, può essere valutato come “licenziamento ritorsivo”. Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 21649/2016 (che si allega), tratta da Teleconsul: http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=350342&tipo=&cat=ULTLAV&fonte=Teleconsul.it%20-%20Ultimissime%20Lavoro
Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
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