Ci preme segnalare un punto critico del nuovo D.lgs. 136/2016 che riforma il “distacco comunitario”: non è chiara la tempistica di entrata in vigore delle norme.
L’art. 27 dispone che il D.lgs. entra (è entrato in vigore) il 22/7/16, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (il 21/7/16 nr. 169). Contemporaneamente, l’art. 26 dispone “è abrogato il D.lgs. 72/2000”, senza specificare nulla.
Con questo, dobbiamo segnalare che una parte delle nuove norme, l’art.10, quella relativa ai nuovi obblighi di comunicazione, non è sicuramente applicabile, dato che, per la sua piena applicabilità, l’art. 10.2°comma D.lgs. 136/2016 rinvia ad un Dm, che avrebbe dovuto essere adottato entro 30 gg. dall’entrata in vigore della norma, ma che ad oggi (21/9/2016) non risulta ancora pubblicato. In assenza di tale dm, le previsioni sulla comunicazione etc. non possono certamente considerarsi in vigore e, con esse, le relative sanzioni amministrative. Viceversa, stando a quanto disposto dall’art. 27 cit., le nuove norme di verifica della “autenticità” del distacco (con relative sanzioni amministrative e penali: art. 3.5°comma D.lgs. 136/16), dovrebbero considerarsi vigenti già dal 22/7 us.
E’ verosimile, però, che tali disposizioni resteranno lettera morta, almeno fino a quando il Ministero del Lavoro non avrà impartito le necessarie disposizioni applicative al personale di vigilanza: solo a partire da questo momento, infatti, potranno partire davvero le ispezioni e le sanzioni.
Per il momento, pertanto, non resta che attendere il Ministero del Lavoro.
Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
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