Dal 28/6/13, è in vigore la regola (contenuta inizialmente nell’art. 34.2bis D.lgs. 276/03, poi confermata dal Jobs Act nell’art. 13 D.lgs. 81/2015) secondo cui il lavoro intermittente (anche detto “a chiamata”), nei casi ammessi dalla legge, non può essere esercitato oltre 400 giornate di lavoro effettivo entro il triennio solare.
Secondo quanto a suo tempo precisato dal Ministero del Lavoro, con Circolare 35/2013, il “triennio solare” di riferimento può essere calcolato (a ritroso) proprio a partire dal 28/6/13, data di entrata in vigore della disposizione; la prima “scadenza” utile è proprio il prossimo 28/6/16.
A partire da quella data, sui contratti di lavoro intermittente, dovrà essere condotto un attento monitoraggio, per verificare se, nel “triennio solare” 28/6/13-28/6/16, sono state superate le 400 giornate. Per Aziende e Consulenti, si profila un periodo di riflessione e di verifiche molto attente.
Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
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