Un Dipendente contesta il demansionamento? Deve, comunque, prestare servizio! Indipendentemente dal fatto che le Sue contestazioni siano o meno fondate.
La contestazione di “demansionamento” (anche se giusta) non fa venire meno i fondamentali “obblighi di diligenza” (art. 2104 Codice Civile), propri del lavoro subordinato, che impongono al Dipendente di garantire la continuità della propria prestazione lavorativa.
Tutto questo vale, salvo che il Dipendente accusi un pericolo alla propria professionalità, alla dignità di persona talmente grave da ritenere giustificata (se non obbligata) l’astensione dal lavoro a titolo di autotutela contrattuale.
Questo, il contenuto della sentenza nr. 9060/2016.
In questa sentenza, la Corte di Cassazione ha dato torto ad una Infermiera/Ausiliaria che, contestando il demansionamento a “addetta alle pulizie”, aveva rifiutato di svolgere la propria prestazione lavorativa.
Correlativamente, la Cassazione aveva confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa spiccato dalla Casa di Cura Datrice di Lavoro.
Il testo della Cassazione è al link: http://www.infermieristicamente.it/media/Sent-_9060_DEL_2016_demansionamento.pdf
Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
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